L.R.
27 dicembre 1982, n. 61 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1983 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 dicembre 1982, n. 77.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1983 è stato poi approvato con L.R. 2 maggio
1983, n. 10.
Articolo
unico
Ai
sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 73,
sono autorizzati, per il primo trimestre 1983, l'accertamento e la riscossione
delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle
previsioni iniziali del bilancio per l'anno 1982, limitatamente, per quanto
concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento iniziale di ciascun
capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l'esclusione degli
stanziamenti la cui efficacia sia cessata col 31 dicembre 1982 (3).
Dalla
data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1983, le
autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.
Nel
caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione
dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione di cui al primo comma.
Ai
fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai
pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1982 e
precedenti.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1983 è stato poi approvato con L.R. 2 maggio
1983, n. 10.