L.R.
24 agosto 1982, n. 42 (1).
Norme
integrative della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per
l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e
dagli enti disciolti ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e delle L. n. 641/1976, L.
n. 386/1974 e L. n. 349/1977 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° settembre 1982, n. 51.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. dd), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Articolo
unico
[Le
disposizioni di cui al terzo comma, lett. c), primo capoverso, dell'art. 3
della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, si applicano anche ai dipendenti
regionali che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme medesime.
L'inquadramento
nel terzo livello del ruolo unico regionale avviene, anche in soprannumero,
alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 3 e 4 della predetta
legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, ed ha decorrenza dal 1° febbraio 1981.
L'onere
per l'attuazione della presente legge - ivi compresa la maggiore spesa
afferente all'anno 1981 - ammontante a lire 12 milioni, graverà sul cap. 280
del bilancio regionale degli esercizi dal 1982 in poi, dando atto che l'onere
stesso, per gli anni 1982 e 1983, trova capienza nella previsione del bilancio
pluriennale 1981-1983 al progetto 1.2.1.1. del primo settore] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. dd), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.