L.R.
9 dicembre 1982, n. 55 (1).
Modalità
per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale
dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti
regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 dicembre 1982, n. 71.
Art.
1
Le
norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai consiglieri
regionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Art.
2
Le
dichiarazioni previste dagli arti. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441
sono depositate presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio e pubblicate, a
cura dell'Ufficio di presidenza stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I
cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio
regionale possono altresì richiedere all'Ufficio di presidenza copia integrale
delle dichiarazioni e relativi allegati.
Art.
3
Le
dichiarazioni patrimoniali indicate nella legge 5 luglio 1982, n. 441 vengono
effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
Art.
4
Nel
caso di inadempienza degli obblighi imposto dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 5
luglio 1982, n. 441, il Presidente del Consiglio regionale diffida
l'inadempiente a presentare le dichiarazioni nel termine di 15 giorni.
Nel
caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio regionale ne dà
notizia al Consiglio e dispone la pubblicazione dei nominativi dei consiglieri
inadempienti nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
5
Per
i soggetti indicati nel n. 1 dell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, la
cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi
della Regione e per i soggetti indicati nei nn. 2 e 3 del medesimo art. 12, per
i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista. al capitale o al
funzionamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7
stessa legge.
Art.
6
Le
dichiarazione e gli atti indicati negli artt. 2, 3 e 4, della legge 5 luglio
1982, n. 441, devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati
nei nn. 1, 2, 3 dell'art. 12 stessa legge, al Presidente della Giunta regionale
e pubblicati, a cura del Presidente della Giunta regionale stessa, nel
Bollettino
Ufficiale
della Regione.
Art.
7
La
diffida di cui all'art. 4 della presente legge è effettuata dal Presidente
della Giunta regionale il quale constatata l'inadempienza ne dà notizia nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
8
Sono
abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre
1981, n. 71.
Art.
9
Entro
3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti ivi previsti
devono provvedere agli adempimenti indicati nei nn. 1 e 2 del primo comma
dell'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441.