L.R.
14 maggio 1982, n. 24 (1).
Norme
per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1982, n. 28.
(2)
L'art. 18, L.R. 6 marzo 1998, n. 9, ha disposto l'abrogazione delle norme
contenute nella presente legge non compatibili con quanto da essa stabilito.
Capo
I - Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità
pubblica
Art.
1
Funzioni
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.
La
presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica non espressamente riservate alla competenza dello Stato, ivi
comprese quelle già esercitate dagli Uffici del medico provinciale e dagli
ufficiali sanitari, e disciplina altresì il trasferimento dei beni e del
personale relativi.
Tali
funzioni comprendono, in particolare, quelle concernenti:
1)
la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
2)
la promozione e il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
3)
la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio,
trasporto, lavorazione, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e
bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei non riservate
alla competenza del settore veterinario a norma dell'art. 25 del D.P.R. 26
marzo 1980, n. 327;
4)
la tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento, con riferimento:
a)
all'inquinamento dell'aria;
b)
all'inquinamento delle acque;
c)
all'inquinamento del suolo;
d)
all'inquinamento da rumore, da onde elettromagnetiche, o da altri agenti
fisici;
5)
la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione e vendita di
cosmetici;
(3);
7)
la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse
utilizzazioni;
8)
la polizia mortuaria;
9)
la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di
produzione delle acque minerali naturali e artificiali;
10)
la tutela e il controllo dell'approvvigionamento idrico;
11)
il controllo sull'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquami,
di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi residuati da impianti di
depurazione e da cicli di lavorazione;
12)
l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità
pubblica.
La
presente legge disciplina inoltre l'esercizio delle funzioni inerenti le
certificazioni e gli accertamenti medico-legali, nonché l'esercizio delle altre
funzioni tecnico-professionali già di competenza del medico provinciale e
dell'ufficiale sanitario.
(3)
Punto abrogato dall'articolo unico, L.R. 27 dicembre 1983, n. 50.
Art.
2
Competenze
della Giunta regionale.
Compete
alla Giunta regione l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione in
materia di igiene e sanità pubblica dalla vigente legislazione e, in
particolare:
-
l'attività di indirizzo e coordinamento, al fine di assicurare, nell'ambito
della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle
prestazioni sul territorio;
-
le attività di collegamento funzionale con le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e con le Regioni;
-
l'attività di coordinamento dei servizi informativi, della valutazione
epidemiologica e della ricerca finalizzata secondo le modalità previste dalla
vigente normativa;
-
l'emanazione di linee di indirizzo di carattere tecnico;
-
l'emanazione di direttive nelle materie di cui alle lett. a), c), d), e)
dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il cui esercizio è stato
sub-delegato ai comuni associati e alle Comunità montane secondo quanto
disposto dall'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65;
-
la classificazione dei comuni ai fini della inclusione nelle zone sottoposte a
controllo, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
-
l'adozione delle misure di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10
maggio 1976, n. 319, modificata e integrata con la legge 24 dicembre 1979, n.
650, nel caso si riferiscano ad ambiti territoriali interessanti più Unità
sanitarie locali.
Fatto
salvo quanto già disposto con la legge regionale 27 febbraio 1980, n. 10, le
funzioni autorizzative di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono riservate alla competenza della Giunta regionale, la quale vi provvede con
le modalità e nei termini stabiliti dal citato articolo e dalle norme dettate
dalla presente legge (4).
L'esercizio
delle funzioni inerenti la vigilanza sulle attività di cui al medesimo art. 43
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi comprese quelle disciplinate
dall'art. 196 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, integrato a norma dell'art. 93
del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, è delegato ai comuni associati e alle
Comunità montane, che vi provvedono mediante le Unità sanitarie locali.
(4)
Comma così modificato dall'art. 40, comma 2, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
3
Competenze
del Presidente della Giunta regionale.
Compete
al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei provvedimenti
contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, che interessano
il territorio di più comuni.
La
loro esecuzione è demandata ai sindaci territorialmente competenti, i quali si
avvalgono dei servizi e presìdi delle Unità sanitarie locali.
Qualora
non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei tempi previsti, il
Presidente della Giunta regionale vi provvede direttamente attraverso la nomina
di un Commissario «ad acta».
Le
attività istruttorie inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite al
Presidente della Giunta regionale sono espletate utilizzando i competenti
Uffici regionali, o i servizi e presìdi delle Unità sanitarie locali, previa
intesa con i competenti comitati di gestione.
Art.
4
Competenze
del Sindaco e del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.
In
materia di igiene e sanità pubblica spetta al Sindaco l'emanazione delle
ordinanze contingibili e urgenti, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nonché l'emanazione di provvedimenti, ivi compresi quelli già
demandati ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari, che, comportando
l'uso di poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione, non siano
conseguenti a mera ricognizione di presupposti fissati da legge o regolamento,
ed in particolare:
a)
adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità
pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni
e integrazioni e all'art. 280 del testo unico leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
b)
rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di barbiere,
parrucchiere e affini e presidenza della relativa commissione consiliare di cui
all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
c)
rilascio di autorizzazioni alle opere edilizie;
d)
rilascio di autorizzazioni e emissione di ogni altro provvedimento in materia
edilizia;
e)
rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 13
della legge 13 luglio 1966, n. 615;
f)
rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo;
g)
emissione dei provvedimenti di cui all'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n.
319;
h)
emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai
sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
i)
rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per
autorimesse;
l)
rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione
di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria, ad eccezione di
quelli attinenti il servizio necroscopico.
La
relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal
competente settore dell'Unità sanitaria locale, che ne dà tempestiva
comunicazione al Comitato di gestione. A tale scopo il responsabile del settore
igiene e prevenzione ambientale e del lavoro presso l'ufficio di direzione può
affidare l'attività istruttoria relativa al territorio di un distretto al
medico dipendente assegnato al distretto stesso, delegandolo altresì a far
parte delle commissioni comunali nelle quali sia prevista la presenza di un
medico, quando il distretto corrisponda al territorio di un Comune (5).
Tutti
i provvedimenti autorizzativi non elencati nel presente articolo sono comunque
di competenza del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale (6).
(5)
Periodo aggiunto dall'art. 65, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 40, comma 3, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
5
Regolamento
di igiene.
Il
Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale, sentito il parere del
Consiglio tecnico regionale per la sanità e con le modalità di cui agli
articoli 6 e 7 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, predispone il
regolamento locale tipo di igiene, da inviare ai singoli comuni per
l'approvazione.
Art.
5-bis
Conferenza
permanente dei sindaci.
Allo
scopo di esaminare l'andamento delle condizioni ambientali nel territorio della
U.L.S.S., e di concordare i provvedimenti amministrativi che si renda
necessario adottare omogeneamente, è istituita la Conferenza permanente dei
sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio di ciascuna U.L.S.S. con la
partecipazione del presidente della U.L.S.S. stessa.
La
Conferenza è presieduta dal presidente dell'associazione dei comuni e della
Comunità montana territorialmente competente.
La
Conferenza si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e può essere
attivata dal Comitato di gestione della U.L.S.S. o da un Comune ogni qualvolta
ne venga ravvisata la necessità.
Il
Comitato di gestione della U.L.S.S. assume le decisioni conseguenti.
All'istruttoria degli atti provvede il settore «Igiene e prevenzione
dell'ambiente di vita e di lavoro» (7).
(7)
Articolo aggiunto dall'art. 65, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
5-ter
Conferenza
regionale dei sindaci.
Per
le finalità indicate al precedente articolo 5-bis, quando la materia trattata
superi l'ambito territoriale di una U.L.S.S. viene costituita presso la Regione
la Conferenza regionale dei sindaci, con la partecipazione dei presidenti delle
U.L.S.S.. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o
da un assessore da lui delegato, ed è convocata almeno una volta all'anno; può
essere convocata su richiesta dei Comuni e delle U.L.S.S. ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità, e può riunirsi anche per sottogruppi qualora le questioni
da trattare interessino ambiti territoriali intermedi tra una U.L.S.S. e la
Regione.
Alla
Conferenza forniscono assistenza tecnica gli uffici regionali aventi competenza
sull'ambiente (8).
(8)
Articolo aggiunto dall'art. 65, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Capo
II - Esercizio delle funzioni istruttorie, ispettive, di vigilanza e di
controllo da parte delle Unità sanitarie locali
Art.
6
Strutture.
L'esercizio
delle funzioni istruttorie, ispettive, di vigilanza e di controllo in materia
di igiene e sanità pubblica, di competenza delle Unità sanitarie locali, è
assicurato attraverso i distretti sanitari di base, i servizi dell'area
integrativa, nonchè i servizi operativi e le altre strutture dell'ufficio di
direzione preposte allo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma
dell'art. 38 della legge regionale n. 65 del 1979, inerenti l'igiene e la
sanità pubblica e con il sussidio dei servizi e presidi multizonali di
prevenzione (9).
Al
fine di assicurare la gestione coordinata di attività strettamente correlate,
quali quelle inerenti l'igiene e la sanità pubblica e la prevenzione e la
tutela della salute nei luoghi di lavoro, i relativi servizi dell'Ufficio di
direzione, di cui al precedente comma e all'art. 12 della legge regionale 17
maggio 1980, n. 43, sono compresi in un unico settore che verrà in seguito
indicato con la denominazione di «settore igiene e prevenzione nell'ambiente di
vita e di lavoro» (10).
(9)
Comma così modificato dall'art. 65, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(10)
Comma così modificato dall'art. 65, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
Art.
7
Attribuzioni
del responsabile di settore.
Il
responsabile del settore sovraintende alle attività intese ad assicurare
l'esercizio delle funzioni inerenti la tutela della salute nell'ambiente di
vita e di lavoro di competenza dell'Unità sanitaria locale; disciplina,
d'intesa con i responsabili di servizio, l'impiego del personale, secondo le
direttive generali e le disposizioni particolari impartite dal Comitato di
gestione, nonché dal Sindaco nei casi previsti dall'art. 4.
Nell'ambito
dell'esercizio delle sue funzioni, compete al responsabile del settore
l'obbligo di proporre al Comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti
necessari ad assicurare la tutela della salute nell'ambiente di vita e di
lavoro. Spetta inoltre espletare le funzioni di cui alla L.R. 22 dicembre 1983,
n. 50 (11).
Il
responsabile del settore è tenuto a richiedere al Presidente della Giunta
regionale o al Sindaco l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a
tutela della salute pubblica, previsti agli artt. 3 e 4 della presente legge e
a darne tempestiva comunicazione al Comitato di gestione. In caso di necessità
e di urgenza, in attesa dell'intervento dell'autorità sanitaria competente,
cura che siano messi in atto interventi provvisori di tipo
tecnico-professionale dandone immediata comunicazione al sindaco competente per
territorio (12).
Il
responsabile del settore cura inoltre il rilascio di attestazioni relative ad
obblighi di legge che richiedano il mero riconoscimento dei requisiti tecnici
definiti da normative o da regolamenti, dandone comunicazione al sindaco
competente per territorio nonchè al presidente del comitato di gestione (13).
(11)
Periodo aggiunto dall'art. 40, comma 4, lett. a), L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
(12)
Comma così modificato dall'art. 40, comma 4, lett. b), L.R. 27 marzo 1990, n.
9.
(13)
Comma aggiunto dall'art. 40, comma 4, lett. c), L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
8
Conferimento
di particolari incarichi al personale.
Su
proposta del responsabile di settore il Comitato di gestione, nei limiti
previsti dall'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, può incaricare il
personale addetto ai servizi di igiene ambientale di espletare determinate
mansioni, per l'esercizio delle quali sia in possesso della necessaria
qualificazione professionale.
Per
le attività di vigilanza e di controllo il settore si avvale dei collaboratori
e dei coordinatori di vigilanza di cui alla tabella M, ruolo sanitario,
dell'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ai quali, nei modi previsti
dalla vigente legislazione, sia stata conferita la qualifica di agente o
ufficiale di polizia giudiziaria.
In
caso di necessità, e qualora non sia disponibile personale dell'Unità sanitaria
locale appositamente incaricato, il responsabile del settore per la tutela
della salute nell'ambiente di vita e di lavoro potrà richiedere alle autorità
competenti di avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni,
con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
Al
fine di assicurare permanentemente la tutela dell'igiene ambientale, il
Comitato di gestione, laddove si renda opportuno, disporrà che siano
assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di reperibilità del
personale assegnato al settore.
Art.
9
Utilizzazione
di personale assegnato al settore per la tutela della salute nell'ambiente di
vita e di lavoro.
Il
settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, a norma
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può avvalersi del personale
sanitario convenzionato, nell'ambito delle normative fissate dalle singole
convenzioni, nonché di personale dipendente dall'Unità sanitaria locale non
assegnato al settore.
L'impiego
del personale sanitario di cui al comma precedente è concordato nell'ambito del
coordinamento dell'attività dei vari settori, che fa carico all'Ufficio di
direzione.
Il
settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro, per speciali
funzioni ispettive e di controllo inerenti l'applicazione della legislazione
sulla sicurezza del lavoro, si avvale altresì di personale con qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria.
Capo
III - Medicina legale
Art.
10
Funzioni
medico-legali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario.
Le
funzioni medico-legali già attribuite al medico provinciale e all'ufficiale
sanitario sono assunte dalle Unità sanitarie locali territorialmente
competenti, che le esercitano attraverso propri funzionari medici a tempo
pieno, all'uopo incaricati.
Le
attività medico-legali di seconda istanza o comunque riferentisi ad un ambito
territoriale comprendente più Unità sanitarie locali, già di competenza del
medico provinciale, sono esercitate da un funzionario medico dei ruoli
regionali, o del ruolo unico regionale del Servizio sanitario nazionale, di
livello
apicale,
con rapporto di lavoro a tempo pieno, designato dalla Giunta regionale.
Art.
11
Funzionamento
dei collegi medico-legali di cui alla L. n. 482 del 1970, alla L. n. 381 del
1970, alla L. n. 382 del 1970, e alla L. n. 118 del 1971.
La
competenza a costituire le Commissioni sanitarie di prima istanza per gli
invalidi civili, per i ciechi civili, per i sordomuti e per altre categorie similari
nonché il collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
è attribuita al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in cui hanno
attualmente sede. Ove si ravvisi la necessità e sussista la possibilità di
costituire analoghe commissioni in altre Unità sanitarie locali, vi
provvederanno del pari i singoli comitati di gestione.
Le
Commissioni sanitarie regionali di seconda istanza per gli invalidi civili, per
i ciechi civili e per i sordomuti sono nominate dalla Giunta regionale.
I
medici chiamati a far parte delle Commissioni di cui ai commi precedenti già
designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili di cui alla
legge 23 aprile 1965, n. 458, dall'unione italiana ciechi e dall'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza ai sordomuti sono nominati dal Comitato di
gestione delle singole Unità sanitarie locali o dalla Giunta regionale, a
seconda della competenza, su terna indicata dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative. I medici già designati dal capo dell'Ispettorato
del lavoro e dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sono
del pari scelti e nominati dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria
locale, ovvero dalla Giunta regionale, a seconda della competenza, nel rispetto
dei criteri già previsti dalle leggi istitutive.
[Le
funzioni di segretario delle Commissioni di cui al presente articolo sono
espletate da personale dipendente dall'Unità sanitaria locale in cui le stesse
hanno sede, iscritto nei ruoli del Servizio sanitario regionale con la
qualifica di collaboratore amministrativo o assistente amministrativo] (14).
[Le
Unità sanitarie locali, in cui hanno sede le commissioni di cui al presente
articolo, forniscono i mezzi per il loro funzionamento e provvedono alle spese
relative. Ai componenti dei collegi medici vengono attribuiti i compensi già
fissati all'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1980, n. 8. Il Consiglio
regionale provvede ogni due anni all'aggiornamento di detti compensi. La misura
dei compensi eccedenti quelli fissati dalla normativa statale è posta a carico
di apposito capitolo del bilancio regionale] (15).
(14)
Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.
(15)
Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 30 giugno 1999, n. 20.
Capo
IV - Norme transitorie e finali
Art.
12
Funzioni
tecnico-professionali già esercitate dal medico provinciale e dall'ufficiale
sanitario.
Le
funzioni tecnico-professionali, istruttorie e di vigilanza già di pertinenza
del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario sono esercitate dal settore
per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro dell'Unità
sanitaria locale territorialmente competente.
Il
medico provinciale nella sua qualità di componente di commissioni e collegi
operanti nell'ambito della pubblica amministrazione, ma non attribuiti al
Servizio sanitario regionale, aventi competenza sul territorio di più Unità
sanitarie locali, è sostituito da un funzionario medico di livello apicale, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nel ruolo della Regione o nel
ruolo nominativo regionale del personale delle U.L.S.S. designato dalla Giunta
regionale (16).
La
Giunta regionale designa anche un funzionario medico di livello immediatamente
inferiore, inquadrato negli stessi ruoli, con rapporto di lavoro a tempo pieno,
il quale sostituisce quello di livello apicale in caso di assenza o impedimento
(17).
(16)
Comma così modificato dall'art. 65, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(17)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 3 agosto 1984, n. 34.
Art.
13
Tasse
di concessione e di ispezione; contributi.
Le
funzioni già esercitate dal medico provinciale concernenti gli accertamenti e
gli altri adempimenti relativi ai pagamenti delle tasse e dei contributi di cui
alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni ed
integrazioni sono svolte dalla Unità sanitaria locale territorialmente
competente all'atto di emanazione dei provvedimenti di concessione, ed
annualmente alle scadenze di legge.
Art.
14
Proventi
di contravvenzioni e di oblazioni.
Le
somme già attribuite al Ministero della sanità e/o alla Regione in forza del
secondo comma dell'art. 24 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono
introitate, per la devoluzione al Fondo sanitario, dall'Unità sanitaria locale
territorialmente competente all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art.
15
Prestazioni
nell'esclusivo interesse dei privati.
La
misura delle tariffe per le prestazioni nell'esclusivo interesse di privati,
inerenti la medicina legale, l'igiene ambientale e la prevenzione, di cui agli
articoli 42 e 88 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è determinata dalla Giunta
regionale sentita la competente commissione consiliare.
Alle
relative prestazioni professionali si applicano le normative vigenti per le
prestazioni professionali rese dal personale del Servizio sanitario nazionale.
Art.
16
Vigilanza
sull'esercizio delle professioni sanitarie.
Le
funzioni già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario,
inerenti la vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, e di tutte le
altre attività professionali di carattere sanitario che non siano
specificamente riservate alla competenza dello Stato, sono attribuite alle
Unità sanitarie locali, le quali vi provvedono nei modi e nelle forme previsti
dai singoli regolamenti.
Art.
17
Comunicazioni
inerenti la tutela della salute pubblica.
Tutti
i soggetti che esercitano attività comunque di carattere sanitario trasmettono
al responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e
di lavoro le denunzie, notifiche e comunicazioni in genere, che erano tenuti a
trasmettere al medico provinciale e/o all'ufficiale sanitario.
Le
Unità sanitarie locali assumono l'onere per l'inoltro con affrancatura a carico
del destinatario dei relativi modelli di segnalazione, per i quali non sia
prevista la franchigia postale.
Il
responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di
lavoro dispone l'invio agli altri settori delle segnalazioni che, a norma dei
regolamenti delle singole Unità sanitarie locali, non siano di specifica
competenza del proprio settore.
Il
responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e di
lavoro trasmette al competente ufficio regionale le segnalazioni, comunicazioni
e notizie, che l'ufficiale sanitario era tenuto a trasmettere al medico
provinciale.
Art.
18
Trasferimento
del personale.
Il
personale in servizio alla data del 31 gennaio 1981 presso i servizi operativi
medici dell'Ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Giunta
regionale è iscritto nel ruolo nominativo regionale del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, salvo quanto previsto
nei commi seguenti.
Al
fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione dalla
presente legge, la Giunta regionale stabilisce, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della stessa, l'aliquota di personale di cui al primo
comma necessario per ciascun profilo professionale.
Il
personale da confermarsi nel ruolo della Regione è individuato sulla base di
domande di opzione da presentarsi entro trenta giorni dalla determinazione
delle esigenze di cui al comma precedente.
Nel
caso in cui il numero delle domande di opzione sia superiore alle esigenze
della Regione, la Giunta regionale accoglie le domande per ciascun profilo
professionale, tenendo conto della anzianità maturata negli uffici sanitari
dello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali.
Nel
caso in cui sia presentato un minor numero di domande di opzione rispetto alle
predette esigenze, la Giunta regionale individua d'ufficio il personale
necessario, a partire da quello in possesso della minore anzianità maturata,
fino alla concorrenza dei posti stessi.
Art.
19
Trasferimento
dei beni.
Le
attrezzature sanitarie di cui si avvalgono i servizi operativi medici
dell'ufficio per i servizi sanitari e socio-assistenziali della Giunta
regionale sono trasferite ai Comuni in cui detti servizi operativi hanno sede,
con vincolo di destinazione all'Unità sanitaria locale di cui fanno parte.
Gli
atti di archivio dei medesimi servizi operativi, di cui le Unità sanitarie
locali necessitano per la corretta attuazione dei propri compiti istituzionali,
sono trasferiti alle stesse entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Le
Unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione copia conforme degli
atti trasferiti, nei casi in cui la Regione stessa ne faccia specifica
richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Ai
beni mobili e immobili e alle attrezzature degli uffici sanitari comunali e
consortili si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
20
Modifica
e soppressione di organi.
Le
funzioni di pertinenza della Commissione provinciale per i cimiteri, di cui
all'art. 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, sono esercitate in ciascuna
Unità sanitaria locale dalla Commissione comprensoriale per i cimiteri,
nominata dal Comitato di gestione e composta:
-
dal responsabile del settore per la tutela della salute nell'ambiente di vita e
di lavoro, con funzioni di presidente;
-
da un ingegnere, preferibilmente in servizio presso un ufficio tecnico
comunale;
-
da un esperto in geologia.
La
Commissione è integrata dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trova il
cimitero sul quale si pronuncia la Commissione stessa, o da un suo delegato.
Sono
soppresse la Commissione di vigilanza sui brefotrofi prevista dall'art. 17 del
R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e la Commissione di vigilanza sui manicomi,
prevista dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;
le
relative funzioni sono esercitate dai competenti settori dell'Unità sanitaria
locale.
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge cessano le denominazioni
speciali del personale e delle unità organizzative, costituite in forza di
precedenti disposizioni legislative per l'esercizio delle funzioni disciplinate
dalla presente legge.
Art.
20-bis
Case
di cura private.
1.
Il rilascio dell'autorizzazione alla apertura di case di cura private e
all'ampliamento o trasformazione delle medesime è subordinato alla esistenza
dei requisiti minimi fissati dal D.P.C.M. 27 giugno 1986 recante: «Atto di
indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia
di requisiti delle case di cura private» di cui il presente articolo
costituisce integrale recepimento, salve le seguenti precisazioni:
1)
la capacità ricettiva minima fissata dall'art. 3, secondo comma, del D.P.C.M.
di cui al comma precedente, è requisito obbligatorio per le case di cura
private di nuova apertura o in occasione di ampliamenti di quelle esistenti;
2)
lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dalle case di cura private è
disciplinato dal D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito nella legge 10
febbraio 1989, n. 45, e dal successivo decreto 25 maggio 1989 del Ministro
dell'ambiente;
3)
il termine per l'adempimento delle prescrizioni dettate dal presente articolo è
fissato ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (18).
(18)
Articolo aggiunto dall'art. 40, comma 5, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
21
Rinvio.
I
servizi ed i presìdi multizonali di prevenzione saranno regolati da apposita
legge.