Reg. 23 febbraio 1982, n. 1 (1).

Norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalità mediante le speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° marzo 1982, n. 12.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Disposizioni generali.

 

[1. Il reclutamento del personale con peculiari professionalità dei vari livelli funzionali del ruolo unico regionale mediante procedure speciali è disciplinato dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, e dal presente regolamento di esecuzione. Valgono altresì, in quanto compatibili, le norme del Reg. 23 marzo 1976, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento si provvede:

a) alla identificazione delle peculiari professionalità per le quali è consentita la procedura concorsuale di cui al comma precedente, a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali a norma del primo comma, lett. a), dell'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10;

b) alla determinazione delle modalità di espletamento del concorso di ammissione al corso di formazione specifica e dell'accertamento della formazione conseguita, a mente, rispettivamente delle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 10/1981;

c) alla fissazione dei criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio;

d) alla determinazione dei criteri di massima dello svolgimento dei corsi] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Identificazione delle peculiari professionalità per le quali è consentita la procedura concorsuale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 10 del 1981.

 

[1. Si definiscono peculiari le professionalità al cui conseguimento sono contemporaneamente necessarie una preparazione di base di tipo scolastico e una specializzazione strettamente inerente la professionalità richiesta dalla posizione di lavoro, acquisita successivamente attraverso esperienze lavorative e professionali specifiche e/o a seguito del superamento di uno o più specifici corsi di formazione.

2. Le peculiari professionalità sono individuate nell'ambito dei livelli funzionali dal quarto all'ottavo e sono elencate nell'allegato A) al presente regolamento.

3. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale, proposta della Giunta, a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali a norma del primo comma, lettera a), dell'art. 10 della citata legge regionale n. 10 del 1981] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Concorso di ammissione al corso di formazione specifica.

 

[1. Ai corsi finalizzati alla formazione specifica dei candidati per il conferimento di posti richiedenti peculiare professionalità, si è ammessi mediante pubblici concorsi, per titoli e colloquio, integrato da test a risposta sintetica.

2. I requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici di cui al comma precedente sono gli stessi stabiliti per l'assunzione agli impieghi regionali.

3. Il bando di concorso può richiedere il possesso di ulteriori requisiti specifici di studio e/o di esperienze professionali.

4. Per i livelli funzionali ottavo e settimo il bando può richiedere, oltre alla conoscenza delle tecniche professionali legate ai contenuti prevalenti delle singole posizioni di lavoro, anche capacità manageriali di base, in una visione integrata dell'attività istituzionale dell'Ente.

5. Ai concorsi per la copertura di posti dei livelli sesto e settimo, limitatamente, per quest'ultimo, alle posizioni di lavoro le cui funzioni non richiedano, a norma dell'ordinamento regionale o delle leggi che disciplinano le professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali, sono ammessi gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea richiesta dal bando, che siano in possesso degli altri requisiti generali di ammissibilità] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Determinazione dei posti da mettere a concorso e del numero di allievi da ammettere al corso.

 

[1. I posti da mettere a concorso ai fini del reclutamento di personale con peculiari professionalità, sono stabiliti dalla Giunta regionale, tenendo conto della determinazione annuale dei posti vacanti eseguita ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, in relazione alle vacanze che si prevede si rendano disponibili alla data di conclusione del corso.

2. Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato dalla Giunta regionale in proporzione ai posti messi a concorso e, comunque, in misura non superiore al doppio dei posti medesimi.

3. Tale disponibilità è ripartita tra i candidati esterni e dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, secondo l'aliquota e i requisiti previsti dalle norme vigenti.

4. La riserva non trova applicazione in mancanza di personale regionale avente diritto, ovvero nel caso in cui gli interessati non conseguano l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso di formazione.

5. Possono essere banditi concorsi distinti per singolo profilo professionale o per gruppi di profili professionali (aree di attività complementare) appartenenti allo stesso livello funzionale] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica.

 

[1. I concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Nel bando sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso nel livello funzionale, distintamente per profilo e peculiare professionalità e per area di attività, che saranno conferiti a conclusione del corso;

b) il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità, distinte per aree di attività e per ciascun profilo professionale di base come definito nella tabella B allegata alla legge regionale n. 62 del 1980, ovvero per ciascuna peculiare professionalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, che possono essere ammessi al corso;

c) i requisiti giuridici e i titoli per l'ammissibilità al concorso, in connessione con il livello funzionale e con il profilo professionale relativi al concorso;

d) i criteri per la valutazione dei titoli professionali e di servizio;

e) i criteri per lo svolgimento del colloquio, integrato da una prova consistente i quesiti con risposta sintetica, e per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi;

f) i criteri e le modalità dello svolgimento dell'accertamento sulla formazione conseguita nei predetti corsi e per la formazione delle graduatorie finali di merito per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) il termine per la presentazione della domanda di ammissione, corredata dai documenti eventualmente richiesti, non superiore ai 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando;

h) la durata e le caratteristiche dei corsi di formazione] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Comitato didattico dei corsi di formazione per il reclutamento di personale con peculiari professionalità.

 

[1. Per la gestione dei corsi di formazione per il reclutamento di personale con peculiari professionalità i competenti uffici regionali si avvalgono, nell'ambito dell'apporto di collaborazione dell'Università degli studi di Perugia e della Scuola superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale n. 10 del 1981, di un comitato didattico consultivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

2. Il comitato didattico è composto da un dipendente regionale di ottavo livello dell'Ufficio organizzazione e metodi che lo presiede, da quattro dipendenti rappresentanti le aree di attività regionale, da due rappresentanti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da due docenti dell'Università degli studi di Perugia, designati dai rispettivi competenti organi. Le funzioni di segretario del comitato didattico sono espletate da un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto, designato dalla Giunta regionale.

3. Il comitato predetto propone alla Giunta regionale, per il tramite del dipendente ufficio organizzazione e metodi, il piano di studi e i programmi dei corsi di formazione, nonché piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale regionale.

4. Il comitato didattico esamina, infine, le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dai docenti dei corsi, anche su proposta degli allievi, e propone alla Giunta regionale eventuali suggerimenti modificativi.

5. Nell'ambito e nei limiti fissati dagli artt. 9 e 10, primo comma, lett. a), della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, la Giunta regionale garantisce alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale una tempestiva informazione sull'attività e sulle proposte del comitato didattico, nonché sulle altre operare ai livelli di responsabilità richiesti dalle determinazioni in ordine ai programmi e al funzionamento dei corsi demandate alla Giunta dal presente regolamento] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Modalità di espletamento dei concorsi di ammissione ai corsi di formazione.

 

[1. La selezione dei candidati nei concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione specifica di cui al precedente art. 3, avviene sulla base dei titoli professionali e di servizio, nonché di un colloquio, integrato da test a risposta sintetica, sulle materie specifiche indicate per ciascun profilo professionale nei bandi di concorso, con riferimento a quelle riportate nella tabella «A» allegata al Reg. 23 marzo 1976, n. 16, come risulta denominata dall'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, eventualmente integrate dal bando di concorso in relazione alla specificità della posizione di lavoro da conseguire.

2. Costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al corso i titoli professionali, di servizio e di studio o accademici secondo i criteri e le modalità di cui alla tabella B) allegata al presente regolamento.

3. Per la valutazione dei titoli, la commissione d'esame dispone di non più di dieci punti. La valutazione dei titoli precede il colloquio.

4. La prova a test, consistente in quesiti con risposta sintetica, si svolgerà secondo le modalità della prova scritta di cui all'art. 9-bis della legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, ed avrà la durata massima di due ore.

5. Le risposte sono valutate positivamente se il candidato dimostra la capacità - in relazione alla qualità e specificità del profilo professionale per il quale concorre - di svolgere ragionamenti rigorosi, la sua maturità di giudizio, la proprietà di linguaggio, nonché la capacità di comunicare in maniera sintetica ed efficace.

6. La commissione dispone per la valutazione della prova di cui al quarto comma di un massimo di dieci punti, che verranno assegnati ai candidati tenendo conto sia del numero delle risposte positive, sia dell'ampiezza di conoscenze e di interessi culturali dimostrati dagli stessi.

7. Il colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che consentano di accertare il livello di adeguatezza e completezza delle conoscenze professionali possedute dal candidato, nonché i requisiti personali necessari per operare ai livelli di responsabilità richiesti dalle singole posizioni di lavoro.

8. Per il colloquio, la commissione dispone di non più di venti punti.

9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

10. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli posseduti, nel colloquio e nella prova a test] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Graduatoria di ammissione al corso.

 

[1. Al termine delle operazioni del concorso, la commissione forma le graduatorie di merito dei concorrenti per gruppi di profili professionali omogenei (aree di attività) e per ciascun profilo professionale di base ovvero per ciascuna peculiare professionalità, come risulta prefissato nel bando di concorso, con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli e secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al precedente art. 7.

2. A parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Ai fini della ripartizione della disponibilità dei posti nei corsi di formazione tra i candidati esterni e i dipendenti di ruolo, di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, richiamato dall'art. 4, terzo comma, del presente regolamento, la riserva scatta per gli idonei che, nell'ambito delle graduatorie di ciascuna area di attività, abbiano conseguito i più alti punteggi finali.

4. Le graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione saranno approvate dalla Giunta regionale, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego e l'immissione nei livelli funzionali del ruolo regionale.

5. Sono dichiarati vincitori del concorso per l'ammissione al corso di formazione, nel limite massimo dei posti stabiliti ai sensi del precedente art. 4, i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie.

6. Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei candidati dichiarati idonei sono pubblicate, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

8. Il candidato che si trovi utilmente collocato in due o più graduatorie di merito dovrà dichiarare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, quale graduatoria prescelga. Mancando l'opzione, si riterrà prescelta la graduatoria nella quale il candidato risulti meglio collocato] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Svolgimento e caratteristiche dei corsi di formazione finalizzati al reclutamento di peculiari professionalità.

 

[1. I corsi sono tenuti presso le sedi regionali, le sedi messe a disposizione dall'Università per gli studi di Perugia o presso altre sedi eventualmente stabilite dalla Giunta regionale.

2. La durata dei corsi è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 5, in relazione ai livelli funzionali e ai profili professionali messi a concorso.

3. I corsi, ad indirizzo spiccatamente professionale, sono strutturati in moduli successivi e/o alternativi di formazione teorica comune ai vari profili professionali e di formazione teorica applicativa specializzata, separata per le singole peculiari professionalità, tendente all'approfondimento della cultura professionale, nonché delle tecniche organizzative e decisionali applicate al profilo professionale specifico di assunzione.

4. Il piano di studi, le discipline di insegnamento, i programmi dei corsi con eventuali interventi di formazione presso l'amministrazione regionale, ovvero altre aziende o amministrazioni pubbliche o private, nonché le altre modalità organizzative dei corsi medesimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta del comitato didattico.

5. Al personale regionale ammesso ai corsi di formazione specifica si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

6. Ai candidati esterni ammessi ai corsi di formazione verrà corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare verrà determinato dalla Giunta regionale, in relazione alla qualità e alla durata dei corsi medesimi e in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per i dipendenti regionali, previe ritenute ai sensi di legge.

7. La borsa di cui al precedente non verrà erogata agli allievi che non frequenteranno almeno i 4/5 delle lezioni previste nel corso.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato didattico, determina, successivamente alla formazione delle graduatorie per l'ammissione ai corsi di formazione e tenendo conto sia delle disponibilità ricettive delle sedi sia delle esigenze didattiche dei corsi medesimi, il numero

degli allievi da ammettere alla frequenza in qualità di uditori. L'ammissione avviene a domanda da presentarsi entro i termini previsti nella stessa deliberazione, di cui sarà data notizia con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e seguendo l'ordine delle graduatorie formate sulla base dei titoli professionali e di servizio.

9. Gli uditori non hanno diritto alla borsa di studio e i dipendenti pubblici saranno ammessi alla frequenza dei corsi in qualità di uditori con il consenso dell'amministrazione di appartenenza] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Accertamento finale sulla formazione conseguita nel corso finalizzato.

 

[1. L'accertamento finale sulla formazione specifica conseguita nel corso di cui al precedente art. 9 consiste in un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento, determinate dalla Giunta regionale su proposta del comitato didattico, nonché nella discussione di una tesi scritta individuale a carattere interdisciplinare, proposta dall'allievo ed approvata dal comitato stesso. Per i profili del quinto e del quarto livello l'accertamento può consistere in un colloquio e in una prova attitudinale.

2. La votazione complessiva è comprensiva di un voto, espresso in trentesimi, sul colloquio e sulla discussione della tesi (o sulla prova attitudinale) integrato da un coefficiente, non superiore a dieci, riguardante un documentato giudizio del corpo docente sull'impegno globale, l'assiduità, le capacità dimostrate durante lo svolgimento del corso e i periodi di applicazione e di ricerca.

3. In relazione ai risultati dell'esame, vengono formulate graduatorie distinte con riferimento ai profili professionali messi a concorso.

4. Ogni graduatoria è formata in base al punteggio finale conseguito dagli allievi; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta regionale] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Conferimento dei posti disponibili.

 

[1. Entro il limite dei posti messi a concorso e disponibili e in base all'ordine delle graduatorie di merito, l'idoneità acquisita nell'accertamento finale della formazione specifica conseguita nel corso comporta la nomina in prova nel profilo professionale per il quale è formata la graduatoria.

2. Ai fini dell'applicazione delle riserve secondo le aliquote previste dalle norme vigenti, le riserve predette scattano per gli idonei che nell'ambito delle graduatorie di ciascuna area di attività, abbiano conseguito i più alti punteggi finali. I posti di riserva non coperti sono assegnati agli altri candidati.

3. La nomina in prova dei vincitori è disposta dalla Giunta regionale e comunicata agli interessati.

4. Per gli studenti universitari ammessi ai corsi di formazione specifica per il reclutamento di peculiari professionalità dei livelli sesto e settimo, la nomina è subordinata al conseguimento del richiesto diploma di laurea entro la fine del corso di formazione.

5. La nomina decorre agli effetti giuridici dalla data della deliberazione della Giunta regionale e, agli effetti economici, dal giorno in cui il dipendente ha assunto servizio] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 12

Commissioni di esame.

 

[1. Le commissioni esaminatrici dei titoli e del colloquio per l'ammissione ai corsi di formazione e le commissioni che procederanno all'accertamento finale sulla formazione conseguita nei predetti corsi, saranno composte, a seconda dei livelli, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) e b), della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 per gruppi di profili professionali omogenei (aree di attività).

2. Alle commissioni predette possono essere aggregati membri esperti in materie e discipline particolari.

3. I componenti delle commissioni che procederanno all'accertamento finale e i membri ad esse aggregati saranno prescelti preferibilmente tra i docenti dei corsi di formazione] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella A (15)

 

LivelloProfilo prof. lePeculiari professionalitàtab. B L.R. n. 62/1980VIIIEsperto giuridico1) Esperto di rapporti e regolamentiamministrativocomunitari.2) Esperto di rapporti istituzionalicon enti locali ed enti esterni.Esperto legaleEsperto di legislazione(interpretazione e predisposizionenorme) applicata alla programmazionee all'ordinamento regionale e sub-regionale.Esperto in1) Esperto di programmazioneorganizzazioniorganizzativa e di organizzazionee metodidel lavoro (strutture e risorse umane).2) Esperto di informazione e diinformatica applicata ai servizidella pubblica amministrazione.Esperto in economia,Esperto di programmazionefinanza e contabilitàfinanziaria e bilanci pluriennali.pubblicaEsperto in materia,Esperto di programmazione socio -di programmazionesanitaria.economica, sociale eterritorialeEsperto statisticoEsperto di statistica applicataalla programmazione (SIRP) eall'informatica.Esperto in urbanisticaEsperto di programmazionee assetto delterritoriale per la redazione eterritorioaggiornamento del Pianourbanistico territoriale (P.U.T.).Esperto di1) Esperto di attività estrattiveingegneria(cave e torbiere)2) Esperto di sistemi di trasportopubblico e privato.3) Esperto di edilizia per i servizi,lavori pubblici e problemienergetici connessi all'edilizia.4) Esperto di sismologia e calamità naturali.Esperto geologoEsperto nelle disciplinegeologiche, difesa del suolo edell'assetto idrogeologico e geomorfologico.Esperto di veterinariaEsperto di programmazione degliinterventi regionali nelle attività specifiche.Esperto sanitarioMedico esperto di igienedell'ambiente e dei luoghi di lavoro.Esperto in materie1) Esperto di programmazione edi spettacolo,organizzazione delle attività insport e tempomaterie di spettacolo e delleliberoattività culturali.2) Esperto di programmazione eorganizzazione delle attività sportive e ricreative.VIIAssistente1) Consulenza giuridicogiuridico -- amministrativa su materie delamministrativodipartimento problemi economici.2) Consulenza giuridico- amministrativa su materiedel dipartimento assetto delterritorio.3) Consulenza giuridico-amministrativasu materie del dipartimento servizi sociali.4) Consulenza giuridico- amministrativa per le gare e i contratti.Assistente legaleProcuratore legale.Assistente in1) Analista di bilanci consolidati.finanza e contabilità2) Analista nella rendicontazionepubblicagenerale.3) Per inventario (automatizzato enon), manutenzione, acquisizione(marketing) di beni mobili.4) Per l'amministrazione econtabilità del personale etrattamento dei dati matricolari econtabili in EDP.Assistente statisticoPer l'attività statisticafinanziaria automatizzata.Assistente per la1) Economia e politicaprogrammazioneagraria/forestale.2) Economia e finanze.3) Economia nei settori produttiviextra agricoli.Assistente per1) Progettazione di strutture el'organizzazioneanalisi organizzative; aspetti dele metodireclutamento e della formazionedel personale.2) Per l'informatica (strumentazione etrattamento delle informazioni)e automazione delle procedure.Assistente in1) Per l'edilizia residenziale.Urbanistica e ingegneria2) Per l'edilizia per i servizi erelativi problemi energetici.3) Per la pianificazione urbanisticae territoriale.4) Per gli insediamenti urbanistici.5) Per i trasporti.6) Per la difesa del suolo.Assistente geologoPer la difesa del suolo e assettoidrogeologico e geomorfologico.Assistente chimicoIdem come a fianco.Assistente farmacistaIdem come a fianco.Assistente biologoIdem come a fianco.Assistente per i1) Per la catalogazionebeni ambientalibibliografica.e culturali2) Per la catalogazione dei beniculturali.3) Per le attività musicali.Assistente in1) Per la difesa dell'ambientematerie ecologiche(aspetti inquinamento inquinamento,idrogeologici e geomorfologici).2) Per la salvaguardia degli habitatfaunistici (caccia e pesca).VIInsegnanteIndirizzo in funzione attività diformazione previste nel piano diformazione regionale.IstruttoreStrutturazione e gestioneamministrativoarchivio generale (meccanizzato o non).Istruttore tecnicoInformatore socio-economico.VInsegnante Tecnico-Indirizzo in funzione attività dipraticoformazione previste nel piano diformazione regionale.CollaboratoreStenografo verbalizzante.amministrativoCollaboratore1) Ordinatore di archivio.documentalista2) Programmatore in sistemi informativi.IVCentralinistaOperatore di impianti telefonicicomplessi.Operatore tecnico 1) Installazione, manutenzione especialiozzatoriparazione di impianti tecnici.2) Meccanico di autovetture.

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella B (16)

Valutazione dei titoli

 

A) Titoli di servizio: massimo punti 5.

1. Servizio prestato in qualifica corrispondente, valutabile per non più di cinque anni, fino ad un massimo di punti 5, da assegnare in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio, e cioè 0,0833 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;

2. servizio prestato in qualifica propedeutica (immediatamente inferiore) rispetto a quella messa a concorso, valutabile per non più di cinque anni: fino a un massimo di punti 3 in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio, e cioè 0,05 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i

punteggi conseguiti ai sensi dei punti 1 e 3 entro il punteggio massimo di punti 5;

3. servizio prestato in qualifiche inferiori rispetto a quella propedeutica: fino a un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/60 per ogni mese di servizio, e cioè 0,025 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 entro il punteggio massimo di punti 5.

La valutazione dei servizi prestati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 predetti avverrà unicamente sulla base di idonea documentazione o di probante certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'amministrazione pubblica o dell'azienda privata, dalla quale possano rilevarsi la durata e la qualità dei servizi. Non si terrà conto di mansioni superiori a quelle proprie della qualifica posseduta, o comunque ad esse equiparabili.

B) Titoli di studio o accademici.- punteggio massimo 2.

1. Al titolo di studio o accademico (licenza, diploma, laurea) prescritto per l'accesso dall'esterno per il livello/profilo professionale di base (seconda colonna, tabella allegata) vengono attribuiti punti 1,00 più un coefficiente di 0,10 punti in ragione di ogni voto superiore a 6/10 fino a 10/10, per i titoli di studio inferiori al diploma di laurea (livello dal IV al V) e a 77/110 fino alla lode, per i diplomi di laurea (livelli dal VI all'VIII). I titoli di studio diversamente classificati debbono essere riportati rispettivamente a 10 e a 110;

2. ai titoli di studio di grado superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, ovvero ai diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post-universitaria, ovvero a un secondo diploma di laurea, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 0,60.

C) Titoli professionali o diversi dalle altre categorie: fino ad un massimo di punti 3.

Sono valutabili in questa categoria i titoli relativi a:

1. pubblicazioni originali riguardanti ricerche e studi su materie attinenti alla professionalità richiesta dal posto messo a concorso;

2. incarichi professionali, riferiti a materie attinenti i contenuti professionali del posto messo a concorso, conferiti da enti pubblici o di diritto pubblico. Il positivo assolvimento degli incarichi professionali deve essere accertabile, ai fini della valutazione del titolo, da idonea certificazione e documentazione;

3. titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente autorità scolastica o da pubbliche

amministrazioni, per qualifiche o profili professionali equiparabili a quella per cui si concorre o superiori;

4. idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto per cui si concorre;

5. titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta come titolo preferenziale per la copertura del posto.

 

 

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.