L.R.
9 luglio 1982, n. 35 (1).
Norme
per la costituzione ed il funzionamento della commissione di disciplina delle
Unità sanitarie locali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 luglio 1982, n. 41.
(2)
La presente legge è stata abrogata dalle norme contenute nell'art. 1 e nella
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
1
Compiti.
[È
istituita in ogni U.S.L. una commissione di disciplina ai sensi e per gli
effetti dell'art. 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
La
commissione di disciplina ha il compito di esperire il giudizio disciplinare
nei casi e con le modalità di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla presente
legge.
Tutti
i membri devono essere dipendenti dell'U.S.L.; l'incarico di componente della
commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UU.SS.LL.]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
2
Composizione.
[La
commissione di disciplina è composta da sei membri, per metà designati dal
Comitato di gestione dell'U.S.L. e per metà designati dalle Organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'art. 47 della legge 19 dicembre
1978, n. 833.
Nei
procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta
l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro con
voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.
Per
ogni membro effettivo e con le stesse modalità, viene designato un supplente
che sostituisce il titolare in caso di assenza o di legittimo impedimento] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
3
Designazione
dei membri da parte delle Organizzazioni sindacali.
[Le
Organizzazioni sindacali, su richiesta del presidente del comitato di gestione,
designano congiuntamente tre membri effettivi e tre supplenti, trasmettendo
alla U.S.L. i nominativi entro il termine di trenta giorni.
Nel
caso di mancato accordo tra le Organizzazioni sindacali sui nominativi da
designare, alla scadenza del termine il presidente dell'U.S.L. ne convoca i
rappresentanti.
Ove
il presidente dell'U.S.L. constati, a suo insindacabile giudizio,
l'impossibilità di pervenire ad una designazione comune da parte delle
Organizzazioni sindacali, le invita formalmente a trasmettere le designazioni
entro il termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale il comitato di
gestione procede alla nomina fra i nominativi che abbiano ottenuto il maggior
numero di designazioni] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
4
Nomina
dei membri da parte dell'U.S.L.
[Alla
nomina dei membri effettivi di sua competenza il comitato di gestione provvede
con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. A parità di voti è
eletto il più anziano di età.
Ad
avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede,
nella stessa seduta e con le stesse modalità, alla nomina dei tre membri
supplenti.
Sempre
nel corso della stessa seduta, il comitato di gestione individua per ciascun
membro effettivo il rispettivo supplente] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
5
Integrazione
della commissione.
[Ai
fini della designazione di cui al secondo comma dell'art. 2, il presidente del
comitato di gestione, all'inizio di ogni biennio, trasmette apposita richiesta
ai competenti ordini o collegi professionali provinciali, i quali debbono
effettuare la designazione entro il termine perentorio di venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
Trascorso
inutilmente detto termine, la commissione è tenuta a procedere ugualmente,
anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
6
Costituzione.
[La
commissione di disciplina è costituita con deliberazione del comitato di
gestione.
Con
lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di
segretario un dipendente dell'U.S.L. in possesso di qualifica non inferiore a
collaboratore amministrativo.
Il
presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina,
assumendone provvisoriamente la presidenza] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
7
Durata
in carica e rinnovo.
[La
commissione di disciplina dura in carica due anni e i membri non possono essere
confermati, salvo comprovata impossibilità di sostituzione degli stessi.
Qualora
durante il biennio uno dei membri della commissione cessi dall'incarico per una
qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione per il solo tempo necessario al
compimento del biennio, con le stesse modalità di designazione seguite per il
componente uscito.
Non
possono far parte della commissione dipendenti che siano tra loro parenti o
affini entro il quarto grado.
Il
componente della commissione sottoposto a procedimento disciplinare è sospeso
dall'incarico per la durata del procedimento e decade se riconosciuto
responsabile.
L'iniziativa
per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione,
il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 entro il
secondo mese precedente a quello di scadenza.
Oltre
che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di
disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi.
In
tal caso il comitato di gestione, con propria deliberazione, dichiara lo
scioglimento della commissione e il presidente avvia immediatamente le
procedure di rinnovo] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
8
Presidente.
[La
commissione di disciplina elegge il presidente tra i membri effettivi, a
maggioranza assoluta dei componenti.
All'inizio
dell'incarico il presidente designa un proprio sostituto tra i membri effettivi
e la designazione è valida per tutta la durata in carica.
Il
presidente convoca le riunioni della commissione, inviando avviso raccomandato
ai membri effettivi e per conoscenza ai supplenti; firma gli atti e le
deliberazioni, ne esegue le decisioni e provvede all'espletamento di tutti i
compiti connessi al buon funzionamento della commissione o comunque richiesti
dalla presente legge.
Il
presidente, in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce
sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla
ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità
di votazione dei componenti e ne raccoglie le dichiarazioni] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
9
Membri.
[I
membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire
indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, se non
nell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.
Ogni
membro effettivo ha il suo sostituto in un membro supplente che interviene a
tutte le riunioni, ma non può partecipare alle votazioni e agli atti, salvo il
caso di assenza o di legittimo impedimento del membro effettivo.
Il
membro supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato,
fino alla nomina del nuovo effettivo.
Le
dimissioni dei membri effettivi e supplenti vanno inviate al presidente che ne
dà immediata comunicazione al presidente del comitato di gestione.
I
membri della commissione possono essere ricusati nei casi e con le forme
previste dall'art. 149 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sull'istanza di
ricusazione decide in via definitiva il presidente della commissione; se sia
stato ricusato il presidente, decide il comitato di gestione al quale il
presidente ricusato trasmette l'istanza e le proprie eventuali deduzioni.
I
componenti della commissione ricusabili, a norma del comma precedente, hanno il
dovere di astenersi anche se non sia stata presentata l'istanza di ricusazione]
(11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art. 10
Segretario.
[Il
segretario assiste alle riunioni della commissione, ne redige i verbali
sottoscrivendoli unitamente al presidente, cura che vengano effettuate
tempestivamente le notificazioni e le comunicazioni dei provvedimenti.
Collabora inoltre sotto la direzione del presidente, all'attività di
esecuzione] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
11
Validità
delle riunioni e deliberazioni.
[Per
la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro
componenti.
Le
deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
In
caso di parità prevale il voto del presidente.
Le
deliberazioni della commissione, adeguatamente motivate, sono sottoscritte dal
presidente della commissione, dal relatore e dal segretario.
Copia
della deliberazione, unitamente al fascicolo del procedimento ed al verbale
della discussione orale, viene trasmessa entro venti giorni al presidente del
comitato di gestione il quale, se competente a norma dell'art. 51 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, adotta la sanzione, altrimenti rimette gli atti ai
soggetti competenti a norma dello stesso art. 51] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
12
Infrazioni,
sanzioni, procedimento disciplinare.
[Per
le infrazioni, le sanzioni e il procedimento disciplinare, si applica al
personale delle U.S.L. la normativa vigente per gli impiegati civili dello
Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nonché la normativa di cui al
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Competente
ad infliggere la censura è il responsabile del servizio cui è assegnato il
dipendente.
Contro
il provvedimento di censura inflitto dal responsabile di servizio è ammesso
ricorso al presidente del comitato di gestione, che decide in via definitiva.
Ai
responsabili di servizio e ai coordinatori la censura è inflitto dal presidente
del comitato di gestione] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
13
Norma
transitoria.
[I
procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge
sono riassunti e portati a termine dalla commissione di disciplina, con le
modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli, non oltre i novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La mancata
riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.
Art.
14
Disposizioni
finali.
[In
sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare
le procedure previste dagli artt. 3 e 4 entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Fino
alla stipula dell'accordo di cui all'art. 47 della legge 19 dicembre 1978, n.
833, la designazione dei membri di pertinenza sindacale di cui all'art. 3 è
effettuata, con le modalità previste, dalle segreterie regionali delle
confederazioni, per i sindacati di rispettiva affiliazione, ed inoltre dai
sindacati delle categorie enti locali, ospedali e parastato.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla
tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.