L.R.
7 aprile 1982, n. 19 (1).
Norme
per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica
veterinaria e polizia veterinaria (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 aprile 1982, n. 21.
(2)
L'art. 18, L.R. 6 marzo 1998, n. 9 ha disposto l'abrogazione delle norme
contenute nella presente legge non compatibili con quanto da essa stabilito.
Art.
1
Finalità.
La
presente legge, in attuazione del disposto degli artt. 1, 16 e 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento
nell'ambito del servizio sanitario regionale, del settore veterinario, e
stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.
Art.
2
Competenze
della Giunta regionale.
Nella
materia di cui al precedente articolo la Regione esercita le funzioni ad essa
attribuite dalla vigente normativa, ed in particolare:
a)
l'attività di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito
della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle
prestazioni sul territorio;
b)
l'attività di collegamento funzionale con le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e con le altre Regioni in materia veterinaria;
c)
l'attività di coordinamento dei servizi informativi, della raccolta,
elaborazione e valutazione dei dati epizoologici secondo modalità previste
dalla vigente normativa;
d)
la predisposizione dei programmi regionali per l'esecuzione dei piani di
profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e
regionale, nonché il coordinamento e la verifica della loro corretta
applicazione;
e)
l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 7, secondo comma della legge 23
dicembre 1978, n. 833;
f)
la promozione, d'intesa con gli Istituti universitari, gli enti di ricerca,
l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, della ricerca
scientifica di base e finalizzata, nonché di corsi di aggiornamento sulla base
anche delle indicazioni fornite dai settori veterinari delle Unità sanitarie
locali, sentiti gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria;
g)
l'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 12 dicembre 1978, n.
69, relativa alla regionalizzazione e ristrutturazione dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;
h)
la partecipazione a commissioni, collegi e comitati a livello regionale ed
interregionale;
i)
l'emanazione di direttive e pareri al fine di conseguire una uniforme
applicazione della normativa del settore sul territorio regionale.
Quale
componente di commissioni e collegi operanti nell'ambito della pubblica
amministrazione, ma non attribuiti al servizio sanitario regionale, aventi
competenza sul territorio di più unità sanitarie locali, il veterinario
provinciale è sostituito da un funzionario veterinario di livello apicale, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nei ruoli regionali o nel ruolo
nominativo regionale del servizio sanitario nazionale, designato dalla Giunta
regionale.
Art.
3
Competenze
del Presidente della Giunta regionale.
Compete
al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze di carattere
contingibile e urgente in materia di veterinaria interessanti il territorio di
più comuni. La loro esecuzione è demandata ai sindaci competenti per
territorio, i quali si avvalgono dei servizi delle Unità sanitarie locali.
Nei
casi in cui non venga data esecuzione, nei tempi previsti, ai suddetti
provvedimenti, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente
attraverso la nomina di un commissario «ad acta».
Art.
4
Competenze
del sindaco e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.
In
materia di igiene e sanità veterinaria e polizia veterinaria compete al sindaco
l'emanazione delle ordinanze di carattere contangibile e urgente e dei
provvedimenti che, comportando l'uso di poteri autorizzativi, prescrittivi e di
concessione, non siano conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati
per legge o regolamento ed in particolare:
a)
l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia di
igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui al testo
unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
b)
rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta e lavorazione avanzi
animali;
c)
rilascio di autorizzazioni per spostamento degli animali da zone infette e da
zone di protezione, nonché per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza,
pascolo vagante;
d)
determinazione dell'orario di macellazione, previa intesa con il comitato di
gestione;
e)
emissione di provvedimenti per l'organizzazione della vigilanza annonaria nei
mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici di cui all'art. 11 della
legge 25 marzo 1959, n. 125.
La
relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal settore
veterinario dell'Unità sanitaria locale che ne dà tempestiva comunicazione al
comitato di gestione.
Tutti
i provvedimenti non specificamente di competenza del sindaco sono adottati dal
comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.
Il
comitato di gestione provvede che siano assicurati, al di fuori dell'orario di
lavoro, turni di reperibilità del personale assegnato al settore.
Art.
5
Competenze
delle Unità sanitarie locali.
Le
funzioni concernenti l'igiene, la sanità veterinaria e la polizia veterinaria,
non espressamente riservate allo Stato o alla Regione, comprese quelle già
esercitate dal veterinario provinciale e dai veterinari comunali e consortili
sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità sanitarie locali,
a norma della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Tali
funzioni comprendono in particolare:
a)
profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusione degli
animali, soggette a misure di polizia e vigilanza veterinaria;
b)
programmi di bonifica sanitaria di sradicazione delle malattie di interesse
antropozoonosico e zoosanitario, con i relativi servizi diagnostici,
accertamenti e certificazioni;
c)
vigilanza, coordinamento e controllo sull'attuazione dei piani di profilassi
delle malattie degli animali gestiti dallo Stato, dalla Regione, da
associazioni o enti privati;
d)
vigilanza e controllo sull'importazione, esportazione e transito degli animali,
delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previsti dalla normativa
vigente;
e)
vigilanza preventiva permanente sugli impianti e sui concentramenti animali,
sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei
sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;
f)
vigilanza sui ricoveri animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed
esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi;
g)
vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché
sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
h)
vigilanza e controllo sulla riproduzione animale, sulle stazioni di monta,
sugli impianti per la fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura
della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
i)
vigilanza ed ispezione sugli animali e relativi prodotti destinati
all'alimentazione umana a livello di allevamento, nonchè sugli animali
domestici, sinantropi e selvatici per accertare eventuali modificazioni
dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale;
l)
vigilanza sulla produzione, la commercializzazione, la distribuzione e
l'impiego dei mangimi e degli integratori;
m)
vigilanza sugli ambulatori per la cura degli animali;
n)
vigilanza, ispezione e controllo sulla somministrazione di farmaci per uso
veterinario;
o)
vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano l'utilizzazione degli
animali da esperimento;
p)
attuazione di programmi di propaganda ed educazione sanitaria relativi
all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria;
q)
organizzazione e vigilanza sull'assistenza zooiatrica;
r)
vigilanza sui prelievi di organi destinati alla produzione opoterapica;
s)
assistenza tecnica permanente e di informazione sanitaria veterinaria agli
allevatori;
t)
vigilanza e controllo sugli impianti di macellazione, su quelli di
trasformazione, conservazione, deposito, distribuzione e vendita delle carni e
degli altri alimenti di origine animale;
u)
ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici,
del miele e rispettivi derivati, nonché degli additivi, coloranti, succedanei
nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e,
in collaborazione con i servizi di igiene pubblica, nella fase di
somministrazione,
nell'ambito
della competenza del settore veterinario, a norma delle disposizioni di cui
all'art. 25 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
Sono
altresì comprese le funzioni di cui alla lett. b) dell'art. 7 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, delegate dallo Stato alla Regione e subdelegate ai
Comuni, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita da leggi
dello Stato o della Regione.
Art.
6
Regolamento
del servizio veterinario.
L'Unità
sanitaria locale, previo parere del consiglio tecnico regionale per la sanità,
emana il regolamento per il servizio veterinario.
Art.
7
Organizzazione
del servizio veterinario nelle Unità sanitarie locali.
Ciascuna
ULSS assicura l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria mediante
l'istituzione di appositi servizi veterinari organizzati nell'area delle
funzioni centrali, nel distretto, servizi integrativi di supporto tecnico e
servizi o presìdi multizonali, ne stabilisce le modalità di integrazione e
coordinamento con le altre funzioni e ne garantisce l'autonomia tecnico-funzionale.
Per
i fini di cui sopra, ogni ULSS provvede all'istituzione almeno dei seguenti
servizi:
1)
sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, il quale
ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, indicate dalla lettera a) alla lettera
s);
2)
igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine
animale, il quale ricomprende le funzioni di cui all'art. 5, lettere t) e u).
A
ciascun servizio è preposto un veterinario responsabile con qualifica apicale.
Le
funzioni inerenti all'area dei servizi centrali sono svolte mediante l'apposito
settore costituito presso l'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 38 della
L.R. n. 65 del 1979. Tale settore, da prevedere anche nei casi di accorpamento
previsti al citato art. 38, è affidato alla responsabilità di uno dei
veterinari responsabili di servizio con le procedure concorsuali previste dalla
normativa vigente.
Il
veterinario responsabile del settore dell'ufficio di direzione conserva la sua
posizione nell'area funzionale di provenienza.
Il
veterinario responsabile di uno dei servizi non può svolgere compiti e funzioni
di pertinenza di un altro servizio.
Il
regolamento della ULSS fissa le modalità per i casi di sostituzioni (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 64, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
8
Responsabile
del settore veterinario.
Il
responsabile del settore veterinario di ciascuna Unità sanitaria locale
coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso
attribuite dalle leggi e dai regolamenti ed in particolare cura:
-
il coordinamento funzionale del settore veterinario anche ai fini di una
corretta integrazione con gli altri settori dell'Unità sanitaria locale;
-
il collegamento con i competenti uffici regionali e con l'Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, nonché con uffici di
enti pubblici e di associazioni operanti nel settore agricolo-zootecnico;
-
l'esercizio di funzioni di promozione e vigilanza per l'attuazione dei
programmi;
-
l'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento sulla organizzazione
e sul funzionamento dei settori e dei servizi dell'Unità sanitaria locale;
-
la richiesta al comitato di gestione dell'adozione dei provvedimenti necessari
alla salvaguardia della salute degli animali, alla tutela della salute
dell'uomo e della salubrità dell'ambiente;
-
la richiesta ai sindaci o al comitato di gestione dell'adozione dei
provvedimenti di carattere contingibile ed urgente di cui all'art. 4;
-
la richiesta al Presidente della Giunta regionale dell'adozione dei
provvedimenti di cui all'art. 3.
Art.
9
Responsabile
del servizio veterinario.
Il
responsabile del servizio veterinario nell'ambito della specifica area
funzionale cui è preposto provvede alla organizzazione e al funzionamento della
stessa, coordina gli operatori addetti al servizio e dirige i servizi
integrativi propri dell'area funzionale.
Art.
10
Attività
veterinaria di base.
Nell'ambito
dei distretti, le Unità sanitarie locali assicurano lo svolgimento e
l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento, che
comprendono in particolare:
a)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e
l'applicazione dei provvedimenti di polizia veterinaria;
b)
l'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie infettive, infestive e
diffusive negli animali;
c)
l'ispezione, la vigilanza e il controllo igienico-sanitario delle carni e degli
altri prodotti di origine animale;
d)
la vigilanza e il controllo sull'alimentazione degli animali, l'impiego dei
mangimi e degli integratori, nonché sull'impiego dei farmaci per uso
veterinario;
e)
la vigilanza sulla riproduzione animale e sulla assistenza zooiatrica;
f)
l'educazione sanitaria degli allevatori.
Ciascuna
Unità sanitaria locale può erogare le prestazioni di base di cui al comma
precedente in aree comprendenti il territorio di più distretti o l'intero
territorio dell'Unità sanitaria locale, tenendo conto della distribuzione e
delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione
animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di
lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine
animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della
zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti
di origine animale.
Art.
11
Integrazione
del personale veterinario dipendente con liberi professionisti.
Nei
casi in cui l'Unità sanitaria locale non possa provvedere per mezzo dei propri
dipendenti alle funzioni concernenti l'ispezione e la vigilanza veterinaria nei
macelli privati, negli stabilimenti per la produzione di carni preparate,
nonché i trattamenti immunizzanti, curativi o a fini diagnostici relativi a
profilassi obbligatorie, provvede mediante la stipula di convenzioni con
veterinari liberi professionisti.
L'attività
dei veterinari convenzionati è programmata dal responsabile del settore
veterinario.
Le
convenzioni di cui al primo comma sono stipulate in conformità a quanto
disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art.
12
Prestazioni
nell'interesse dei privati.
Le
tariffe per le certificazioni relative agli accertamenti e alle indagini
effettuate nell'interesse dei privati nell'ambito delle competenze veterinarie
delle Unità sanitarie locali sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare.
Alle
relative prestazioni professionali si applicano le normative vigenti per
prestazioni professionali rese dal personale sanitario del servizio sanitario
nazionale.
Art.
13
Attività
di vigilanza e controllo.
Le
attività di vigilanza e controllo in materia veterinaria vengono espletate da
personale che sia in possesso di qualifica di agente od ufficiale di polizia
giudiziaria, in servizio presso le Unità sanitarie locali.
Il
personale di vigilanza esplica la sua attività congiuntamente per il settore
veterinario e per quello di sanità pubblica in base ai programmi e direttive
predisposti dai responsabili di settore, i quali, nei casi di urgente
necessità, potranno chiedere alle autorità competenti di avvalersi di personale
dipendente da altre pubbliche amministrazioni con la qualifica di agente o
ufficiale di polizia giudiziaria.
I
veterinari dipendenti dalle Unità sanitarie locali nell'esercizio delle
funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono ufficiali di
polizia giudiziaria.
Art.
14
Assistenza
zooiatrica.
Nelle
zone in cui l'assistenza zooiatrica non risulta assicurata dalla libera
attività professionale, le Unità sanitarie locali, qualora non possono
assicurare in modo continuativo l'assistenza stessa con i veterinari
dipendenti, provvedono mediante la stipula di convenzioni con veterinari liberi
professionisti, i quali hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità e
l'erogazione del servizio nell'ambito della zona per la quale è prevista la
convenzione.
Art.
15
Presìdi
e servizi multizonali.
In
attuazione della normativa prevista agli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di
prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze
in ambiti territoriali più vasti, il piano socio-sanitario regionale individua
presìdi e servizi multizonali e le relative attività.
Art.
16
Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche.
Le
Unità sanitarie locali si avvalgono della collaborazione dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche per quanto concerne le
materie di sua competenza e in particolare per la prevenzione, la diagnosi e la
profilassi delle malattie infettive e infestive degli animali, con particolare
riferimento alle zoonosi, all'igiene degli alimenti di origine animale e dei
mangimi destinati alla zootecnia, nonché per la realizzazione dei programmi
formulati dalla Regione per l'agricoltura relativamente alla materia
veterinaria.
Art.
17
Trasferimento
dei beni.
I
rapporti attivi e passivi e i diritti inerenti gli immobili sedi degli uffici
dei veterinari provinciali, nonché i relativi mobili e le attrezzature sono
trasferiti ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli uffici, con vincolo di
destinazione alle rispettive Unità sanitarie locali, con le procedure di cui
all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Il
trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si
trovano, con gli stessi oneri e con le pertinenze e le dotazioni.
Gli
atti e i documenti esistenti presso gli stessi uffici sono consegnati dalla
Regione alle Unità sanitarie locali competenti per territorio con elenchi
descrittivi. La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni atto
che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero
ottenerne copia conforme.
La
consegna dei beni mobili ed immobili è effettuata mediante la redazione di
appositi verbali da parte di un rappresentante della Regione con l'intervento
dei rappresentanti dei comuni interessati.
Art.
18
Trasferimento
del personale.
Il
personale in servizio alla data del 31 gennaio 1981 presso i servizi operativi
veterinari dell'Ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della
Giunta regionale è iscritto nel ruolo nominativo regionale del servizio
sanitario nazionale, ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto
previsto nei commi seguenti.
Al
fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione dalla
presente legge, la Giunta regionale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della stessa, l'aliquota di personale di cui al primo comma necessario
per ciascun profilo professionale.
Il
personale da confermarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di
domande di opzione da presentarsi entro 30 giorni dalla determinazione delle
esigenze di cui al comma precedente.
Nel
caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze
della Regione, la Giunta regionale accoglie le domande per ciascun profilo
professionale, tenendo conto dell'anzianità maturata negli uffici sanitari
dello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali.
Nel
caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle
predette esigenze, la Giunta regionale individua d'ufficio il personale
necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata,
fino alla concorrenza dei posti stessi.
Il
personale statale che si trovi in posizione di comando presso la Regione e
presti servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente
legge presso i servizi operativi veterinari è inquadrato, a domanda e previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza, nei ruoli regionali secondo la
tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Si applicano, nei
confronti di tale personale, le norme contenute nei precedenti commi del
presente articolo.
Art.
19
Rapporto
a tempo pieno.
In
attesa dell'entrata in vigore della normativa regionale prevista dal combinato
disposto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 36 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria
locale possono scegliere l'effettuazione del servizio a tempo pieno.
Le
specifiche funzioni, nell'ambito dei servizi e dei presìdi, cui devono essere
addetti i veterinari a tempo pieno, sono individuate dal piano socio-sanitario
regionale.
Tabella
A
EQUIPARAZIONE
DEL PERSONALE STATALE DA INQUADRARE NEL RUOLO
REGIONALE
Ruolo
statale
-
I Dirigente veterinario.
Ruolo
regionale
-
Veterinario regionale dell'ottavo livello.