L.R.
5 luglio 1982, n. 34 (1).
Contributo
alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante l'anno 1982 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 luglio 1982, n. 39.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
Art.
1
Finalitą.
[Č
autorizzata la concessione di un contributo dell'ammontare di lire 50.000.000,
a favore della S.A.S.E. S.p.A. - Societą Aeoroporto S. Egidio - sulla spesa che
la Societą stessa si assume nell'anno 1982 per l'istituzione di un servizio di
linea aerea tra Perugia e Milano.
L'erogazione
del contributo, a cura della Giunta regionale, č subordinata all'effettuazione
del servizio di cui al precedente comma per almeno quattro viaggi settimanali
di andata e ritorno e per un periodo non inferiore a un semestre del corrente
anno] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37.
Art.
2
Norma
finanziaria.
[All'onere
di lire 50.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte con lo
stanziamento appositamente iscritto al cap. 3140 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.
Lo
stanziamento di cassa č aumentato di lire 20 milioni con prelevamento di pari
importo dal cap. 6140 «Fondo di riserva di cassa» del medesimo bilancio] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18
novembre 1998, n. 37.