L.R. 5 luglio 1982, n. 34 (1).

Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante l'anno 1982 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1982, n. 39.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 1

Finalitą.

 

[Č autorizzata la concessione di un contributo dell'ammontare di lire 50.000.000, a favore della S.A.S.E. S.p.A. - Societą Aeoroporto S. Egidio - sulla spesa che la Societą stessa si assume nell'anno 1982 per l'istituzione di un servizio di linea aerea tra Perugia e Milano.

L'erogazione del contributo, a cura della Giunta regionale, č subordinata all'effettuazione del servizio di cui al precedente comma per almeno quattro viaggi settimanali di andata e ritorno e per un periodo non inferiore a un semestre del corrente anno] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

 

[All'onere di lire 50.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento appositamente iscritto al cap. 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di cassa č aumentato di lire 20 milioni con prelevamento di pari importo dal cap. 6140 «Fondo di riserva di cassa» del medesimo bilancio] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.