L.R.
14 aprile 1982, n. 21 (1).
Edilizia
residenziale per studenti, italiani e stranieri (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 aprile 1982, n. 23.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 12 marzo 1984, n. 15 e la L.R. 2 aprile 1986, n. 12.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
Finalità.
La
Regione dell'Umbria, allo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo
studio e l'inserimento degli studenti italiani e stranieri nel contesto sociale
della comunità regionale, concede alla Provincia di Perugia e ai Comuni di
Perugia e di Terni contributi per la ristrutturazione di immobili di loro
proprietà, da destinare alla realizzazione di strutture abitative, di
ricreazione e di orientamento.
Art.
2
Programmi
di intervento.
Gli
Enti di cui all'art. 1 predispongono programmi di intervento di intesa con
l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario.
I
programmi di intervento devono essere presentati alla Giunta regionale entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredati dal
piano finanziario.
La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, valuta la
compatibilità degli interventi con le finalità della presente legge e con la
normativa vigente in materia e determina le opere ammissibili a contributo. Con
lo stesso provvedimento fissa l'ammontare del contributo nei limiti dei fondi
disponibili.
Per
quanto riguarda l'erogazione dei contributi ai singoli Enti di cui all'art. 1,
valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 21 novembre 1977, n. 58, in
quanto applicabili.
Art.
3
Gestione.
La
gestione delle strutture realizzate ai sensi della presente legge è esercitata,
previa convenzione con gli Enti e per le finalità di cui al precedente art. 1,
dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario.
Art.
4
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata - limitatamente all'anno 1982 -
la spesa di lire 3 miliardi, in termini di competenza e di cassa, con iscrizione
al cap. 6635 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio 1982 (tit. II - sez. VI - rubr. 11ª - cat. 3 - tipo 2/1 - set. 4),
denominato: «Spese per la realizzazione di strutture edilizie abitative
destinate a studenti italiani e stranieri».
All'onere
di cui al precedente comma si fa fronte con quota dei fondi assegnati dallo
Stato per l'anno 1981 in applicazione del decreto-legge 31 ottobre 1979, n.
536, convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 642.
(3).
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.