L.R. 31 maggio 1982, n. 26 (1).

Ulteriori norme per favorire gli interventi di ripristino e di ricostruzione degli immobili e delle opere pubbliche nella Valnerina e negli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 giugno 1982, n. 31.

(2) Vedi, anche, la L.R. 13 giugno 1983, n. 19.

 

 

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

 

Art. 1

Modifica dell'art. 7, terzo comma, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (3).

 

(3) Sostituisce il terzo comma dell'art. 7, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 2

Integrazione dell'art. 8 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (4).

 

(4) Aggiunge tre commi all'art. 8, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 3

Sostituzione del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (5).

 

(5) Sopprime gli originari commi secondo, terzo e quarto dell'art. 9, L.R. 1° luglio 1981, n. 34 e li sostituisce con quattro commi.

 

 

Art. 4

Modifica del primo e dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono soppresse le parole « e determina l'ammontare complessivo del contributo».

Alla seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 13 le parole «primo comma» sono sostituite dalle parole «secondo e terzo comma».

 

 

Art. 5

Integrazione dell'art. 16 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Il finanziamento straordinario previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato a L. 200.000.000.

 

 (6).

 

(6) Aggiunge due commi all'art. 16, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 6

Modifica e integrazione dell'art. 17 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Il finanziamento straordinario di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato a lire 3.000.000.000.

Al secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, l'inciso: «dal comma seguente» è sostituito dall'inciso: «dal presente articolo».

 

 (7).

 

 (8).

 

(7) Aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'art. 17, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

(8) Aggiunge tre commi all'art. 17, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 7

Modifica e integrazione dell'art. 23 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (9).

 

(9) Sostituisce le parole «art. 9» con «art. 9, primo, secondo e terzo comma» ed aggiunge due commi all'art. 23, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 8

Integrazione dell'art. 27 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (10).

 

(10) Aggiunge due commi, dopo l'ultimo, all'art. 27, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 9

Modifica dell'art. 28 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Nel primo comma dell'art. 28, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole «in ordine alle opere pubbliche» sono sostituite dalle parole «in ordine ai beni ed alle opere pubbliche».

 

 

Art. 10

Modifica dell'art. 29 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Al primo comma dell'art. 29 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, dopo le parole «provvedono alla» sono aggiunte le parole «progettazione ed alla».

 

 (11).

 

 (12).

 

(11) Aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'art. 29, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

(12) Aggiunge un comma, dopo l'ultimo, all'art. 29, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 11

Modifica dell'art. 31 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole «in base alla vigente legislazione regionale in materia» sono sostituite dalle parole «in base alla legge 10 dicembre 1981, n. 741 ed alla legislazione regionale in quanto applicabile».

 

 (13).

 

(13) Aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 31, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 12

Integrazione dell'art. 33 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (14).

 

(14) Aggiunge quattro commi, dopo l'ultimo, all'art. 33, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 13

Modifica e integrazione dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (15).

 

 (16).

 

 (17).

 

(15) Sostituisce il punto 2) del primo comma dell'art. 34, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

(16) Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 34, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

(17) Aggiunge un comma all'art. 34, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 14

Modifica e integrazione dell'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

 (18).

 

(18) Sopprime le parole «e alla economicità» nel primo comma ed aggiunge un ulteriore comma all'art. 38, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 15

 

 

 (19).

 

(19) Sostituisce l'art. 46, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 16

Modifica dell'art. 49 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Lo stanziamento previsto dall'art. 50 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, denominato: «Fondo per studi e ricerche nonché per la formazione di progetti speciali a cantieri pilota nel quadro degli interventi per la rinascita delle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi» è aumentato di L. 500.000.000.

All'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, dopo le parole: «progetti speciali» sono aggiunte le parole «e pilota».

 

 (20).

 

(20) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 49, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

TITOLO II

Norme per favorire l'esecuzione degli interventi

 

Art. 17

Modifica all'art. 50 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

I riferimenti contenuti nella tabella H e nell'art. 50 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, agli artt. 45, 46 e 48 devono intendersi riferiti agli artt. 46, 47 e 49 della stessa legge.

 

 

Art. 18

Autorizzazione all'anticipato inizio dei lavori a favore di coloro che non sono ricompresi nelle priorità di intervento.

 

Non sono esclusi dalle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e successivi eventuali rifinanziamenti coloro che iniziano i lavori di ripristino e ricostruzione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8, o la concessione di cui agli artt. 13 e 25, in quanto gli immobili danneggiati di loro proprietà non sono ancora ricompresi nelle priorità di intervento di cui agli artt. 10, 11 e 24. In tal caso l'avente diritto per non perdere l'ammissione al contributo deve:

a) iniziare i lavori sulla base di concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste;

b) ottenere dal Comune una previa autorizzazione volta a verificare la conformità della progettazione alle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, in quanto applicabile.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma, punto b), non concreta alcuna aspettativa, né rappresenta criterio preferenziale in ordine all'ottenimento del contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'autorizzazione di cui al punto b) del primo comma del presente articolo è rilasciata a condizione che l'intervento sia conforme alle previsioni del piano di recupero.

Nel caso di cui al presente articolo l'aggiornamento della spesa ammissibile di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34. è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori di cui al punto b) del primo comma del presente articolo.

Qualora venga concesso il contributo di cui agli artt. 13 e 24 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, l'avente diritto autorizzato ai sensi della lettera b) del precedente primo comma dovrà ultimare i lavori entro 24 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo (21).

 

(21) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 25 gennaio 1989, n. 7.

 

 

Art. 19

Attuazione dei piani di recupero nei Comuni della Valnerina.

 

L'attuazione dei piani di recupero previsti dall'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 costituisce intervento di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi dell'art. 28, comma quinto, lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Qualora l'attuazione del piano di recupero non avvenga nei termini e con le modalità fissate dal Comune a cura dei proprietari singoli o associati, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero ai sensi del penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sostituendosi ai proprietari inadempienti. In quest'ultimo caso l'attuazione del piano può avvenire in concorso con gli altri proprietari, sulla base di apposite intese (22).

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai proprietari di immobili ricompresi nel piano di recupero che provvedono nei termini fissati dal Comune a stipulare la convenzione prevista dall'art. 15 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Qualora il piano di recupero sia attuato dal Comune in tutto o in parte mediante occupazione temporanea o esproprio i contributi di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, afferenti agli immobili interessati all'intervento, sono erogati al Comune stesso. In tal caso il Comune può utilizzare i fondi di cui all'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente alla spesa non coperta dal contributo di cui all'art. 7 della legge stessa, che viene liquidato nelle misure percentuali ivi previsti diminuite del 20 per cento.

L'azione di rivalsa di cui al penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è limitata alle spese sostenute non coperte dal contributo di cui all'art. 7 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, così come ridotto ai sensi del precedente comma.

Nel caso in cui la diffida è preordinata alla occupazione temporanea di cui al penultimo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 il termine assegnato dal Comune ai proprietari interessati per dare corso alle opere non può essere inferiore a 3 mesi (23).

 

(22) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 6, L.R. 26 luglio 1993, n. 7.

(23) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 6, L.R. 26 luglio 1993, n. 7.

 

 

Art. 19-bis

 

 

 (24).

 

(24) Articolo aggiunto dall'art. 31, L.R. 18 agosto 1989, n. 25 e poi abrogato dall'art. 7, L.R. 27 gennaio 1992, n. 2. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.

 

 

Art. 20

Attuazione degli interventi unitari nei Comuni della Valnerina.

 

Qualora con riguardo agli interventi a carattere unitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, non sia realizzata l'intesa di cui all'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, il Comune adotta un piano di recupero e provvede alla sua attuazione ai sensi del precedente art. 19.

Agli effetti di cui al precedente comma l'intesa si intende non realizzata quando la documentazione prevista dall'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, non sia stata presentata da tutti i proprietari interessati all'intervento unitario, individuati dal Comune con apposita delibera, nei termini dallo stesso fissati.

La deliberazione con cui è individuato l'ambito dell'intervento unitario è effettuata tenuto altresì conto delle direttive tecniche di cui all'art. 38 legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi assunti dai proprietari in ordine all'attuazione dell'intervento unitario.

Il presente articolo si applica ai soli Comuni di cui alla tab. A) allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 21

Contributi per spese tecniche.

 

L'ammontare massimo dei contributi per spese tecniche di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è elevato nella misura del 14 per cento e, limitatamente al Comune di Preci, al 20 per cento. La relativa spesa è finanziata con gli interessi maturati sulle somme erogate ai Comuni e dovrà essere rendicontata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 sono erogati, nei limiti finanziari fissati con le tabelle A e B allegate alla Delib.C.R. 2 febbraio 1981, n. 135, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di una documentata richiesta del Comune, contenente l'espressa liquidazione delle spese.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 sono erogati, detratta l'anticipazione di cui al terzo comma dello stesso articolo, sulla base di rendiconti periodici concernenti i singoli atti concessori di cui agli artt. 13 e 25 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente ai comuni di Sellano, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto, S. Anatolia di Narco, Poggiodomo, Scheggino e Ferentillo non possono essere inferiori a lire 20.000.000 per ciascun comune e verranno erogati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detratta l'anticipazione già effettuata.

 

 

Art. 22

Fondo per l'attuazione dei piani di recupero.

 

Il fondo a favore dei Comuni per l'attuazione dei piani di recupero, previsto dall'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è aumentato a lire 2.000.000.000.

Nei casi in cui il Comune provvede all'attuazione dei piani di recupero con riguardo agli immobili che non siano destinatari delle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, deve effettuare l'intervento in conformità alle direttive tecniche di cui all'art. 38 della stessa legge.

 

 

TITOLO III

Norme transitorie e finali

 

Art. 23

Proroga termini.

 

Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è prorogato al 30 giugno 1982.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1983.

I termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 30 aprile 1983.

 

 

Art. 24

Sanatoria di domande irregolari di enti.

 

Gli Enti ecclesiastici che abbiano tempestivamente presentato la domanda di cui all'art. 7, anziché quella di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente agli immobili di loro proprietà non destinati ad opere di culto, se presentano la documentazione di cui ai punti 1 e 2 del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Non sono tenuti a presentare tale documentazione gli Enti ecclesiastici per quanto riguarda gli immobili di loro proprietà ricompresi nei piani di recupero promossi ad iniziativa dei Comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono altresì per gli Enti privati e pubblici economici che abbiano presentato erroneamente la domanda ai sensi dell'art. 7, anziché ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

 

 

Art. 25

Norma interpretativa dell'art. 18 L.R. 26 maggio 1980, n. 50 e dell'art. 18 della L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Possono essere ammessi alle provvidenze di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, anche coloro che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e sulla base di concessione edilizia e/o delle altre autorizzazioni richieste. La concessione dei contributi resta subordinata alle priorità stabilite dal Comune ai sensi degli artt. 11 e 24 secondo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, qualora l'avente

diritto non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 si applica altresì alle ipotesi in cui l'inizio dei lavori è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 in altro sito.

L'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 si intende abrogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 26

Integrazione delle tabelle allegate alla L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

Alle tabelle di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, sono aggiunte le tabelle F, G, H, allegate alla presente legge.

 

 

Art. 27

Criteri di ripartizione delle spese ammesse a contributi concernenti parti comuni.

 

Nei Comuni di cui alla tabella A, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, salvo diversa intesa fra tutti i proprietari interessati, la ripartizione delle spese ammissibili a contributo concernenti l'esecuzione delle opere sulle parti comuni relative a strutture orizzontali e verticali, coperture e prospetti, è effettuata con riguardo alle unità minime di intervento, nell'ambito dei piani di recupero, ed agli interventi unitari, nelle zone non soggette a piano di recupero, così come individuati in applicazione delle direttive tecniche di cui all'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 28

Piani finanziari provvisori.

 

In attesa dei piani finanziari di cui all'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i Comuni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 sono tenuti a predisporre entro il 31 luglio 1982 sulla base delle domande presentate ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, un piano finanziario provvisorio contenente:

1) la previsione di massima della spesa e le priorità relative alle opere e ai beni di competenza rispettivamente dei Comuni e degli Enti pubblici non economici;

2) l'indicazione delle opere da realizzare, delle spese necessarie ed ammissibili a contributo relative a immobili di proprietari privati ed Enti pubblici economici e l'individuazione degli aventi diritto.

Il contenuto del piano, con riguardo al punto 2 del precedente comma è limitato alle domande presentate ed istruite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, alla data del 30 giugno 1982, distinguendo i casi in cui le perizie presentate siano state adeguate o meno a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Il piano deve altresì contenere l'elenco delle domande tempestivamente presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 e non ricomprese nel contenuto del piano di cui al precedente comma, nonché l'accertamento sintetico del danno subito da tutti gli aventi diritto le cui domande non sono state istruite alla data del 30 giugno 1982 e l'accertamento sintetico della maggiore spesa conseguente a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, limitatamente all'ipotesi in cui detta spesa non sia stata ricompresa nell'istruttoria effettuata dal Comune al 30 giugno 1982.

Qualora il piano di cui al presente articolo, debitamente deliberato dal Comune, non pervenga entro il 31 agosto 1982 alla Regione, si applica l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

I piani finanziari di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale, previo esperimento di verifiche anche di tipo sintetico.

L'approvazione del piano da parte della Giunta regionale ha efficacia solo ai fini delle ulteriori ripartizioni dei fondi disponibili di cui alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 29

Utilizzazione di elaborati tecnici comunali.

 

Qualora gli aventi diritto, proprietari di immobili non ricompresi in piani di recupero, nei Comuni di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, utilizzino elaborati tecnici predisposti a cura e spese del Comune, in sede di concessione, il contributo afferente le spese tecniche è proporzionalmente ridotto sulla base di opportune intese che debbono intercorrere al momento della consegna degli elaborati.

 

 

Art. 30

Fissazione nuovi termini.

 

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, e quello di cui al terzo comma dell'art. 38 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, possono essere fissati nuovamente e per una sola volta dal sindaco agli effetti di quanto ivi previsto, entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta regionale (25).

Resta ferma la durata di validità delle provvidenze di cui all'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

 

(25) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 13 maggio 1997, n. 19.

 

 

Art. 31

Norma finanziaria.

 

L'onere conseguente all'aumento delle aliquote di contributo di cui al precedente art. 2 trova capienza nello stanziamento del cap. 7043 istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 con l'art. 50, primo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

La maggiore spesa di lire 500.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 6 è imputata sia in termini di competenza che di cassa al cap. 8906 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982, istituito con l'art. 50, terzo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

L'onere per gli interventi previsti al precedente art. 8 trova capienza negli stanziamenti dei capitoli 8907 e 8908 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, istituito con l'art. 50, settimo comma, della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Lo stanziamento di lire 100.000.000 per la maggiore spesa autorizzata con l'art. 5, ultimo comma, della presente legge, è iscritto in termini di competenza e di cassa nel bilancio dell'esercizio 1982 al cap. 8905 istituito con l'art. 50, secondo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Per gli interventi previsti al secondo comma del precedente art. 21 è disposto lo stanziamento di lire 90.100.000 in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 5877 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982, istituito con l'art. 50, dodicesimo comma, lett. A), della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

La maggiore spesa di lire 1.000.000.000 autorizzata dall'art. 22 della presente legge è imputata in termini di competenza e di cassa al capitolo 7045 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, istituito con l'art. 50, quattordicesimo comma della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è autorizzata, per l'anno 1982 l'ulteriore spesa di lire 500.000.000 sia in termine di competenza che di cassa a carico del cap. 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio in corso.

 

 (26).

Gli interventi previsti dalla presente legge hanno riferimento nel bilancio pluriennale 1982/1983 al 5° settore, 2° programma, progetto 2.2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(26) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.

 

 

Allegati (27)

 

 

 

(27) Gli allegati, contenenti le tabelle F, G e H, integrano le tabelle allegate alla L.R. 1° luglio 1981, n. 34, secondo quanto disposto dall'art. 26 della presente legge.