L.R. 14 dicembre 1982, n. 56 (1).

Ripartizione dei fondi residui previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, per le spese sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1982, n. 73.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. hh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[I fondi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, vengono così ridistribuiti:

a) lire 4.202.500.000 per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano i servizi di trasporto di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nel periodo 1° novembre - 31 dicembre 1982;

b) lire 897.500.000 ad integrazione dello stanziamento di cui alla precedente lett. a)] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. hh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Ripartizione dei fondi.

 

[Per l'assegnazione dei fondi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 vengono delegati i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico, ai quali i fondi sono attribuiti all'entrata in vigore della presente legge, nella seguente misura:

- lire 2.185.500.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;

- lire 856.500.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e della Valnerina;

- lire 1.160.500.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Terni.

I suddetti Enti delegati provvedono a ripartire 4.202.500.000 in misura proporzionale rispetto agli acconti già erogati per il periodo 1° gennaio 1982 - 31 ottobre 1982.

I fondi di cui alla lett. b) del precedente art. 1 vengono assegnati ai Consorzi anzidetti sulla base dei parametri che saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. hh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Sono abrogate le disposizioni contenute nella L.R. 25 gennaio 1982, n. 4, che siano in contrasto con la presente legge] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. hh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Funzioni di indirizzo e coordinamento.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.

Qualora gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (6).

 

 

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. hh), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.