L.R. 24 dicembre 1982, n. 59 (1).

Modificazioni ed integrazioni delle L.R. 1° settembre 1981, n. 66, istitutiva dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, e L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e delle L. n. 641 del 1978 e L. n. 349 del 1977.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 1982, n. 77.

 

 

TITOLO I

Organizzazione dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (2).

 

Capo I - Degli organi dell'Ente

 

Art. 1

Il Presidente.

 

 

 (3).

 

(2) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

(3) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Art. 2

Indennità.

 

 

 (4).

 

(4) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Capo II - Dei controlli e della vigilanza

 

Art. 3

Controllo sugli atti.

 

 

 (5).

 

(5) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Capo III - Esigenze di funzionamento dei servizi abitativi e di mensa dell'Ente

 

Art. 4

Assunzioni temporanee di personale straordinario.

 

 

 (6).

 

(6) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Art. 5

Condizioni per le assunzioni temporanee.

 

 

 (7).

 

(7) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Art. 6

Graduatoria.

 

 

 (8).

 

(8) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Art. 7

Determinazione della durata massima delle assunzioni temporanee.

 

 

 (9).

 

(9) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Art. 8

Trattamento economico di attività e di fine servizio.

 

 

 (10).

 

(10) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

Art. 9

Norma transitoria.

 

 

 (11).

 

(11) Le disposizioni contenute nel titolo I (artt. 1-9), che apportavano modifiche alla L.R. 1° settembre 1981, n. 66, sono state abrogate dall'art. 34, L.R. 12 agosto 1994, n. 26.

 

 

TITOLO II

Modifiche e integrazioni della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2

 

Capo I - Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977

 

Art. 10

Personale dell'Opera universitaria dell'Università di Perugia.

 

 

 (12).

 

(12) Sostituisce l'art. 5, L.R. 23 gennaio 1982, n. 2.

 

 

Capo II - Applicabilità a diversa fattispecie della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2

 

Art. 11

Personale trasferito da Enti soppressi dalla Regione.

 

Le disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, si applicano anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1982, n. 5, concernente la soppressione dei consorzi di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino - Gubbio e del Topino - Foligno.

 

 

Disposizioni finali

 

Art. 12

Norma finanziaria.

 

Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità del cap. 280 «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili al personale di ruolo e non di ruolo» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

La relativa spesa trova riferimento nel 1° settore - II programma - progetto A del bilancio pluriennale 1982-83 approvato con l'art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.