L.R.
24 dicembre 1982, n. 59 (1).
Modificazioni
ed integrazioni delle L.R. 1° settembre 1981, n. 66, istitutiva dell'Ente
regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, e
L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo
regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai
sensi del D.P.R. n. 616/1977 e delle L. n. 641 del 1978 e L. n. 349 del 1977.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 1982, n. 77.
TITOLO
I
Organizzazione
dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario (2).
Capo
I - Degli organi dell'Ente
Art.
1
Il
Presidente.
(3).
(2)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12
agosto 1994, n. 26.
(3)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto
1994, n. 26.
Art. 2
Indennità.
(4).
(4)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12
agosto 1994, n. 26.
Capo
II - Dei controlli e della vigilanza
Art.
3
Controllo
sugli atti.
(5).
(5)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12
agosto 1994, n. 26.
Capo
III - Esigenze di funzionamento dei servizi abitativi e di mensa dell'Ente
Art.
4
Assunzioni
temporanee di personale straordinario.
(6).
(6)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto
1994, n. 26.
Art. 5
Condizioni
per le assunzioni temporanee.
(7).
(7)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto
1994, n. 26.
Art. 6
Graduatoria.
(8).
(8)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto
1994, n. 26.
Art. 7
Determinazione
della durata massima delle assunzioni temporanee.
(9).
(9)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto
1994, n. 26.
Art. 8
Trattamento
economico di attività e di fine servizio.
(10).
(10)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto
1994, n. 26.
Art. 9
Norma
transitoria.
(11).
(11)
Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche
alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12
agosto 1994, n. 26.
TITOLO
II
Modifiche
e integrazioni della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2
Capo
I - Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. n.
616 del 1977
Art.
10
Personale
dell'Opera universitaria dell'Università di Perugia.
(12).
(12)
Sostituisce l'art. 5, L.R. 23 gennaio 1982, n. 2.
Capo
II - Applicabilità a diversa fattispecie della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2
Art.
11
Personale
trasferito da Enti soppressi dalla Regione.
Le
disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, si applicano
anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale 25 gennaio 1982, n. 5, concernente la soppressione dei consorzi di
bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino - Gubbio e del Topino - Foligno.
Disposizioni
finali
Art.
12
Norma
finanziaria.
Agli
oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità del cap.
280 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali,
assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo» del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1982 e del corrispondente capitolo degli
esercizi successivi.
La
relativa spesa trova riferimento nel 1° settore - II programma - progetto A del
bilancio pluriennale 1982-83 approvato con l'art. 16 della legge regionale 7
aprile 1982, n. 17.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.