L.R. 9 dicembre 1982, n. 54 (1).

Censimento delle bellezze naturali e dei beni ambientali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 15 dicembre 1982, n. 70.

 

 

Art. 1

 

Per il perseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, la presente legge finanzia le iniziative regionali riguardanti:

a) studi, indagini, ricerche e materiale tecnico di supporto finalizzati alle attivitą successivamente descritte;

b) inventario dei vincoli di natura ambientale;

c) censimento del patrimonio ambientale di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) piani per l'arredo urbano di cui alla Delib.C.R. 15 marzo 1982, n. 519.

 

 

Art. 2

 

Lo stanziamento per l'attuazione della presente legge sarą annualmente determinato con le modalitą previste dall'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą.

Per l'anno 1982 č autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di L. 45.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 5955 di cui alla legge regionale 8 aprile 1980, n. 28.

L'importo č iscritto al cap. 5809, di nuova istituzione, denominato: «Spese per interventi concernenti la salvaguardia dei beni ambientali, attraverso studi, indagini, ricerche, acquisto di materiale tecnico, censimento dei vincoli di natura ambientale e del patrimonio ambientale» (Tit. I - sez. 10 - rubr. 50 - cat. 4 - tipo 02 - settore 29).

 

 (2).

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilanco di previsione per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.