L.R.
2 novembre 1982, n. 49 (1).
Nuove
norme sui programmi pluriennali di attuazione in applicazione dell'art. 6 della
legge 25 marzo 1982, n. 94.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 novembre 1982, n. 64.
Art.
1
Modifiche
dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.
(2).
(2)
Il presente articolo, come modificato dall'art. 29, comma 2, L.R. 10 aprile
1995, n. 28, sostituisce l'art. 3, L.R. 28 marzo 1978, n. 14.
Art.
2
Sostituzione
dell'allegato A alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.
(3).
(3)
Sostituisce l'elenco allegato alla L.R. 28 marzo 1978, n. 14.
Art.
3
Modifica
dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14.
(4).
(4)
Sostituisce il primo comma dell'art. 9, L.R. 28 marzo 1978, n. 14.
Art.
4
Norma
transitoria e finale.
I
programmi pluriennali di attuazione vigenti dei Comuni già obbligati con la
legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 ed attualmente inclusi nell'elenco di cui
al precedente articolo, restano in vigore.
Salvo
quanto previsto nel comma precedente i Comuni obbligati a dotarsi dei programmi
pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo
1978, n. 14, così come modificato dai precedenti articoli 1 e 2, devono
provvedere alla relativa adozione entro il termine di 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Fino
alla scadenza del termine di cui al precedente comma il sindaco può rilasciare
concessioni solo nei casi previsti dall'art. 8 della legge regionale 28 marzo
1978, n. 14 e successive modifiche e integrazioni od in aree dotate di opere di
urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Successivamente
alla scadenza del termine utile per l'approvazione dei piani pluriennali di
attuazione, il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti
dall'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 e successive modifiche e
integrazioni.
L'art.
13 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 e successive modifiche e
integrazioni è abrogato.
Sono
altresì abrogate le L.R. 17 gennaio 1979, n. 8, L.R. 3 agosto 1979, n. 40 e
L.R. 14 gennaio 1980, n. 5.