L.R.
30 agosto 1982, n. 45 (1).
Norme
per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presìdi e servizi
multizonali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1982, n. 52.
TITOLO
I
Norme
generali di principio
Art.
1
Oggetto.
La
presente legge disciplina l'organizzazione dei presìdi e servizi multizonali,
ed i principi fondamentali della loro gestione tecnica ed amministrativa ai
sensi degli artt. 16, 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
L'individuazione
e l'ubicazione dei presìdi e servizi multizonali e gli adeguamenti relativi
agli obiettivi della programmazione, nonché le modalità operative per il loro
funzionamento sono determinate per il triennio dal Piano socio-sanitario
regionale.
Sono
nulle di diritto le deliberazioni delle U.L.S.S. che istituiscano servizi o
presìdi classificati come multizonali all'infuori di una esplicita
determinazione da parte del Piano socio-sanitario regionale.
Art.
2
Funzioni
multizonali.
Le
funzioni di alta specializzazione che, per la complessità delle strumentazioni
ed attrezzature di cui si avvalgono e per il tipo di competenze degli operatori
che vi sono addetti, richiedono un'utenza allargata all'intero ambito
territoriale della Regione, al fine di garantire la piena utilizzazione delle
risorse, sono svolte nell'ambito di presìdi e servizi multizonali.
Art.
3
Presìdi
e servizi multizonali.
Le
funzioni multizonali sono svolte nell'ambito di presìdi destinati
esclusivamente ad esse, o di servizi appartenenti a strutture dove si svolgono
anche funzioni non multizonali.
Le
funzioni multizonali sono svolte:
-
nel Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica, di seguito
denominato LESP;
-
nell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;
-
nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere elencate nel Piano
socio-sanitario regionale (2).
Inoltre
funzioni multizonali possono essere svolte per convenzione dalle strutture
dell'Università di Perugia nel quadro degli accordi di cui all'art. 39 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 42, comma 2, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
4
Aree
di riequilibrio delle utenze.
Il
Piano socio-sanitario regionale individua, sulla base dell'analisi dei bacini di
utenza determinatisi nel territorio della Regione, aree di riequilibrio al cui
interno le U.L.S.S. concordano particolari modalità di fruizione e di accesso
relativamente a servizi specialistici ed ospedalieri non aventi caratteristiche
multizonali.
Alla
regolazione dei relativi rapporti finanziari provvede la Regione in occasione
del riparto del fondo sanitario relativo all'esercizio successivo.
TITOLO
II
Norme
comuni per i presìdi e servizi multizonali
Art.
5
Comitato
di coordinamento.
Il
comitato di coordinamento delle funzioni multizonali, di cui all'articolo 37
della L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, è presieduto dall'Assessore regionale
preposto agli affari socio-sanitari, ed è composto dai presidenti delle ULSS,
che possono delegare un membro del comitato di gestione (3).
Le
funzioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo
individuato dalle ULSS (4).
Il
comitato si riunisce ordinariamente due volte all'anno, di norma nei mesi di
febbraio e di ottobre. Si riunisce straordinariamente su iniziativa del
Presidente o di tre dei suoi componenti di diritto (5).
Al
comitato compete in particolare esprimere parere sul regolamento di accesso
alle prestazioni multizonali, sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di
spesa relative ai presidi e servizi multizonali (6).
Sulle
richieste di parere da parte delle U.L.S.S. competenti a gestire i servizi e
presìdi multizonali, il Comitato di coordinamento si esprime nel termine di 60
giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
In
caso di parere non favorevole da parte del Comitato di coordinamento, espresso
secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'ultimo comma
dell'art. 37 della L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, provvede la Giunta regionale
sentita la competente commissione consiliare, con atto vincolante nei confronti
delle U.L.S.S.
Quando
trattasi di affari concernenti il LESP, partecipano di diritto alle sedute del
comitato di coordinamento gli assessori regionali preposti a materie attinenti
alla tutela ambientale. Sono altresì invitati i responsabili dei laboratori del
LESP nonché il Presidente dell'Osservatorio epidemiologico regionale (7).
(3)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario primo
comma per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 3, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9.
(4)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario primo
comma per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 3, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9.
(5)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario primo
comma per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 3, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9.
(6)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario primo
comma per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 3, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 42, comma 3, lett. b), L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
6
Modalità
di fruizione e di accesso.
Le
modalità di fruizione dei presìdi e servizi multizonali da parte delle U.L.S.S.
territorialmente competenti, previo parere del Comitato di coordinamento e nel
rispetto delle linee del Piano socio-sanitario regionale.
Art.
7
Autonomia
tecnico-funzionale dei servizi e raccordi operativi con le U.L.S.S.
I
rapporti tra i presìdi e servizi multizonali e l'Ufficio di direzione
dell'U.L.S.S. competente per la loro gestione sono regolati secondo i principi
dell'autonomia tecnico-funzionale ai sensi dell'art. 15, nono comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I
raccordi operativi tra i presìdi e servizi multizonali e gli altri presìdi e
servizi delle U.L.S.S. sono coordinati dagli Uffici di direzione competenti per
territorio.
Il
regolamento di cui all'articolo precedente stabilisce i casi nei quali viene
instaurato un rapporto diretto tra i presìdi e i servizi multizonali e gli
Uffici di direzione delle U.L.S.S. che se ne avvalgono e le relative modalità
operative.
Art.
8
Personale.
Le
dotazioni organiche di personale dei presìdi e servizi multizonali sono determinate
dalle U.L.S.S. in cui tali presìdi e servizi sono collocati, previo parere del
Comitato di coordinamento e sulla base dei principi contenuti nella presente
legge e nel Piano socio-sanitario regionale.
TITOLO
III
Presìdio
multizonale di prevenzione
Art.
9
È
istituito nella Regione il Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità
pubblica.
Il
LESP è la struttura di riferimento tecnico per le politiche ambientali
regionali attinenti alla tutela della salute. In tale senso esso fornisce
valutazioni di sintesi relativamente ai problemi di impatto ambientale di
rilevanza regionale e fornisce alle ULSS prestazioni di secondo livello per i
compiti di rilevanza locale.
Per
determinate prestazioni il bacino di utenza può coincidere con l'intero territorio
regionale.
Al
LESP competono in particolare funzioni di secondo livello per la tutela della
salute pubblica nei campi della tutela dell'ambiente di vita e di lavoro, della
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, della prevenzione degli
infortuni, tecnopatie e malattie professionali, della profilassi delle malattie
infettive, dell'igiene degli alimenti e bevande, dei farmaci e dei cosmetici.
Competono inoltre funzioni di supporto all'Osservatorio epidemiologico
regionale.
Il
LESP collabora per la sua competenza alla realizzazione delle mappe ambientali,
alle valutazioni di impatto ambientale, agli studi di tossicologia umana e di
diffusibilità degli inquinamenti, alla progettazione di interventi di bonifica
negli ambienti di vita e di lavoro.
Il
LESP esercita i propri compiti con autonomia tecnico-funzionale nell'ambito dei
programmi regionali, nonchè su richiesta delle ULSS quando trattasi di problemi
di rilevanza locale.
La
Giunta regionale si avvale del LESP per l'esercizio delle funzioni relative ai
provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e
veterinaria di cui alle L.R. 7 aprile 1982, n. 19 e L.R. 14 maggio 1982, n. 24
(8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 4, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
10
Il
LESP costituisce un complesso funzionalmente unitario che si articola in
dipartimenti e gruppi di lavoro per programmi complessivi di tutela sanitaria e
in laboratori e servizi (9).
(9)
Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 5, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
11
Dipartimenti
e gruppi di lavoro.
I
dipartimenti di norma aggregano più laboratori e servizi tecnici, mediante la
formazione di gruppi di lavoro cui, ferma restando l'autonomia
tecnico-funzionale di ciascun laboratorio e servizio, viene affidata la
realizzazione di particolari programmi di attività.
L'articolazione
nei gruppi di lavoro è disposta dal direttore, sentito il Consiglio di
dipartimento di cui al successivo articolo 16 (10).
(10)
Articolo prima modificato dall'art. 66, L.R. 21 marzo 1985, n. 11 e poi così
sostituito dall'art. 42, comma 6, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
12
Laboratori
e servizi.
Il
Piano socio-sanitario triennale adegua l'articolazione del presidio nelle sedi
territoriali, nei laboratori e nei servizi in base al principio della
corrispondenza tra obiettivi della programmazione e organizzazione
dell'attività.
I
laboratori sono articolati per competenze professionali medico-epidemiologiche,
biologiche, chimiche, ingegneristico-fisico-impiantistiche. All'interno dei
laboratori possono essere costituiti servizi per particolari funzioni
tecnico-professionali a disposizione di più laboratori.
Sono
inoltre costituiti i seguenti servizi comuni:
a)
gestione amministrativa del presidio;
b)
biblioteca e documentazione;
c)
sistema informativo;
d)
magazzino;
e)
stabulario (11).
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 7, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
13
Programmazione
degli interventi.
L'attività
del LESP è programmata sulla base di un piano di lavoro approvato entro il 31
dicembre di ciascun anno dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 5,
sentito il comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico
regionale.
In
caso di mancata approvazione del piano nei termini indicati si applica la disposizione
di cui al penultimo comma dell'articolo 5.
Il
piano di lavoro contiene le indicazioni operative necessarie al perseguimento
degli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.
Il
piano fissa altresì criteri per i raccordi con le ULSS, i comuni, le province
ed altre istituzioni pubbliche, nonché per le eventuali convenzioni con i
soggetti esterni al servizio sanitario regionale.
Il
LESP, compatibilmente con le attività di istituto, può effettuare accertamenti
e prestazioni a favore di terzi richiedenti, pubblici o privati, sulla base di
tariffari regionali (12).
(12)
Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 8, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
14
Ordinamento
interno.
Il
LESP è retto da un direttore, nominato dal Comitato di gestione (13).
Il
direttore:
-
definisce la metodologia di lavoro del LESP;
-
attua le soluzioni organizzative per la realizzazione dei programmi di
attività;
-
coordina le strutture laboratoristiche ai fini della realizzazione dei
programmi stessi;
-
attua il raccordo con le strutture tecniche della Regione, con l'Osservatorio
epidemiologico regionale, con i comuni e le province, con l'Istituto
zooprofilattico sperimentale, con gli enti e istituti che partecipano alle
attività multizonali in base a convenzioni (14).
Il
direttore è chiamato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di direzione
dell'ULSS quando si tratti di problemi riguardanti il LESP (15).
Alle
posizioni di direttore e di dirigenti di laboratorio del LESP possono accedere
i titolari della qualifica apicale di cui all'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, tabelle A, D, E, F, del ruolo sanitario, e tabelle B e D del
ruolo professionale (16).
Alle
nomine previste al presente articolo provvede, per la parte di competenza,
ciascun comitato di gestione, con le modalità di cui all'art. 12 del citato
D.P.R. n. 761 del 1979, in quanto applicabili.
(13)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario comma
primo per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 9, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9. La lett. b) dello stesso comma ha abrogato gli originari
commi secondo e terzo.
(14)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario comma
primo per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 9, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9. La lett. b) dello stesso comma ha abrogato gli originari
commi secondo e terzo.
(15)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario comma
primo per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 9, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9. La lett. b) dello stesso comma ha abrogato gli originari
commi secondo e terzo.
(16)
Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario comma
primo per effetto di quanto disposto dall'art. 42, comma 9, lett. a), L.R. 27
marzo 1990, n. 9. La lett. b) dello stesso comma ha abrogato gli originari
commi secondo e terzo.
Art.
15
Attribuzioni
dei responsabili di laboratorio e di servizio, reperibilità, particolari
incarichi al personale.
Il
responsabile di laboratorio ne dirige l'attività tecnico-professionale
assicurandone il corretto livello tecnico, disciplina l'impiego del personale,
cura la tempestiva trasmissione dei referti e delle relazioni inerenti gli
accertamenti agli Uffici di direzione delle ULSS che ne abbiano fatta richiesta
(17).
Nei
casi in cui ne facciano obbligo le vigenti disposizioni legislative, provvede
altresì a trasmettere all'autorità giudiziaria e ad altri eventuali soggetti i
referti e le relazioni di cui al comma precedente.
Su
proposta del Consiglio tecnico, laddove se ne ravvisi l'opportunità, sarà
stabilito che siano assicurati, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di
reperibilità del personale assegnato a singoli laboratori o servizi operativi.
Al
personale del presìdio addetto ad attività ispettive e di collaudo sarà
attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei modi previsti
dal terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(17)
Comma così sostituito dall'art. 42, comma 10, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
16
Consiglio
di dipartimento.
È
costituito il Consiglio di dipartimento del LESP, con il compito di garantire
il coordinamento tecnico delle attività. Il Consiglio è presieduto dal
direttore ed è composto dai responsabili di laboratorio e dei servizi operativi
(18).
(18)
Articolo prima modificato dall'art. 66, L.R. 21 marzo 1985, n. 11 e poi così
sostituito dall'art. 42, comma 11, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
17
Coordinamento
tecnico operativo con gli Uffici di direzione delle U.L.S.S.
Al
fine di realizzare un adeguato collegamento tecnico-operativo con le U.L.S.S.,
il Consiglio tecnico del presìdio multizonale di prevenzione cura la
convocazione, di regola con cadenza almeno annuale, di una conferenza alla
quale sono chiamati a partecipare, insieme ai componenti del Consiglio stesso,
i responsabili dei settori dell'Ufficio di direzione delle U.L.S.S., competenti
all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e prevenzione ambientale e
del lavoro e di sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti.
TITOLO
IV
Norme
particolari per l'Istituto Zooprofilattico sperimentale
Art.
18
Funzioni
multizonali.
Per
le funzioni multizonali che riguardino il settore animale, gli alimenti di
origine animale e le zoonosi, nonché l'igiene dei mangimi e degli altri
prodotti per l'alimentazione zootecnica, le U.L.S.S. si avvalgono dei
laboratori dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche,
con le modalità ed i limiti di cui alla L.R. 12 dicembre 1978, n. 69.
I
laboratori dell'Istituto inoltre collaborano con gli altri presìdi e servizi
delle U.L.S.S. per i compiti di igiene pubblica e di tutela sanitaria
dell'ambiente secondo intese determinate nell'ambito del Comitato di
coordinamento e con le modalità previste dal Piano socio-sanitario regionale.
Art.
19
Competenza
dell'Istituto.
Il
Piano socio-sanitario regionale, previa intesa con la Regione Marche, determina
la ripartizione dei compiti tra presìdio multizonale di prevenzione e Istituto
Zooprofilattico sperimentale relativamente alle funzioni di cui all'articolo
precedente.
Nell'ambito
dell'attuazione del piano annuale di lavoro il Consiglio tecnico del presìdio
multizonale di prevenzione integrato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20,
dispone misure per il coordinamento delle attività.
Art.
20
Raccordi
con le U.L.S.S.
Ai
fini dell'espletamento delle funzioni multizonali di cui al precedente
articolo, il Presidente dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria
e delle Marche, o un consigliere da lui delegato, partecipa alle riunioni del
Comitato di coordinamento quando debbano essere discusse le modalità di
fruizione e di accesso ai servizi dell'Istituto da parte delle U.L.S.S. e della
popolazione interessata della Regione.
Il
direttore dell'Istituto fa parte del Consiglio tecnico del presìdio multizonale
di prevenzione.
I
responsabili dei laboratori dell'Istituto sono chiamati alle riunioni del
predetto Consiglio quando si trattino materie di loro competenza.
TITOLO
V
Norme
transitorie e finali
Art.
21
Norme
particolari e di rinvio.
Ai
sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il presìdio ed i
servizi multizonali sono amministrati dalle U.L.S.S. nel cui territorio sono
ubicate.
Gli
indirizzi per la gestione dei predetti presìdi e servizi e le procedure per
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa sono
determinati nel Piano socio-sanitario regionale.
Alla
gestione finanziaria ed economico-contabile del presìdio e dei servizi si
provvede nei modi indicati nella L.R. 18 marzo 1980, n. 18.
Il
Comitato di gestione dell'U.L.S.S. territorialmente competente determina la
previsione di spesa relativa alle funzioni multizonali, previo parere del
Comitato di coordinamento.
I
Comitati di gestione delle U.L.S.S. che gestiscono i presìdi ed i servizi
multizonali sono integrati nel modo previsto all'articolo 19, primo comma,
della L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
22
Prima
organizzazione del presìdio multizonale di prevenzione.
In
sede di prima applicazione, le U.L.S.S. di Perugia e Terni costituiscono il
presìdio multizonale di prevenzione, adeguando le dotazioni di personale nonché
le strutture alle previsioni della presente legge.
A
tale scopo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare emana norme di
indirizzo e coordinamento, in attesa del Piano socio- sanitario regionale per:
-
la riorganizzazione degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi e la
loro articolazione nei laboratori, servizi e dipartimenti;
-
il raccordo funzionale con l'Istituto zooprofilattico sperimentale;
-
l'utilizzo del personale e delle strutture già appartenenti all'ENPI, all'ANCC
e agli Ispettorati del lavoro.