L.R.
9 dicembre 1982, n. 54 (1).
Censimento
delle bellezze naturali e dei beni ambientali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 dicembre 1982, n. 70.
Art.
1
Per
il perseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14,
la presente legge finanzia le iniziative regionali riguardanti:
a)
studi, indagini, ricerche e materiale tecnico di supporto finalizzati alle
attivitą successivamente descritte;
b)
inventario dei vincoli di natura ambientale;
c)
censimento del patrimonio ambientale di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d)
piani per l'arredo urbano di cui alla Delib.C.R. 15 marzo 1982, n. 519.
Art.
2
Lo
stanziamento per l'attuazione della presente legge sarą annualmente determinato
con le modalitą previste dall'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978,
n. 23, legge regionale di contabilitą.
Per
l'anno 1982 č autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di L.
45.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 5955
di cui alla legge regionale 8 aprile 1980, n. 28.
L'importo
č iscritto al cap. 5809, di nuova istituzione, denominato: «Spese per
interventi concernenti la salvaguardia dei beni ambientali, attraverso studi,
indagini, ricerche, acquisto di materiale tecnico, censimento dei vincoli di
natura ambientale e del patrimonio ambientale» (Tit. I - sez. 10 - rubr. 50 -
cat. 4 - tipo 02 - settore 29).
(2).
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilanco di previsione
per il 1982, approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.