L.R. 14 giugno 1982, n. 31 (1).

Studio di fattibilitą per la navigabilitą nel bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa di lire 200.000.000 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 giugno 1982, n. 37.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalitą.

 

[Allo scopo di predisporre lo studio di fattibilitą per la navigabilitą nel bacino del Tevere nei tratti Roma-Orte e Orte-Trasimeno-Arno, in accordo con l'uso plurimo delle acque e nel quadro di una progettazione coordinata degli interventi, č autorizzata la spesa di lire 200.000.000.

La Giunta regionale č autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'affidamento dell'incarico concernente lo studio di fattibilitą di cui al comma precedente] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

 

[La spesa di cui al precedente articolo č iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, nel cap. 7365 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato: «Spesa per la predisposizione dello studio di fattibilitą per la navigabilitą nel bacino del Tevere». (titolo II - sez. 9 - rubrica 35 - categoria economica 01 - settore 20 - tipo 2.1).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą delle disponibilitą del fondo globale iscritte al capitolo 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio - numero d'ordine 8).

La Giunta regionale č autorizzata ad apportare, al bilancio preventivo dell'esercizio 1982, le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.