L.R.
31 maggio 1982, n. 26 (1).
Ulteriori
norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli
immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni
danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 giugno 1982, n. 31.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 13 giugno 1983, n. 19.
TITOLO
I
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34
Art.
1
Modifica
dell'art. 7, terzo comma, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(3).
(3)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 7, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
2
Integrazione
dell'art. 8 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(4).
(4)
Aggiunge tre commi all'art. 8, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
3
Sostituzione
del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(5).
(5)
Sopprime gli originari commi secondo, terzo e quarto dell'art. 9, L.R. 1°
luglio 1981, n. 34 e li sostituisce con quattro commi.
Art.
4
Modifica
del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Al
primo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono
soppresse le parole « e determina l'ammontare complessivo del contributo».
Alla
seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 13 le parole «primo comma» sono
sostituite dalle parole «secondo e terzo comma».
Art.
5
Integrazione
dell'art. 16 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Il
finanziamento straordinario previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato a L. 200.000.000.
(6).
(6)
Aggiunge due commi all'art. 16, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
6
Modifica
e integrazione dell'art. 17 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Il
finanziamento straordinario di cui al primo comma dell'art. 17 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato a lire 3.000.000.000.
Al
secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34,
l'inciso: «dal comma seguente» è sostituito dall'inciso: «dal presente
articolo».
(7).
(8).
(7)
Aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'art. 17, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(8)
Aggiunge tre commi all'art. 17, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
7
Modifica
e integrazione dell'art. 23 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(9).
(9)
Sostituisce le parole «art. 9» con «art. 9, primo, secondo e terzo comma» ed
aggiunge due commi all'art. 23, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
8
Integrazione
dell'art. 27 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(10).
(10)
Aggiunge due commi, dopo l'ultimo, all'art. 27, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
9
Modifica
dell'art. 28 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Nel
primo comma dell'art. 28, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le
parole «in ordine alle opere pubbliche» sono sostituite dalle parole «in ordine
ai beni ed alle opere pubbliche».
Art.
10
Modifica
dell'art. 29 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Al
primo comma dell'art. 29 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, dopo le
parole «provvedono alla» sono aggiunte le parole «progettazione ed alla».
(11).
(12).
(11)
Aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'art. 29, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(12)
Aggiunge un comma, dopo l'ultimo, all'art. 29, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
11
Modifica
dell'art. 31 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Al
primo comma dell'art. 31 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole
«in base alla vigente legislazione regionale in materia» sono sostituite dalle
parole «in base alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 ed alla legislazione
regionale in quanto applicabile».
(13).
(13)
Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 31, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
12
Integrazione
dell'art. 33 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(14).
(14)
Aggiunge quattro commi, dopo l'ultimo, all'art. 33, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
13
Modifica
e integrazione dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
(15).
(16).
(17).
(15)
Sostituisce il punto 2) del primo comma dell'art. 34, L.R. 1° luglio 1981, n.
34.
(16)
Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 34, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
(17)
Aggiunge un comma all'art. 34, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
14
Modifica
e integrazione dell'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
(18).
(18)
Sopprime le parole «e alla economicità» nel primo comma ed aggiunge un
ulteriore comma all'art. 38, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
15
(19).
(19)
Sostituisce l'art. 46, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
16
Modifica
dell'art. 49 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Lo
stanziamento previsto dall'art. 50 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34,
denominato: «Fondo per studi e ricerche nonché per la formazione di progetti
speciali a cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle
zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi» è aumentato di L.
500.000.000.
All'art.
49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, dopo le parole: «progetti
speciali» sono aggiunte le parole «e pilota».
(20).
(20)
Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 49, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
TITOLO
II
Norme
per favorire l'esecuzione degli interventi
Art.
17
Modifica
all'art. 50 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
I
riferimenti contenuti nella tabella H e nell'art. 50 della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, agli artt. 45, 46 e 48 devono intendersi riferiti agli
artt. 46, 47 e 49 della stessa legge.
Art.
18
Autorizzazione
all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi
nelle priorità di intervento.
Non
sono esclusi dalle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n.
34 e successivi eventuali rifinanziamenti coloro che iniziano i lavori di
ripristino e ricostruzione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui
all'art. 8, o la concessione di cui agli artt. 13 e 25, in quanto gli immobili
danneggiati di loro proprietà non sono ancora ricompresi nelle priorità di
intervento di cui agli artt. 10, 11 e 24. In tal caso l'avente diritto per non
perdere l'ammissione al contributo deve:
a)
iniziare i lavori sulla base di concessione edilizia e/o delle altre
autorizzazioni richieste;
b)
ottenere dal Comune una previa autorizzazione volta a verificare la conformità
della progettazione alle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, in quanto applicabile.
Il
rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, punto b), non concreta
alcuna aspettativa, né rappresenta criterio preferenziale in ordine
all'ottenimento del contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale
1° luglio 1981, n. 34.
Nell'ambito
dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980,
n. 50, l'autorizzazione di cui al punto b) del primo comma del presente
articolo è rilasciata a condizione che l'intervento sia conforme alle
previsioni del piano di recupero.
Nel
caso di cui al presente articolo l'aggiornamento della spesa ammissibile di cui
all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34. è
effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori di
cui al punto b) del primo comma del presente articolo.
Qualora
venga concesso il contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, l'avente diritto autorizzato ai sensi della lettera b) del
precedente primo comma dovrà ultimare i lavori entro 24 mesi dalla
comunicazione della concessione del contributo (21).
(21)
Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 25 gennaio 1989, n. 7.
Art.
19
Attuazione
dei piani di recupero nei Comuni della Valnerina.
L'attuazione
dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980,
n. 50 costituisce intervento di rilevante e preminente interesse pubblico ai
sensi dell'art. 28, comma quinto, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Qualora
l'attuazione del piano di recupero non avvenga nei termini e con le modalità
fissate dal Comune a cura dei proprietari singoli o associati, il Comune può
provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero ai sensi
del penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
sostituendosi ai proprietari inadempienti. In quest'ultimo caso l'attuazione
del piano può avvenire in concorso con gli altri proprietari, sulla base di
apposite intese (22).
La
disposizione di cui al precedente comma non si applica ai proprietari di
immobili ricompresi nel piano di recupero che provvedono nei termini fissati
dal Comune a stipulare la convenzione prevista dall'art. 15 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Qualora
il piano di recupero sia attuato dal Comune in tutto o in parte mediante
occupazione temporanea o esproprio i contributi di cui alla legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, afferenti agli immobili interessati all'intervento, sono
erogati al Comune stesso. In tal caso il Comune può utilizzare i fondi di cui
all'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente alla
spesa non coperta dal contributo di cui all'art. 7 della legge stessa, che
viene liquidato nelle misure percentuali ivi previsti diminuite del 20 per
cento.
L'azione
di rivalsa di cui al penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n.
457, è limitata alle spese sostenute non coperte dal contributo di cui all'art.
7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, così come ridotto ai sensi del
precedente comma.
Nel
caso in cui la diffida è preordinata alla occupazione temporanea di cui al
penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 il termine
assegnato dal Comune ai proprietari interessati per dare corso alle opere non
può essere inferiore a 3 mesi (23).
(22)
Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente
comma, vedi l'art. 6, L.R. 26 luglio 1993, n. 7.
(23)
Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente
comma, vedi l'art. 6, L.R. 26 luglio 1993, n. 7.
Art.
19-bis
(24).
(24)
Articolo aggiunto dall'art. 31, L.R. 18 agosto 1989, n. 25 e poi abrogato
dall'art. 7, L.R. 27 gennaio 1992, n. 2. Vedi, anche, quanto disposto dal comma
2 dello stesso art. 7.
Art.
20
Attuazione
degli interventi unitari nei Comuni della Valnerina.
Qualora
con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della
legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, non sia realizzata l'intesa di cui
all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, il Comune adotta un
piano di recupero e provvede alla sua attuazione ai sensi del precedente art.
19.
Agli
effetti di cui al precedente comma l'intesa si intende non realizzata quando la
documentazione prevista dall'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, non sia stata presentata da tutti i proprietari interessati all'intervento
unitario, individuati dal Comune con apposita delibera, nei termini dallo
stesso fissati.
La
deliberazione con cui è individuato l'ambito dell'intervento unitario è
effettuata tenuto altresì conto delle direttive tecniche di cui all'art. 38
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Le
previsioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì nel caso di
inadempienza rispetto agli obblighi assunti dai proprietari in ordine
all'attuazione dell'intervento unitario.
Il
presente articolo si applica ai soli Comuni di cui alla tab. A) allegata alla
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
21
Contributi
per spese tecniche.
L'ammontare
massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42
della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato nella misura del 14 per
cento e, limitatamente al Comune di Preci, al 20 per cento. La relativa spesa è
finanziata con gli interessi maturati sulle somme erogate ai Comuni e dovrà
essere rendicontata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34.
I
contributi di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34 sono erogati, nei limiti finanziari fissati con le tabelle A e B
allegate alla Delib.C.R. 2 febbraio 1981, n. 135, detratta l'anticipazione di
cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di una documentata
richiesta del Comune, contenente l'espressa liquidazione delle spese.
I
contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34 sono erogati, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello
stesso articolo, sulla base di rendiconti periodici concernenti i singoli atti
concessori di cui agli artt. 13 e 25 della legge regionale 1° luglio 1981, n.
34.
I
contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, limitatamente ai comuni di Sellano, Vallo di Nera, Monteleone di
Spoleto, S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo non possono
essere inferiori a lire 20.000.000 per ciascun comune e verranno erogati entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detratta l'anticipazione
già effettuata.
Art.
22
Fondo
per l'attuazione dei piani di recupero.
Il
fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto
dall'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è aumentato a lire
2.000.000.000.
Nei
casi in cui il Comune provvede all'attuazione dei piani di recupero con
riguardo agli immobili che non siano destinatari delle provvidenze di cui alla
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, deve effettuare l'intervento in
conformità alle direttive tecniche di cui all'art. 38 della stessa legge.
TITOLO
III
Norme
transitorie e finali
Art.
23
Proroga
termini.
Il
termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34, è prorogato al 30 giugno 1982.
Il
termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1983.
I
termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale
1° luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 30 aprile 1983.
Art.
24
Sanatoria
di domande irregolari di enti.
Gli
Enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui
all'art. 7, anziché quella di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio
1980, n. 50, possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale
1° luglio 1981, n. 34, limitatamente agli immobili di loro proprietà non
destinati ad opere di culto, se presentano la documentazione di cui ai punti 1
e 2 del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50,
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Non
sono tenuti a presentare tale documentazione gli Enti ecclesiastici per quanto
riguarda gli immobili di loro proprietà ricompresi nei piani di recupero
promossi ad iniziativa dei Comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 26
maggio 1980, n. 50.
Le
disposizioni di cui ai precedenti commi valgono altresì per gli Enti privati e
pubblici economici che abbiano presentato erroneamente la domanda ai sensi
dell'art. 7, anziché ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 26 maggio
1980, n. 50.
Art.
25
Norma
interpretativa dell'art. 18 L.R. 26 maggio 1980, n. 50 e dell'art. 18 della
L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Possono
essere ammessi alle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, anche coloro che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della
legge suddetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge
regionale 26 maggio 1980, n. 50 e sulla base di concessione edilizia e/o delle
altre autorizzazioni richieste. La concessione dei contributi resta subordinata
alle priorità stabilite dal Comune ai sensi degli artt. 11 e 24 secondo comma
della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, qualora l'avente
diritto
non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge regionale 26
maggio 1980, n. 50.
L'ultimo
comma dell'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 si applica
altresì alle ipotesi in cui l'inizio dei lavori è stato autorizzato ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 in altro sito.
L'art.
18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 si intende abrogato alla data di
entrata in vigore della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
26
Integrazione
delle tabelle allegate alla L.R. 1° luglio 1981, n. 34.
Alle
tabelle di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunte le
tabelle F, G, H, allegate alla presente legge.
Art.
27
Criteri
di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni.
Nei
Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, salvo diversa intesa fra tutti i proprietari interessati, la ripartizione
delle spese ammissibili a contributo concernenti l'esecuzione delle opere sulle
parti comuni relative a strutture orizzontali e verticali, coperture e
prospetti, è effettuata con riguardo alle unità minime di intervento,
nell'ambito dei piani di recupero, ed agli interventi unitari, nelle zone non
soggette a piano di recupero, così come individuati in applicazione delle
direttive tecniche di cui all'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n.
34 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
28
Piani
finanziari provvisori.
In
attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio
1980, n. 50, i Comuni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge regionale
1° luglio 1981, n. 34 sono tenuti a predisporre entro il 31 luglio 1982 sulla
base delle domande presentate ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge regionale
26 maggio 1980, n. 50, un piano finanziario provvisorio contenente:
1)
la previsione di massima della spesa e le priorità relative alle opere e ai
beni di competenza rispettivamente dei Comuni e degli Enti pubblici non
economici;
2)
l'indicazione delle opere da realizzare, delle spese necessarie ed ammissibili
a contributo relative a immobili di proprietari privati ed Enti pubblici
economici e l'individuazione degli aventi diritto.
Il
contenuto del piano, con riguardo al punto 2 del precedente comma è limitato
alle domande presentate ed istruite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale
26 maggio 1980, n. 50, alla data del 30 giugno 1982, distinguendo i casi in cui
le perizie presentate siano state adeguate o meno a quanto previsto dall'art.
38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Il
piano deve altresì contenere l'elenco delle domande tempestivamente presentate
ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e non
ricomprese nel contenuto del piano di cui al precedente comma, nonché
l'accertamento sintetico del danno subito da tutti gli aventi diritto le cui
domande non sono state istruite alla data del 30 giugno 1982 e l'accertamento
sintetico della maggiore spesa conseguente a quanto previsto dall'art. 38 della
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente all'ipotesi in cui detta
spesa non sia stata ricompresa nell'istruttoria effettuata dal Comune al 30
giugno 1982.
Qualora
il piano di cui al presente articolo, debitamente deliberato dal Comune, non
pervenga entro il 31 agosto 1982 alla Regione, si applica l'ultimo comma
dell'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.
I
piani finanziari di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta
regionale, previo esperimento di verifiche anche di tipo sintetico.
L'approvazione
del piano da parte della Giunta regionale ha efficacia solo ai fini delle
ulteriori ripartizioni dei fondi disponibili di cui alla legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34.
Art.
29
Utilizzazione
di elaborati tecnici comunali.
Qualora
gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di
recupero, nei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, utilizzino elaborati tecnici predisposti a cura e spese del
Comune, in sede di concessione, il contributo afferente le spese tecniche è
proporzionalmente ridotto sulla base di opportune intese che debbono
intercorrere al momento della consegna degli elaborati.
Art.
30
Fissazione
nuovi termini.
Il
termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980,
n. 50, e quello di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, possono essere fissati nuovamente e per una sola volta dal
sindaco agli effetti di quanto ivi previsto, entro e non oltre il termine
stabilito dalla Giunta regionale (25).
Resta
ferma la durata di validità delle provvidenze di cui all'art. 35 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34.
(25)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 13 maggio 1997, n. 19.
Art.
31
Norma
finanziaria.
L'onere
conseguente all'aumento delle aliquote di contributo di cui al precedente art.
2 trova capienza nello stanziamento del cap. 7043 istituito nello stato di
previsione della spesa del bilancio 1981 con l'art. 50, primo comma, della
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
La
maggiore spesa di lire 500.000.000 per gli interventi di cui al precedente art.
6 è imputata sia in termini di competenza che di cassa al cap. 8906 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982, istituito
con l'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
L'onere
per gli interventi previsti al precedente art. 8 trova capienza negli
stanziamenti dei capitoli 8907 e 8908 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1981, istituito con l'art. 50, settimo comma, della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34.
Lo
stanziamento di lire 100.000.000 per la maggiore spesa autorizzata con l'art.
5, ultimo comma, della presente legge, è iscritto in termini di competenza e di
cassa nel bilancio dell'esercizio 1982 al cap. 8905 istituito con l'art. 50,
secondo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Per
gli interventi previsti al secondo comma del precedente art. 21 è disposto lo
stanziamento di lire 90.100.000 in termini di competenza e di cassa a carico
del cap. 5877 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982,
istituito con l'art. 50, dodicesimo comma, lett. A), della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34.
La
maggiore spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata dall'art. 22 della presente
legge è imputata in termini di competenza e di cassa al capitolo 7045 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1982, istituito con l'art. 50,
quattordicesimo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Per
gli interventi di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, è autorizzata, per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire
500.000.000 sia in termine di competenza che di cassa a carico del cap. 5807
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio in
corso.
(26).
Gli
interventi previsti dalla presente legge hanno riferimento nel bilancio
pluriennale 1982/1983 al 5° settore, 2° programma, progetto 2.2.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(26)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.
Allegati
(27)
(27)
Gli allegati, contenenti le tabelle F, G e H, integrano le tabelle allegate
alla L.R. 1° luglio 1981, n. 34, secondo quanto disposto dall'art. 26 della
presente legge.