L.R. 9 luglio 1982, n. 35 (1).

Norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione di disciplina delle Unità sanitarie locali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 luglio 1982, n. 41.

(2) La presente legge è stata abrogata dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 1

Compiti.

 

[È istituita in ogni U.S.L. una commissione di disciplina ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

La commissione di disciplina ha il compito di esperire il giudizio disciplinare nei casi e con le modalità di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.

Tutti i membri devono essere dipendenti dell'U.S.L.; l'incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UU.SS.LL.] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 2

Composizione.

 

[La commissione di disciplina è composta da sei membri, per metà designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L. e per metà designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'art. 47 della legge 19 dicembre 1978, n. 833.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la commissione è integrata da un membro con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.

Per ogni membro effettivo e con le stesse modalità, viene designato un supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza o di legittimo impedimento] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 3

Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni sindacali.

 

[Le Organizzazioni sindacali, su richiesta del presidente del comitato di gestione, designano congiuntamente tre membri effettivi e tre supplenti, trasmettendo alla U.S.L. i nominativi entro il termine di trenta giorni.

Nel caso di mancato accordo tra le Organizzazioni sindacali sui nominativi da designare, alla scadenza del termine il presidente dell'U.S.L. ne convoca i rappresentanti.

Ove il presidente dell'U.S.L. constati, a suo insindacabile giudizio, l'impossibilità di pervenire ad una designazione comune da parte delle Organizzazioni sindacali, le invita formalmente a trasmettere le designazioni entro il termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale il comitato di gestione procede alla nomina fra i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di designazioni] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 4

Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.

 

[Alla nomina dei membri effettivi di sua competenza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede, nella stessa seduta e con le stesse modalità, alla nomina dei tre membri supplenti.

Sempre nel corso della stessa seduta, il comitato di gestione individua per ciascun membro effettivo il rispettivo supplente] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 5

Integrazione della commissione.

 

[Ai fini della designazione di cui al secondo comma dell'art. 2, il presidente del comitato di gestione, all'inizio di ogni biennio, trasmette apposita richiesta ai competenti ordini o collegi professionali provinciali, i quali debbono effettuare la designazione entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso inutilmente detto termine, la commissione è tenuta a procedere ugualmente, anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 6

Costituzione.

 

[La commissione di disciplina è costituita con deliberazione del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario un dipendente dell'U.S.L. in possesso di qualifica non inferiore a collaboratore amministrativo.

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 7

Durata in carica e rinnovo.

 

[La commissione di disciplina dura in carica due anni e i membri non possono essere confermati, salvo comprovata impossibilità di sostituzione degli stessi.

Qualora durante il biennio uno dei membri della commissione cessi dall'incarico per una qualsiasi causa, si provvede alla sostituzione per il solo tempo necessario al compimento del biennio, con le stesse modalità di designazione seguite per il componente uscito.

Non possono far parte della commissione dipendenti che siano tra loro parenti o affini entro il quarto grado.

Il componente della commissione sottoposto a procedimento disciplinare è sospeso dall'incarico per la durata del procedimento e decade se riconosciuto responsabile.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi.

In tal caso il comitato di gestione, con propria deliberazione, dichiara lo scioglimento della commissione e il presidente avvia immediatamente le procedure di rinnovo] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 8

Presidente.

 

[La commissione di disciplina elegge il presidente tra i membri effettivi, a maggioranza assoluta dei componenti.

All'inizio dell'incarico il presidente designa un proprio sostituto tra i membri effettivi e la designazione è valida per tutta la durata in carica.

Il presidente convoca le riunioni della commissione, inviando avviso raccomandato ai membri effettivi e per conoscenza ai supplenti; firma gli atti e le deliberazioni, ne esegue le decisioni e provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione o comunque richiesti dalla presente legge.

Il presidente, in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti e ne raccoglie le dichiarazioni] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 9

Membri.

 

[I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, se non nell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto in un membro supplente che interviene a tutte le riunioni, ma non può partecipare alle votazioni e agli atti, salvo il caso di assenza o di legittimo impedimento del membro effettivo.

Il membro supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina del nuovo effettivo.

Le dimissioni dei membri effettivi e supplenti vanno inviate al presidente che ne dà immediata comunicazione al presidente del comitato di gestione.

I membri della commissione possono essere ricusati nei casi e con le forme previste dall'art. 149 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente della commissione; se sia stato ricusato il presidente, decide il comitato di gestione al quale il presidente ricusato trasmette l'istanza e le proprie eventuali deduzioni.

I componenti della commissione ricusabili, a norma del comma precedente, hanno il dovere di astenersi anche se non sia stata presentata l'istanza di ricusazione] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 10

Segretario.

 

[Il segretario assiste alle riunioni della commissione, ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al presidente, cura che vengano effettuate tempestivamente le notificazioni e le comunicazioni dei provvedimenti. Collabora inoltre sotto la direzione del presidente, all'attività di esecuzione] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 11

Validità delle riunioni e deliberazioni.

 

[Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni della commissione, adeguatamente motivate, sono sottoscritte dal presidente della commissione, dal relatore e dal segretario.

Copia della deliberazione, unitamente al fascicolo del procedimento ed al verbale della discussione orale, viene trasmessa entro venti giorni al presidente del comitato di gestione il quale, se competente a norma dell'art. 51 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, adotta la sanzione, altrimenti rimette gli atti ai soggetti competenti a norma dello stesso art. 51] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 12

Infrazioni, sanzioni, procedimento disciplinare.

 

[Per le infrazioni, le sanzioni e il procedimento disciplinare, si applica al personale delle U.S.L. la normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nonché la normativa di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Competente ad infliggere la censura è il responsabile del servizio cui è assegnato il dipendente.

Contro il provvedimento di censura inflitto dal responsabile di servizio è ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che decide in via definitiva.

Ai responsabili di servizio e ai coordinatori la censura è inflitto dal presidente del comitato di gestione] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 13

Norma transitoria.

 

[I procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riassunti e portati a termine dalla commissione di disciplina, con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.

 

 

Art. 14

Disposizioni finali.

 

[In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli artt. 3 e 4 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla stipula dell'accordo di cui all'art. 47 della legge 19 dicembre 1978, n. 833, la designazione dei membri di pertinenza sindacale di cui all'art. 3 è effettuata, con le modalità previste, dalle segreterie regionali delle confederazioni, per i sindacati di rispettiva affiliazione, ed inoltre dai sindacati delle categorie enti locali, ospedali e parastato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (16).

 

 

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 1 e dalla tabella A, L.R. 30 giugno 1999, n. 19.