L.R.
31 maggio 1982, n. 27 (1).
Contributo
per il ripristino della ferrovia Spoleto-San Anatolia di Narco (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 giugno 1982, n. 31.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. dd), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[È
autorizzata la spesa di lire 200.000.000, a titolo di contributo per la
riattivazione della ferrovia Spoleto - S. Anatolia di Narco, a scopo turistico.
Il
contributo di cui al comma precedente verrà erogato con atto della Giunta
regionale a favore del «Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel
bacino di traffico del Folignate, Spoletino e Valnerina»] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. dd), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Norma
finanziaria.
[La
spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza
che di cassa, sul cap. 7401 di nuova istituzione nel bilancio preventivo
regionale 1982, denominato «Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto
- S. Anatolia di Narco» (tit. II - sez. 09 - rubr. 35
- categoria 03 - settore 19 - tipo 2.1.).
All'onere
di cui al precedente comma si fa fronte come segue:
-
quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto
comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità della
disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6121 del bilancio per
l'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 1);
-
quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo
globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1982 (elenco n. 5
allegato a detto bilancio; n. d'ordine 7).
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio dell'esercizio 1982,
le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa a norma
dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale
di contabilità.
Nel
bilancio pluriennale la spesa disposta con la presente legge trova riferimento
nel 5° settore, 4° programma, progetto 1.4] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. dd), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.