L.R. 9 dicembre 1982, n. 55 (1).

Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 dicembre 1982, n. 71.

 

 

Art. 1

 

Le norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai consiglieri regionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 

 

Art. 2

 

Le dichiarazioni previste dagli arti. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono depositate presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio e pubblicate, a cura dell'Ufficio di presidenza stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale possono altresì richiedere all'Ufficio di presidenza copia integrale delle dichiarazioni e relativi allegati.

 

 

Art. 3

 

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nella legge 5 luglio 1982, n. 441 vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

 

 

Art. 4

 

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a presentare le dichiarazioni nel termine di 15 giorni.

Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 5

 

Per i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione e per i soggetti indicati nei nn. 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista. al capitale o al funzionamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 stessa legge.

 

 

Art. 6

 

Le dichiarazione e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della legge 5 luglio 1982, n. 441, devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 12 stessa legge, al Presidente della Giunta regionale e pubblicati, a cura del Presidente della Giunta regionale stessa, nel Bollettino

Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 7

 

La diffida di cui all'art. 4 della presente legge è effettuata dal Presidente della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 8

 

Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71.

 

 

Art. 9

 

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti devono provvedere agli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.