Reg.
23 febbraio 1982, n. 1 (1).
Norme
per il reclutamento di personale con peculiari professionalità mediante le
speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981,
n. 10 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° marzo 1982, n. 12.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Disposizioni
generali.
[1.
Il reclutamento del personale con peculiari professionalità dei vari livelli
funzionali del ruolo unico regionale mediante procedure speciali è disciplinato
dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, e dal presente
regolamento di esecuzione. Valgono altresì, in quanto compatibili, le norme del
Reg. 23 marzo 1976, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.
2.
In particolare, con il presente regolamento si provvede:
a)
alla identificazione delle peculiari professionalità per le quali è consentita
la procedura concorsuale di cui al comma precedente, a seguito del confronto
con le organizzazioni sindacali a norma del primo comma, lett. a), dell'art. 10
della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10;
b)
alla determinazione delle modalità di espletamento del concorso di ammissione
al corso di formazione specifica e dell'accertamento della formazione conseguita,
a mente, rispettivamente delle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 4 della
predetta legge regionale n. 10/1981;
c)
alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli professionali e di
servizio;
d)
alla determinazione dei criteri di massima dello svolgimento dei corsi] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Identificazione
delle peculiari professionalità per le quali è consentita la procedura concorsuale
di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10 del 1981.
[1.
Si definiscono peculiari le professionalità al cui conseguimento sono
contemporaneamente necessarie una preparazione di base di tipo scolastico e una
specializzazione strettamente inerente la professionalità richiesta dalla
posizione di lavoro, acquisita successivamente attraverso esperienze lavorative
e professionali specifiche e/o a seguito del superamento di uno o più specifici
corsi di formazione.
2.
Le peculiari professionalità sono individuate nell'ambito dei livelli
funzionali dal quarto all'ottavo e sono elencate nell'allegato A) al presente
regolamento.
3.
Tale elenco viene periodicamente aggiornato con deliberazione del Consiglio
regionale, proposta della Giunta, a seguito del confronto con le organizzazioni
sindacali a norma del primo comma, lettera a), dell'art. 10 della citata legge
regionale n. 10 del 1981] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Concorso
di ammissione al corso di formazione specifica.
[1.
Ai corsi finalizzati alla formazione specifica dei candidati per il
conferimento di posti richiedenti peculiare professionalità, si è ammessi
mediante pubblici concorsi, per titoli e colloquio, integrato da test a
risposta sintetica.
2.
I requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici di cui al comma
precedente sono gli stessi stabiliti per l'assunzione agli impieghi regionali.
3.
Il bando di concorso può richiedere il possesso di ulteriori requisiti
specifici di studio e/o di esperienze professionali.
4.
Per i livelli funzionali ottavo e settimo il bando può richiedere, oltre alla
conoscenza delle tecniche professionali legate ai contenuti prevalenti delle
singole posizioni di lavoro, anche capacità manageriali di base, in una visione
integrata dell'attività istituzionale dell'Ente.
5.
Ai concorsi per la copertura di posti dei livelli sesto e settimo,
limitatamente, per quest'ultimo, alle posizioni di lavoro le cui funzioni non
richiedano, a norma dell'ordinamento regionale o delle leggi che disciplinano
le professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche
abilitazioni professionali, sono ammessi gli iscritti all'ultimo anno dei corsi
di laurea richiesta dal bando, che siano in possesso degli altri requisiti
generali di ammissibilità] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Determinazione
dei posti da mettere a concorso e del numero di allievi da ammettere al corso.
[1.
I posti da mettere a concorso ai fini del reclutamento di personale con
peculiari professionalità, sono stabiliti dalla Giunta regionale, tenendo conto
della determinazione annuale dei posti vacanti eseguita ai sensi del quinto
comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, in relazione
alle vacanze che si prevede si rendano disponibili alla data di conclusione del
corso.
2.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981,
n. 10, il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è
determinato dalla Giunta regionale in proporzione ai posti messi a concorso e,
comunque, in misura non superiore al doppio dei posti medesimi.
3.
Tale disponibilità è ripartita tra i candidati esterni e dipendenti di ruolo
che hanno titolo a fruire della riserva, secondo l'aliquota e i requisiti
previsti dalle norme vigenti.
4.
La riserva non trova applicazione in mancanza di personale regionale avente
diritto, ovvero nel caso in cui gli interessati non conseguano l'idoneità nel
concorso per l'ammissione al corso di formazione.
5.
Possono essere banditi concorsi distinti per singolo profilo professionale o
per gruppi di profili professionali (aree di attività complementare)
appartenenti allo stesso livello funzionale] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Bando
di concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica.
[1.
I concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica sono
indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione
della Giunta stessa sentita la commissione consiliare competente, da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Nel bando sono indicati:
a)
il numero dei posti messi a concorso nel livello funzionale, distintamente per
profilo e peculiare professionalità e per area di attività, che saranno
conferiti a conclusione del corso;
b)
il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nelle graduatorie di
idoneità, distinte per aree di attività e per ciascun profilo professionale di
base come definito nella tabella B allegata alla legge regionale n. 62 del
1980, ovvero per ciascuna peculiare professionalità di cui all'art. 2 del
presente regolamento, che possono essere ammessi al corso;
c)
i requisiti giuridici e i titoli per l'ammissibilità al concorso, in
connessione con il livello funzionale e con il profilo professionale relativi
al concorso;
d)
i criteri per la valutazione dei titoli professionali e di servizio;
e)
i criteri per lo svolgimento del colloquio, integrato da una prova consistente
i quesiti con risposta sintetica, e per la formazione delle graduatorie di
ammissione ai corsi;
f)
i criteri e le modalità dello svolgimento dell'accertamento sulla formazione
conseguita nei predetti corsi e per la formazione delle graduatorie finali di
merito per il conferimento dei posti messi a concorso;
g)
il termine per la presentazione della domanda di ammissione, corredata dai
documenti eventualmente richiesti, non superiore ai 45 giorni dalla data di
pubblicazione del bando;
h)
la durata e le caratteristiche dei corsi di formazione] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Comitato
didattico dei corsi di formazione per il reclutamento di personale con
peculiari professionalità.
[1.
Per la gestione dei corsi di formazione per il reclutamento di personale con
peculiari professionalità i competenti uffici regionali si avvalgono,
nell'ambito dell'apporto di collaborazione dell'Università degli studi di
Perugia e della Scuola superiore della pubblica amministrazione previsto
dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale n. 10 del 1981, di un
comitato didattico consultivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su deliberazione della Giunta medesima.
2.
Il comitato didattico è composto da un dipendente regionale di ottavo livello
dell'Ufficio organizzazione e metodi che lo presiede, da quattro dipendenti
rappresentanti le aree di attività regionale, da due rappresentanti della
Scuola superiore della pubblica amministrazione e da due docenti
dell'Università degli studi di Perugia, designati dai rispettivi competenti
organi. Le funzioni di segretario del comitato didattico sono espletate da un
dipendente regionale di livello non inferiore al quinto, designato dalla Giunta
regionale.
3.
Il comitato predetto propone alla Giunta regionale, per il tramite del
dipendente ufficio organizzazione e metodi, il piano di studi e i programmi dei
corsi di formazione, nonché piani di studio e ricerche per il miglioramento dei
metodi di selezione e formazione del personale regionale.
4.
Il comitato didattico esamina, infine, le relazioni concernenti le osservazioni
sul piano di studi e sui programmi formulate dai docenti dei corsi, anche su
proposta degli allievi, e propone alla Giunta regionale eventuali suggerimenti
modificativi.
5.
Nell'ambito e nei limiti fissati dagli artt. 9 e 10, primo comma, lett. a),
della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, la Giunta regionale garantisce
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale
una tempestiva informazione sull'attività e sulle proposte del comitato
didattico, nonché sulle altre operare ai livelli di responsabilità richiesti
dalle determinazioni in ordine ai programmi e al funzionamento dei corsi
demandate alla Giunta dal presente regolamento] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Modalità
di espletamento dei concorsi di ammissione ai corsi di formazione.
[1.
La selezione dei candidati nei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione
specifica di cui al precedente art. 3, avviene sulla base dei titoli
professionali e di servizio, nonché di un colloquio, integrato da test a
risposta sintetica, sulle materie specifiche indicate per ciascun profilo
professionale nei bandi di concorso, con riferimento a quelle riportate nella
tabella «A» allegata al Reg. 23 marzo 1976, n. 16, come risulta denominata
dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, eventualmente
integrate dal bando di concorso in relazione alla specificità della posizione
di lavoro da conseguire.
2.
Costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria per
l'ammissione al corso i titoli professionali, di servizio e di studio o
accademici secondo i criteri e le modalità di cui alla tabella B) allegata al
presente regolamento.
3.
Per la valutazione dei titoli, la commissione d'esame dispone di non più di
dieci punti. La valutazione dei titoli precede il colloquio.
4.
La prova a test, consistente in quesiti con risposta sintetica, si svolgerà secondo
le modalità della prova scritta di cui all'art. 9-bis della legge regionale 25
agosto 1978, n. 50, ed avrà la durata massima di due ore.
5.
Le risposte sono valutate positivamente se il candidato dimostra la capacità -
in relazione alla qualità e specificità del profilo professionale per il quale
concorre - di svolgere ragionamenti rigorosi, la sua maturità di giudizio, la
proprietà di linguaggio, nonché la capacità di comunicare in maniera sintetica
ed efficace.
6.
La commissione dispone per la valutazione della prova di cui al quarto comma di
un massimo di dieci punti, che verranno assegnati ai candidati tenendo conto
sia del numero delle risposte positive, sia dell'ampiezza di conoscenze e di
interessi culturali dimostrati dagli stessi.
7.
Il colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che consentano
di accertare il livello di adeguatezza e completezza delle conoscenze
professionali possedute dal candidato, nonché i requisiti personali necessari
per operare ai livelli di responsabilità richiesti dalle singole posizioni di
lavoro.
8.
Per il colloquio, la commissione dispone di non più di venti punti.
9.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione forma l'elenco
dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
10.
La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti attribuiti nella
valutazione dei titoli posseduti, nel colloquio e nella prova a test] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett.
bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Graduatoria
di ammissione al corso.
[1.
Al termine delle operazioni del concorso, la commissione forma le graduatorie
di merito dei concorrenti per gruppi di profili professionali omogenei (aree di
attività) e per ciascun profilo professionale di base ovvero per ciascuna
peculiare professionalità, come risulta prefissato nel bando di concorso, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito nelle prove e nella
valutazione dei titoli e secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo
di cui al precedente art. 7.
2.
A parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3.
3.
Ai fini della ripartizione della disponibilità dei posti nei corsi di
formazione tra i candidati esterni e i dipendenti di ruolo, di cui al terzo
comma dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, richiamato
dall'art. 4, terzo comma, del presente regolamento, la riserva scatta per gli
idonei che, nell'ambito delle graduatorie di ciascuna area di attività, abbiano
conseguito i più alti punteggi finali.
4.
Le graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione saranno
approvate dalla Giunta regionale, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego e
l'immissione nei livelli funzionali del ruolo regionale.
5.
Sono dichiarati vincitori del concorso per l'ammissione al corso di formazione,
nel limite massimo dei posti stabiliti ai sensi del precedente art. 4, i
candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie.
6.
Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei candidati dichiarati
idonei sono pubblicate, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
7.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
8.
Il candidato che si trovi utilmente collocato in due o più graduatorie di
merito dovrà dichiarare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione dell'esito del concorso, quale graduatoria prescelga. Mancando
l'opzione, si riterrà prescelta la graduatoria nella quale il candidato risulti
meglio collocato] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
Svolgimento
e caratteristiche dei corsi di formazione finalizzati al reclutamento di
peculiari professionalità.
[1.
I corsi sono tenuti presso le sedi regionali, le sedi messe a disposizione
dall'Università per gli studi di Perugia o presso altre sedi eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale.
2.
La durata dei corsi è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di
cui al primo comma del precedente art. 5, in relazione ai livelli funzionali e
ai profili professionali messi a concorso.
3.
I corsi, ad indirizzo spiccatamente professionale, sono strutturati in moduli
successivi e/o alternativi di formazione teorica comune ai vari profili
professionali e di formazione teorica applicativa specializzata, separata per
le singole peculiari professionalità, tendente all'approfondimento della
cultura professionale, nonché delle tecniche organizzative e decisionali
applicate al profilo professionale specifico di assunzione.
4.
Il piano di studi, le discipline di insegnamento, i programmi dei corsi con eventuali
interventi di formazione presso l'amministrazione regionale, ovvero altre
aziende o amministrazioni pubbliche o private, nonché le altre modalità
organizzative dei corsi medesimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, su
proposta del comitato didattico.
5.
Al personale regionale ammesso ai corsi di formazione specifica si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 26
febbraio 1981, n. 10.
6.
Ai candidati esterni ammessi ai corsi di formazione verrà corrisposta una borsa
di studio a carico della Regione, il cui ammontare verrà determinato dalla
Giunta regionale, in relazione alla qualità e alla durata dei corsi medesimi e
in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del
livello funzionale per il quale è indetto il concorso. Agli stessi compete il
trattamento assistenziale previsto per i dipendenti regionali, previe ritenute
ai sensi di legge.
7.
La borsa di cui al precedente non verrà erogata agli allievi che non
frequenteranno almeno i 4/5 delle lezioni previste nel corso.
8.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato didattico,
determina, successivamente alla formazione delle graduatorie per l'ammissione
ai corsi di formazione e tenendo conto sia delle disponibilità ricettive delle
sedi sia delle esigenze didattiche dei corsi medesimi, il numero
degli
allievi da ammettere alla frequenza in qualità di uditori. L'ammissione avviene
a domanda da presentarsi entro i termini previsti nella stessa deliberazione,
di cui sarà data notizia con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione e seguendo l'ordine delle graduatorie formate sulla base dei titoli
professionali e di servizio.
9.
Gli uditori non hanno diritto alla borsa di studio e i dipendenti pubblici
saranno ammessi alla frequenza dei corsi in qualità di uditori con il consenso
dell'amministrazione di appartenenza] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Accertamento
finale sulla formazione conseguita nel corso finalizzato.
[1.
L'accertamento finale sulla formazione specifica conseguita nel corso di cui al
precedente art. 9 consiste in un colloquio sulle materie oggetto di
insegnamento, determinate dalla Giunta regionale su proposta del comitato
didattico, nonché nella discussione di una tesi scritta individuale a carattere
interdisciplinare, proposta dall'allievo ed approvata dal comitato stesso. Per
i profili del quinto e del quarto livello l'accertamento può consistere in un
colloquio e in una prova attitudinale.
2.
La votazione complessiva è comprensiva di un voto, espresso in trentesimi, sul
colloquio e sulla discussione della tesi (o sulla prova attitudinale) integrato
da un coefficiente, non superiore a dieci, riguardante un documentato giudizio
del corpo docente sull'impegno globale, l'assiduità, le capacità dimostrate
durante lo svolgimento del corso e i periodi di applicazione e di ricerca.
3.
In relazione ai risultati dell'esame, vengono formulate graduatorie distinte
con riferimento ai profili professionali messi a concorso.
4.
Ogni graduatoria è formata in base al punteggio finale conseguito dagli
allievi; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni e integrazioni.
5.
Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
11
Conferimento
dei posti disponibili.
[1.
Entro il limite dei posti messi a concorso e disponibili e in base all'ordine
delle graduatorie di merito, l'idoneità acquisita nell'accertamento finale
della formazione specifica conseguita nel corso comporta la nomina in prova nel
profilo professionale per il quale è formata la graduatoria.
2.
Ai fini dell'applicazione delle riserve secondo le aliquote previste dalle
norme vigenti, le riserve predette scattano per gli idonei che nell'ambito
delle graduatorie di ciascuna area di attività, abbiano conseguito i più alti
punteggi finali. I posti di riserva non coperti sono assegnati agli altri
candidati.
3.
La nomina in prova dei vincitori è disposta dalla Giunta regionale e comunicata
agli interessati.
4.
Per gli studenti universitari ammessi ai corsi di formazione specifica per il
reclutamento di peculiari professionalità dei livelli sesto e settimo, la
nomina è subordinata al conseguimento del richiesto diploma di laurea entro la
fine del corso di formazione.
5.
La nomina decorre agli effetti giuridici dalla data della deliberazione della
Giunta regionale e, agli effetti economici, dal giorno in cui il dipendente ha
assunto servizio] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Commissioni
di esame.
[1.
Le commissioni esaminatrici dei titoli e del colloquio per l'ammissione ai
corsi di formazione e le commissioni che procederanno all'accertamento finale
sulla formazione conseguita nei predetti corsi, saranno composte, a seconda dei
livelli, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) e b), della legge
regionale 17 maggio 1980, n. 45 per gruppi di profili professionali omogenei
(aree di attività).
2.
Alle commissioni predette possono essere aggregati membri esperti in materie e
discipline particolari.
3.
I componenti delle commissioni che procederanno all'accertamento finale e i
membri ad esse aggregati saranno prescelti preferibilmente tra i docenti dei
corsi di formazione] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
A (15)
LivelloProfilo
prof. lePeculiari professionalitàtab. B L.R. n. 62/1980VIIIEsperto giuridico1)
Esperto di rapporti e regolamentiamministrativocomunitari.2) Esperto di
rapporti istituzionalicon enti locali ed enti esterni.Esperto legaleEsperto di
legislazione(interpretazione e predisposizionenorme) applicata alla
programmazionee all'ordinamento regionale e sub-regionale.Esperto in1) Esperto
di programmazioneorganizzazioniorganizzativa e di organizzazionee metodidel
lavoro (strutture e risorse umane).2) Esperto di informazione e diinformatica
applicata ai servizidella pubblica amministrazione.Esperto in economia,Esperto
di programmazionefinanza e contabilitàfinanziaria e bilanci
pluriennali.pubblicaEsperto in materia,Esperto di programmazione socio -di
programmazionesanitaria.economica, sociale eterritorialeEsperto
statisticoEsperto di statistica applicataalla programmazione (SIRP)
eall'informatica.Esperto in urbanisticaEsperto di programmazionee assetto
delterritoriale per la redazione eterritorioaggiornamento del Pianourbanistico
territoriale (P.U.T.).Esperto di1) Esperto di attività estrattiveingegneria(cave
e torbiere)2) Esperto di sistemi di trasportopubblico e privato.3) Esperto di
edilizia per i servizi,lavori pubblici e problemienergetici connessi
all'edilizia.4) Esperto di sismologia e calamità naturali.Esperto
geologoEsperto nelle disciplinegeologiche, difesa del suolo edell'assetto
idrogeologico e geomorfologico.Esperto di veterinariaEsperto di programmazione
degliinterventi regionali nelle attività specifiche.Esperto sanitarioMedico
esperto di igienedell'ambiente e dei luoghi di lavoro.Esperto in materie1)
Esperto di programmazione edi spettacolo,organizzazione delle attività insport
e tempomaterie di spettacolo e delleliberoattività culturali.2) Esperto di
programmazione eorganizzazione delle attività sportive e ricreative.VIIAssistente1)
Consulenza giuridicogiuridico -- amministrativa su materie
delamministrativodipartimento problemi economici.2) Consulenza giuridico-
amministrativa su materiedel dipartimento assetto delterritorio.3) Consulenza
giuridico-amministrativasu materie del dipartimento servizi sociali.4)
Consulenza giuridico- amministrativa per le gare e i contratti.Assistente
legaleProcuratore legale.Assistente in1) Analista di bilanci
consolidati.finanza e contabilità2) Analista nella
rendicontazionepubblicagenerale.3) Per inventario (automatizzato enon),
manutenzione, acquisizione(marketing) di beni mobili.4) Per l'amministrazione
econtabilità del personale etrattamento dei dati matricolari econtabili in
EDP.Assistente statisticoPer l'attività statisticafinanziaria automatizzata.Assistente
per la1) Economia e politicaprogrammazioneagraria/forestale.2) Economia e
finanze.3) Economia nei settori produttiviextra agricoli.Assistente per1)
Progettazione di strutture el'organizzazioneanalisi organizzative; aspetti dele
metodireclutamento e della formazionedel personale.2) Per l'informatica
(strumentazione etrattamento delle informazioni)e automazione delle
procedure.Assistente in1) Per l'edilizia residenziale.Urbanistica e
ingegneria2) Per l'edilizia per i servizi erelativi problemi energetici.3) Per
la pianificazione urbanisticae territoriale.4) Per gli insediamenti
urbanistici.5) Per i trasporti.6) Per la difesa del suolo.Assistente geologoPer
la difesa del suolo e assettoidrogeologico e geomorfologico.Assistente
chimicoIdem come a fianco.Assistente farmacistaIdem come a fianco.Assistente
biologoIdem come a fianco.Assistente per i1) Per la catalogazionebeni
ambientalibibliografica.e culturali2) Per la catalogazione dei beniculturali.3)
Per le attività musicali.Assistente in1) Per la difesa dell'ambientematerie
ecologiche(aspetti inquinamento inquinamento,idrogeologici e geomorfologici).2)
Per la salvaguardia degli habitatfaunistici (caccia e
pesca).VIInsegnanteIndirizzo in funzione attività diformazione previste nel
piano diformazione regionale.IstruttoreStrutturazione e
gestioneamministrativoarchivio generale (meccanizzato o non).Istruttore
tecnicoInformatore socio-economico.VInsegnante Tecnico-Indirizzo in funzione
attività dipraticoformazione previste nel piano diformazione regionale.CollaboratoreStenografo
verbalizzante.amministrativoCollaboratore1) Ordinatore di
archivio.documentalista2) Programmatore in sistemi
informativi.IVCentralinistaOperatore di impianti telefonicicomplessi.Operatore
tecnico 1) Installazione, manutenzione especialiozzatoriparazione di impianti
tecnici.2) Meccanico di autovetture.
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
B (16)
Valutazione
dei titoli
A)
Titoli di servizio: massimo punti 5.
1.
Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di cinque
anni, fino ad un massimo di punti 5, da assegnare in ragione di 1/60 per ogni
mese di servizio, e cioè 0,0833 al mese o frazione di mese superiore ai
quindici giorni;
2.
servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto
a quella messa a concorso, valutabile per non più di cinque anni: fino a un
massimo di punti 3 in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio, e cioè 0,05 al
mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i
punteggi
conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 5;
3.
servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino
a un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio, e cioè
0,025 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i
punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio
massimo di punti 5.
La
valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà
unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione
rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o
dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei
servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della
qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.
B)
Titoli di studio o accademici.- punteggio massimo 2.
1.
Al titolo di studio o accademico (licenza, diploma, laurea) prescritto per
l'accesso dall'esterno per il livello/profilo professionale di base (seconda
colonna, tabella allegata) vengono attribuiti punti 1,00 più un coefficiente di
0,10 punti in ragione di ogni voto superiore a 6/10 fino a 10/10, per i titoli
di studio inferiori al diploma di laurea (livello dal IV al V) e a 77/110 fino
alla lode, per i diplomi di laurea (livelli dal VI all'VIII). I titoli di
studio diversamente classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10
e a 110;
2.
ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al
concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale
post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti
fino a un massimo di punti 0,60.
C)
Titoli professionali o diversi dalle altre categorie: fino ad un massimo di
punti 3.
Sono
valutabili in questa categoria i titoli relativi a:
1.
pubblicazioni originali riguardanti ricerche e studi su materie attinenti alla
professionalità richiesta dal posto messo a concorso;
2.
incarichi professionali, riferiti a materie attinenti i contenuti professionali
del posto messo a concorso, conferiti da enti pubblici o di diritto pubblico.
Il positivo assolvimento degli incarichi professionali deve essere accertabile,
ai fini della valutazione del titolo, da idonea certificazione e
documentazione;
3.
titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente
autorità scolastica o da pubbliche
amministrazioni,
per qualifiche o profili professionali equiparabili a quella per cui si
concorre o superiori;
4.
idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o
qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto per cui
si concorre;
5.
titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta come titolo preferenziale
per la copertura del posto.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.