L.R.
23 dicembre 1982, n. 58 (1).
Aumento
della tassa regionale di circolazione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 1982, n. 75.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Articolo
unico
[La
tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati
nella circoscrizione territoriale della Regione Umbria - determinata nella
misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale con l'art. 21, 2°
comma, della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 - è elevato al 110 per
cento
dal 1° gennaio 1983.
Con
decorrenza dalla stessa data la tassa regionale di circolazione stabilita dal
precedente comma è ulteriormente incrementata del 5 per cento per i veicoli e
gli autoscafi sottoelencati:
1)
autoscafi da diporto ad uso privato;
2)
autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;
3)
rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;
4)
motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.