L.R. 9 dicembre 1982, n. 53 (1).

Modifica del termine di cui all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 dicembre 1982, n. 70.

 

 

Articolo unico

 

Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è elevato a mesi diciotto.

Per gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977-marzo 1978 e luglio-agosto 1978, il termine di cui al precedente comma è elevato a mesi ventiquattro (2).

 

 

 

(2) Per ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L.R. 23 marzo 1984, n. 17.