L.R. 7 giugno 1982, n. 30 (1).

Istituzione di un ruolo speciale transitorio (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 giugno 1982, n. 34.

(2) Per la soppressione del ruolo speciale transitorio istituito dalla presente legge, vedi l'art. 7, L.R. 13 gennaio 1990, n. 1.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Ruolo speciale transitorio.

 

[Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto assunto entro il 30 novembre 1980 ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, è immesso, a domanda, in un ruolo speciale transitorio, che è dotato degli stessi livelli funzionali-retributivi del ruolo unico regionale secondo i contingenti determinati dal successivo art. 2, con deliberazione della Giunta regionale, previo concorso di idoneità ai profili professionali previsti nei livelli funzionali per i quali è avvenuta l'assunzione.

Il concorso esperito dalle commissioni d'esame costituite ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, consiste in una prova pratica e in un colloquio per i profili professionali del terzo e quarto livello e in una prova scritta e in un colloquio per i profili professionali del quinto e sesto livello.

Il personale di cui al primo comma può partecipare al concorso per il livello funzionale terzo se in possesso del titolo di compimento dell'obbligo scolastico, per il livello quarto se in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo, per il livello quinto se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e per il livello sesto se in possesso del diploma di laurea.

È altresì disposta, a domanda, l'immissione nel predetto ruolo speciale transitorio del personale assunto entro il 30 novembre 1980 per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica previste dagli artt. 37, 38 e 40 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, che risulti in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione è disposta, con le modalità di cui ai commi precedenti, previo concorso per prova scritta e colloquio per n. 7 posti di sesto livello funzionale.

Il personale di cui al precedente comma, può partecipare al concorso se in possesso dell'attestato di informatore socio-economico di cui all'art. 47 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.

Il ruolo speciale transitorio cessa con l'esaurimento dei contingenti (4)] (5).

 

(4) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 21 gennaio 1987, n. 7.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Contingenti del ruolo speciale transitorio.

 

[I contingenti per livello funzionale del ruolo speciale transitorio sono così determinati:

- livello terzo: 2;

- livello quarto: 5;

- livello quinto: 32;

- livello sesto: 10.

La dotazione globale del predetto ruolo è di 49 posti, dei quali 42 sono riservati al personale di cui al primo comma dell'art. 1] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Trattamento economico.

 

[Al personale immesso nel ruolo speciale transitorio si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale regionale di ruolo] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Utilizzazione del personale del ruolo speciale transitorio.

 

[Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi del primo comma dell'art. 1 continuerà a svolgere la propria attività, con compiti e funzioni propri dei livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato il concorso, presso i servizi regionali e gli enti locali secondo il piano di utilizzazione approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 della citata legge regionale n. 27 del 1980, fino alla completa attuazione dei programmi operativi relativi alla rinascita della Valnerina.

Il personale di cui al quarto comma dell'art. 1 verrà utilizzato nel servizio regionale di informazione socio-economica previsto dall'art. 38 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, e, in collegamento con esso, nei servizi connessi al sistema informativo regionale, per la programmazione (S.I.R.P.), istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Immissione nei ruoli regionali.

 

[Il passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo unico regionale avviene mediante l'utilizzo delle graduatorie del concorso di idoneità ai fini dell'immissione nel predetto ruolo speciale, di cui al precedente articolo 1.

Per tale finalità e sino ad esaurimento dei contingenti viene riservato il dieci per cento dei posti che si renderanno disponibili annualmente in ciascuna delle qualifiche corrispondenti al livello funzionale con il quale il personale interessato è stato immesso nel ruolo speciale transitorio (9).

L'assunzione nel ruolo unico regionale degli informatori socio-economici di cui al quarto comma dell'articolo 1 è disposto, a domanda degli interessati, nella qualifica di istruttore direttivo (10).

Al fine di garantire lo svolgimento sull'intero territorio regionale del servizio di assistenza tecnica di cui alla legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti di assegnazione del predetto personale alle competenti strutture regionali, centrale e decentrata, disponendo altresì, d'intesa con l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, il trasferimento, nei posti vacanti di corrispondente qualifica e profilo professionale del ruolo organico del predetto Ente, degli informatori socio-economici comandati ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della predetta L.R. n. 41 del 1983 (11)] (12).

 

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 21 gennaio 1987, n. 7.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 giugno 1988, n. 18. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 giugno 1988, n. 18. Vedi, anche, l'art. 2 della stessa legge.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Proroga contratti in scadenza.

 

[I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, già prorogati per 12 mesi ai sensi della legge regionale 10 luglio 1981, n. 36, nonché quelli stipulati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, che venissero a scadere prima della conclusione delle operazioni concorsuali previste dall'art. 1 della presente legge, sono prorogati, alle stesse condizioni, sino alla data dei provvedimenti di immissione nel ruolo speciale transitorio] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Norma finanziaria.

 

[All'onere per la proroga dei contratti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, disposta con l'art. 6 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982, che viene integrato di lire 250 milioni mediante

prelevamento dal fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stesso bilancio (elenco n. 4 allegato al bilancio 1982, n. d'ord. 4).

All'onere per la proroga dei contratti di cui all'art. 49 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, disposta con lo stesso art. 6 della presente legge, si fa fronte con la disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 3590 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1982.

A decorrere dalla data di immissione nel ruolo speciale transitorio istituito con la presente legge, l'onere graverà sul cap. 280 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'ambito della disponibilità di cui al primo settore, secondo programma, progetto 2/A, del bilancio pluriennale della Regione approvato con legge regionale 7 aprile 1982, n. 17.

 (14).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (15).

 

 

 

(14) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.