L.R. 31 maggio 1982, n. 27 (1).

Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto-San Anatolia di Narco (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 giugno 1982, n. 31.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. dd), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[È autorizzata la spesa di lire 200.000.000, a titolo di contributo per la riattivazione della ferrovia Spoleto - S. Anatolia di Narco, a scopo turistico.

Il contributo di cui al comma precedente verrà erogato con atto della Giunta regionale a favore del «Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e Valnerina»] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. dd), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

 

[La spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, sul cap. 7401 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato «Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto - S. Anatolia di Narco» (tit. II - sez. 09 - rubr. 35 - categoria 03 - settore 19 - tipo 2.1.).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte come segue:

- quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6121 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 1);

- quanto a lire 100.000.000 mediante utilizzo della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1982 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 7).

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio dell'esercizio 1982, le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.

Nel bilancio pluriennale la spesa disposta con la presente legge trova riferimento nel 5° settore, 4° programma, progetto 1.4] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. dd), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.