L.R.
14 maggio 1982, n. 25 (1).
Snellimento
procedure di cui alla legge n. 64/1974 in attuazione art. 20 della legge 10
dicembre 1981, n. 741.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 maggio 1982, n. 28.
Art.
1
Denuncia
dei lavori.
La
denuncia dei lavori di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è
presentata prima dell'inizio degli stessi, alla Provincia competente per
territorio, delegata ai sensi della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 ed
esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 comma
primo, della stessa legge.
La
denuncia deve essere redatta con le modalità prescritte dall'art. 17 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64 e deve contenere il nome ed il domicilio o sede
del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.
Il
progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e
dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima
legge.
Il
progettista deve attestare che il progetto è redatto in conformità alla
normativa vigente per le zone dichiarate sismiche, nonché la corrispondenza del
medesimo a quello presentato in Comune, ai fini della concessione edilizia.
La
denuncia è valida anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la relazione contenga quanto previsto
dall'art. 4, lett. b) della medesima legge.
Il
competente ufficio della Provincia rilascia ricevuta della presentazione della
denuncia e dei relativi allegati, unitamente a copia del progetto e della
relazione, con specifica attestazione dell'avvenuto deposito.
Art.
2
Responsabilità.
Il
progettista, il direttore dei lavori, il costruttore ed il collaudatore sono
responsabili, ciascuno per le proprie competenze, dell'osservanza delle norme
antisismiche.
Il
direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità
al progetto depositato ed ogni modificazione che si debba introdurre deve
essere oggetto di variante progettuale presentata nel rispetto dell'art. 1
della presente legge.
Art.
3
Controllo.
La
Provincia, per il rispetto della normativa antisismica, esercita la vigilanza
ed il controllo ispettivo sulle costruzioni ed i relativi progetti.
Il
controllo è effettuato con metodo a campione secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
consiliare competente. I risultati del controllo saranno resi noti mediante
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Art.
4
Utilizzazione
di edifici e manufatti.
Il
rilascio della licenza d'uso e di abitabilità da parte dell'Ente competente è
condizionato alla produzione di dichiarazione del direttore dei lavori
attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto
depositato presso la Provincia ed alla normativa antisismica.
Il
rilascio della licenza d'uso e di abitabilità è altresì condizionato, quanto
prescritto, dalla produzione del certificato di collaudo di cui all'art. 7
della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Il
direttore dei lavori deve inoltre comunicare alla Provincia competente
l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera.
Art.
5
Formazione
degli strumenti urbanistici e loro varianti.
Il
parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla
formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, è reso
dalla Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale
9 maggio 1977, n. 20, insieme a quello previsto dall'art. 8 della stessa legge
regionale.
In
sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i
soggetti proponenti devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto
delle previsioni urbanistiche nel rispetto del decreto ministeriale 21 gennaio
1981.
In
sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere
all'accertamento di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e
geotecnica per valutare la stabilità di insieme della zona, individuando anche
i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.
La
Giunta regionale nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento,
stabilisce il tipo e l'ampiezza degli studi e delle indagini di carattere
geologico e geotecnico da effettuare sia per la formazione degli strumenti
urbanistici generali che per quelli attuativi.
Il
controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali di adozione o di
approvazione degli strumenti attuativi, nonché di varianti agli strumenti
urbanistici generali comunali, la cui approvazione è stata delegata ai Comuni,
tiene luogo del parere preventivo di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio
1974, n. 64 purché alla delibera sia allegata la relazione geologica geotecnica
ai sensi delle direttive 909/84 e 3806/85 della Giunta regionale (2).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 17 aprile 1991, n. 6, come modificato
dall'art. 31, L.R. 10 aprile 1995, n. 28. Peraltro i suddetti articoli 9 e 31,
sono stati abrogati dall'art. 51, L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.
Art.
6
Adeguamento
degli strumenti urbanistici vigenti.
Le
varianti al P.R.G. ed agli strumenti urbanistici attuativi, dirette
esclusivamente al loro adeguamento alla normativa antisismica di cui ai punti 2
e 3 del D.M. 3 marzo 1975, sono adottate con la procedura di cui all'art. 4 -
secondo comma - della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 e sono approvate
dallo stesso organo che le ha adottate. La delibera di approvazione ha
efficacia dal momento in cui abbia riportato il visto di cui all'art. 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Resta
salvo quanto previsto per l'approvazione del piano di lottizzazione di cui
all'art. 3 della medesima legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.
Le
varianti al programma di fabbricazione, dirette esclusivamente all'adeguamento
alla normativa antisismica di cui ai punti 2 e 3 del D.M. 3 marzo 1975, sono
approvate dal Comune e la delibera di approvazione ha efficacia dal momento in
cui abbia riportato il visto di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62.
Per
l'adeguamento degli strumenti generali ed attuativi, previsto dal presente
articolo, non è richiesto il parere della Commissione tecnico-amministrativa
regionale o l'accertamento di fattibilità di cui al quarto comma del precedente
articolo 5.
Le
procedure di cui ai precedenti commi sono applicabili per il periodo di due anni
dalla data di pubblicazione della presente legge.
Copia
dello strumento urbanistico generale adeguato deve essere trasmesso alla
Regione.
Art.
7
Norme
finali e transitorie.
Le
domande di autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n.
64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge e sulle quali non sia intervenuto provvedimento, si intendono rinunciate.
In tali casi la domanda ha valore della denuncia di cui all'art. 1 - commi
primo e quinto - della presente legge, qualora l'interessato adegui la
documentazione in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo.
La
presente legge si applica anche alle ipotesi di cui all'art. 38 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34 e in tal caso i progetti debbono essere altresì
conformi alle direttive tecniche emanate dal Consiglio regionale in forza del
citato articolo 38. L'accertamento della rispondenza dei progetti alle norme
antisismiche nonché alle direttive tecniche è effettuato dalla Provincia competente
per territorio, ai sensi e nelle forme dell'art. 3 della presente legge.
Art.
8
Rinvio.
Per
quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge
regionale 20 agosto 1981, n. 61.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.