L.R.
15 novembre 1982, n. 50 (1).
Misura
delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e
integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 novembre 1982, n. 66.
(2)
La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12,
L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è
stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Misura
delle tariffe.
[ ] (4).
(4)
La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12,
L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è
stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
Sanzioni
amministrative.
[ ] (5).
(5)
La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12,
L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è
stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Integrazione
della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.
[I
fondi che vengono ripartiti dalla Giunta regionale nel triennio 1982/1984 ai
sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74, potranno essere
destinati anche all'acquisto di natanti adibiti alle linee di navigazione
interna, nelle misure percentuali massime di cui all'art. 5 - secondo comma -
della legge regionale anzidetta, tenendo conto del programma di esercizio del
servizio di navigazione e del grado di vetustà dei natanti da rinnovare (6)]
(7).
(6)
La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12,
L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è
stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
(7)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Allegato
A
Nuove
misure delle tariffe autolinee extraurbane (8)
(8)
La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12,
L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è
stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
B
Nuove
misure delle tariffe autolinee competenza comunale (9)
(9)
La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12,
L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è
stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
C
Tariffe
per le linee di navigazione interna (10)
(10)
La presente legge, ad esclusione dell'art. 3, è stata abrogata dall'art. 12,
L.R. 2 settembre 1991, n. 24. Peraltro, l'intero testo della presente legge è
stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. gg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.