L.R.
9 dicembre 1982, n. 53 (1).
Modifica
del termine di cui all'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 dicembre 1982, n. 70.
Articolo
unico
Il
termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è
elevato a mesi diciotto.
Per
gli interventi di ripristino dei beni immobili appartenenti al patrimonio
disponibile dei Comuni indicati all'art. 1 della legge regionale 11 giugno
1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977-marzo 1978 e
luglio-agosto 1978, il termine di cui al precedente comma è elevato a mesi
ventiquattro (2).
(2)
Per ulteriore proroga del termine vedi l'art. 1, L.R. 23 marzo 1984, n. 17.