L.R. 5 luglio 1982, n. 32 (1).

Contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1982, n. 39.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 a titolo di contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto.

Il contributo di cui al comma precedente viene erogato dalla Giunta regionale a favore del «Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Terni».

Il Consorzio di cui al comma precedente è tenuto a presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un dettagliato rendiconto, nonché i progetti ed i documenti elaborati] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

 

[La spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, nel capitolo 7410, di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato «Contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto». (Tit. II - sez. 09 - rubr. 35 - cat. 03 - sett. 19 - tipo 2.1.).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6121 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 3 allegato a detto bilancio; n. d'ordine 1).

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo dell'esercizio 1982 le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa, a norma dell'art. 28, secondo comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. ff), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.