L.R. 15 novembre 1982, n. 50 (1).

Misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 novembre 1982, n. 66.

(2) La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Misura delle tariffe.

 

[  ] (4).

 

(4) La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Sanzioni amministrative.

 

[  ] (5).

 

(5) La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.

 

[I fondi che vengono ripartiti dalla Giunta regionale nel triennio 1982/1984 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74, potranno essere destinati anche all'acquisto di natanti adibiti alle linee di navigazione interna, nelle misure percentuali massime di cui all'art. 5 - secondo comma - della legge regionale anzidetta, tenendo conto del programma di esercizio del servizio di navigazione e del grado di vetustà dei natanti da rinnovare (6)] (7).

 

(6) La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato A

 

Nuove misure delle tariffe autolinee extraurbane (8)

 

(8) La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato B

 

Nuove misure delle tariffe autolinee competenza comunale (9)

 

(9) La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato C

 

Tariffe per le linee di navigazione interna (10)

 

 

 

(10) La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.