L.R. 23 dicembre 1982, n. 58 (1).

Aumento della tassa regionale di circolazione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 1982, n. 75.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Articolo unico

 

[La tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Umbria - determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale con l'art. 21, 2° comma, della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 - è elevato al 110 per

cento dal 1° gennaio 1983.

Con decorrenza dalla stessa data la tassa regionale di circolazione stabilita dal precedente comma è ulteriormente incrementata del 5 per cento per i veicoli e gli autoscafi sottoelencati:

1) autoscafi da diporto ad uso privato;

2) autovetture con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;

3) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;

4) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (3).

 

 

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.