L.R.
2 aprile 1982, n. 16 (1).
Studi
e ricerche per la programmazione e pianificazione ambientale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 1982, n. 20.
Art.
1
Finalitā.
Le
attivitā inerenti all'apposizione di nuovi vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939,
n. 1497 e le attivitā di studio, ricerca e redazione della strumentazione di
pianificazione e programmazione ambientale, al fine della tutela e
valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio, sono regolate dalla
presente legge:
a)
consentendo alla Giunta regionale di predisporre le basi conoscitive
fondamentali e la strumentazione tecnico-scientifica preliminare alla gestione
della tutela delle risorse ambientali della regione;
b)
sostenendo ed incentivando le attivitā di tutela sub-delegate ai Comuni ed ai
Consorzi mediante la predisposizione da parte delle strutture tecnico regionali
competenti di metodologie, criteri e analisi specifiche per i compiti definiti
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c)
predisponendo ricerche finalizzate alla redazione di piani per la tutela e
valorizzazione degli ambienti naturali e storici di pregio della regione;
d)
sostenendo ed incentivando le attivitā conseguenti all'approvazione dei piani
di cui alla precedente lettera, e l'opera di informazione, consulenza e
verifica nei confronti dei soggetti attuatori, attraverso le strutture tecniche
regionali competenti.
Art.
2
Modalitā.
Il
finanziamento stanziato con la presente legge verrā attivato dalla Giunta
regionale attraverso il programma di settore redatto sulla base delle prioritā
emergenti a livello regionale.
Art.
3
La
legge regionale 1° luglio 1981, n. 41, č abrogata.
Art.
4
Norma
finanziaria.
All'onere
per l'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1982 con lo
stanziamento di L. 50.000.000, iscritto al cap. 5808 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, alla cui denominazione sono aggiunte le
parole: Ģe per le attivitā conseguenti all'apposizione del vincoloģ.
Per
gli anni dal 1983 in poi, le autorizzazioni di spesa inerenti alla presente
legge saranno disposte con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo
comma, della vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitā,
nei limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale della Regione (quarto
settore, terzo programma, progetto A).