Reg.
7 ottobre 1982, n. 3 (1).
Attuazione
della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema
formativo regionale.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 20 ottobre 1982, n. 60. S.O.
Art. 1
Ambito
del regolamento.
In
attuazione dell'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, il
presente regolamento disciplina unitariamente la programmazione e la
realizzazione di tutte le attività di formazione professionale.
Le
disposizioni in esso previste si applicano, in quanto compatibili, alle
attività di orientamento professionale e di educazione permanente promosse
dalla Regione nell'ambito dei piani annuali.
In
riferimento alle esigenze di flessibilità degli interventi ed alla necessità di
corrispondere con tempestività a problematiche gestionali emergenti nella
realizzazione dei piani annuali, la Giunta regionale, nell'esercizio delle
proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, impartisce istruzioni
applicative per favorire il miglior risultato nell'attuazione delle competenze
amministrative, organizzative e contabili che attengono alla gestione del
sistema formativo regionale.
La
Giunta regionale provvede inoltre alla definizione delle modalità di attuazione
di specifiche iniziative di elevato contenuto professionale o di alta specializzazione,
sulla base dei princìpi contenuti nel presente regolamento.
TITOLO
I
Disposizioni
generali sulle attività formative
Art.
2
Tipologie
dei corsi di formazione professionale.
I
corsi di formazione professionale si distinguono in:
1)
corsi di qualificazione, finalizzati al conseguimento di livelli professionali
non posseduti in precedenza. In ordine alle caratteristiche dell'utenza possono
essere istituiti:
a)
corsi di formazione di base, finalizzati all'acquisizione, dopo il percorso
scolastico obbligatorio o dopo il biennio della scuola secondaria statale, di
competenze professionali propedeutiche al conseguimento di livelli di
qualificazione o specializzazione;
b)
corsi di qualificazione finalizzati al conseguimento di tutte le qualifiche
determinabili all'interno dei vari settori occupazionali. Tali corsi sono
rivolti a soggetti in possesso della formazione di base o dei titoli richiesti
nei diversi casi;
c)
corsi di qualificazione per studenti della scuola secondaria, strutturati
secondo un modello di interazione e integrazione tra il sistema scolastico e
quello professionale;
2)
corsi per diplomati o laureati finalizzati allo sviluppo professionale delle
conoscenze acquisite nel corso degli studi, per agevolare il loro inserimento
nel mondo del lavoro, fatte salve le competenze statali in materia;
3)
corsi di abilitazione previsti dalle leggi dello Stato per l'esercizio di
specifiche attività professionali;
4)
corsi di specializzazione finalizzati all'approfondimento delle conoscenze e
capacità conseguite durante il normale ciclo scolastico o formativo o acquisite
nell'attività lavorativa;
5)
corsi di riqualificazione, diretti a conseguire altri livelli professionali in
rapporto a processi produttivi in evoluzione, ai sensi dell'art. 2, lett. c) della
legge;
6)
corsi di aggiornamento rivolti all'adeguamento delle conoscenze e delle
capacità professionali nel settore del quale i destinatari dell'intervento
operano correntemente;
7)
corsi di perfezionamento, destinati all'approfondimento o al completamento di
una conoscenza specifica in determinati settori di attività.
L'individuazione
delle qualifiche, in attesa dei provvedimenti di cui all'art. 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, è effettuata assumendo come punto di riferimento gli
obiettivi della programmazione regionale, le indicazioni contenute negli
accordi sindacali vigenti e le classificazioni professionali adottate dai
competenti organi statali e comunitari.
Art.
3
Presentazione
delle proposte per il piano annuale delle attività di formazione professionale.
Gli
Enti delegati presentano alla Giunta regionale, entro i termini dalla stessa
stabiliti e comunque non oltre la scadenza prevista dall'art. 7, secondo comma
della legge, le proposte per il piano annuale delle attività di formazione
professionale. Le proposte indicano gli interventi da svolgersi nel successivo
anno formativo in ciascun ambito intercomunale, distinti nei seguenti gruppi:
a)
corsi direttamente organizzati e gestiti dagli Enti pubblici di cui agli artt.
5 e 8, primo comma, della legge;
b)
corsi da realizzare in regime di convenzione;
c)
corsi per i quali sia richiesto il riconoscimento, l'assenso o la presa d'atto
della Regione.
Le
proposte sono accompagnate da una relazione illustrativa degli obiettivi che si
intendono conseguire sulla base delle indicazioni contenute nel programma
pluriennale predisposto dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 della
legge.
Per
ciascuno dei corsi di cui alle lett. a) e b) del primo comma deve essere
fornita la documentazione e gli elementi di seguito elencati:
-
relazione illustrativa degli obiettivi, del comparto produttivo e del livello
di qualificazione;
-
i programmi e gli indirizzi didattici;
-
la tipologia e la durata;
-
il numero dei partecipanti previsti ed i requisiti di ammissione;
-
l'elenco del personale docente e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato già operante nel sistema formativo e il trattamento economico
previsto, nonché l'indicazione numerica del personale da impiegare ai sensi
degli artt. 17, primo e secondo comma e 18 della legge; per quest'ultimo
personale devono essere specificati altresì i titoli richiesti, le materie e le
ore di insegnamento per ciascun corso;
-
l'indicazione della località, delle strutture e degli ambienti in cui avrà
luogo l'attività formativa;
-
l'elenco delle attrezzature tecnico-didattiche di reparto ed individuali,
disponibili direttamente o in regime di convenzione;
-
la previsione di spesa, determinata sulla base delle indicazioni contenute
nell'art. 46.
L'acquisto
di attrezzature tecnico-didattiche a integrazione di quelle disponibili
comportante oneri rilevanti può essere proposto previa dimostrazione della
congruità della spesa rispetto agli obiettivi, alla durata e al numero degli
utenti dell'attività formativa.
Per
le iniziative formative di cui alla lett. c) del primo comma, oltre agli
elementi espressamente previsti dalla legge, deve essere specificato, per il
personale amministrativo e docente preposto ai corsi, il titolo di studio, gli
eventuali titoli di specializzazione, il tipo di rapporto ed il relativo
trattamento economico.
I
soggetti pubblici o privati abilitati alla presentazione di progetti di
formazione professionale da realizzare con il contributo o l'integrazione di
fondi comunitari o di fondi provenienti alla Regione ai sensi degli artt. 24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di norma sono tenuti, non oltre
tre mesi prima delle scadenze stabilite dalla normativa comunitaria, a
presentare agli Enti pubblici di cui agli artt. 5 e 8, primo comma della legge
e alla Giunta regionale le relative proposte con la seguente ulteriore
documentazione:
-
relazione illustrativa dei progetti aziendali cui è collegata l'iniziativa e
gli sbocchi occupazionali previsti;
-
verbale di accordo tra le parti sociali interessate, nel caso di lavoratori
dipendenti, per le proposte dirette al mantenimento dei posti di lavoro, al
conseguimento di più elevati livelli di professionalità, od a iniziative
finalizzate all'occupazione;
-
documentazione attestante la dichiarazione di crisi aziendale, per i progetti
connessi ad ipotesi di ristrutturazione o riconversione, predisposti ai sensi
della normativa vigente;
-
dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente o soggetto che
presenta la richiesta, attestante che per la stessa iniziativa non è stata
inoltrata altra domanda di contributo;
-
previsione di spesa, determinata sulla base dei costi reali, tenendo conto
delle categorie e voci di spesa di cui all'art. 46 e degli altri oneri connessi
alle iniziative in relazione alle specifiche esigenze delle stesse;
-
parere della commissione regionale per l'impiego;
-
dichiarazione relativa alle altre forme di intervento pubblico eventualmente
richieste o concesse;
-
il parere eventualmente già espresso da altre regioni, qualora il progetto
abbia interesse interregionale.
Su
tali proposte l'Ente responsabile, sentite le parti sociali, esprime il proprio
motivato parere.
La
stessa documentazione deve essere prodotta dagli Enti pubblici di cui agli
artt. 5 e 8 , primo comma della legge per le iniziative da gestire in forma
diretta o in regime di convenzione.
La
Giunta regionale, ove non ritenga sufficientemente chiare le finalità e le
motivazioni di una proposta formativa o non completa la documentazione presentata,
può richiedere al proponente ulteriori informazioni e chiarimenti e
l'integrazione della documentazione, fissando un termine ultimativo per
provvedere.
Art.
4
Contenuti
didattici.
Gli
ordinamenti e la progettazione didattica delle iniziative formative sono
predisposti ai sensi dell'art. 12 della legge, nel rispetto degli indirizzi
stabiliti dal programma pluriennale, nonché dai lineamenti per la
programmazione didattica approvati dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta.
Art.
5
Soggetti
preposti alla gestione del piano.
I
piani annuali e i programmi pluriennali di attività, approvati dal Consiglio
regionale sono attuati:
-
dall'Amministrazione regionale sia direttamente, sia, in collaborazione con
altri soggetti, in regime di convenzione;
-
dagli Enti destinatari della delega delle funzioni amministrative regionali,
sia direttamente dai medesimi, sia in regime di convenzione;
-
dagli altri Enti pubblici e soggetti inseriti nel piano annuale, quantunque non
destinatari di finanziamenti regionali.
Nei
successivi articoli gli Enti di cui agli artt. 5 e 8, primo comma della legge
vengono denominati «Ente responsabile» o «Enti responsabili».
Art.
6
Attività
gestite in regime di convenzione.
Per
le attività gestite in regime di convenzione, la Giunta regionale e gli Enti
responsabili provvedono, prima dell'inizio delle attività, alla stipula delle
convenzioni previste dalla legge, con le modalità indicate negli articoli
seguenti.
Art.
7
Convenzioni
con Università, Scuole statali, Enti regionali od altri Enti e Istituti
specializzati.
Le
convenzioni con l'Università, Scuole statali, Enti regionali od altri Enti e
Istituti specializzati devono indicare tra l'altro:
-
la finalità, l'oggetto, il periodo e la durata del rapporto instaurato;
-
il personale messo a disposizione da parte dell'Ente convenzionato;
-
i locali, le attrezzature tecnico-didattiche e i servizi idonei all'attuazione
delle iniziative;
-
le somme da corrispondere all'Ente convenzionato per il personale, per l'uso
dei locali, delle attrezzature tecnico-didattiche e dei servizi, nonché per il
materiale didattico, per i materiali di rapido consumo e per quant'altro
connesso all'attuazione della iniziativa formativa, nel rispetto dei parametri
di
finanziamento
determinati dal piano annuale;
-
le eventuali assicurazioni, indennità o rimborsi da corrispondere ai
partecipanti;
-
i termini e le modalità di rendicontazione;
-
la destinazione dei beni eventualmente prodotti.
Art.
8
Convenzioni
con imprese.
Le
convenzioni con imprese o loro consorzi possono essere stipulate per le
seguenti finalità:
a)
realizzazione di periodi di tirocinio, di stage o di specifiche esperienze
operative nell'ambito di attività formative basate sull'alternanza tra studio e
lavoro con contenuti preventivamente concordati e adeguati al livello di
professionalità da conseguire;
b)
realizzazione di interventi diretti alla creazione di manodopera qualificata,
con particolare riferimento alle attività artigianali di rilevante interesse
storico-artistico, culturale e tradizionale, da attuarsi in tutto o in parte
mediante esperienze di tirocinio pratico presso aziende artigiane;
c)
realizzazione di attività formative rivolte alla qualificazione o alla
specializzazione di lavoratori dipendenti o dirette all'acquisizione di
conoscenze utili all'elevazione della personalità o al miglioramento delle
qualità professionali, anche al fine di favorire il conseguimento dei titoli di
studio. Tali attività possono essere realizzate mediante l'alternanza
lavoro-studio, compiuta in orario di lavoro, nei limiti stabiliti dalle vigenti
normative;
d)
realizzazione di attività formative rivolte alla riqualificazione professionale
di lavoratori dipendenti in connessione con l'attuazione di processi di
riconversione o ristrutturazione aziendale;
e)
realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti, attuate di norma
con il metodo dell'alternanza, in conformità alle indicazioni contenute nei
lineamenti per la programmazione didattica di cui al precedente art. 4.
Le
convenzioni con imprese o loro consorzi, oltre agli elementi di cui
all'articolo precedente, devono indicare:
-
l'elenco dei partecipanti e le modalità di partecipazione degli stessi alle
attività formative da realizzarsi in azienda o fuori di essa;
-
il periodo di svolgimento, la durata e il numero delle ore destinate
all'attuazione degli interventi;
-
le somme da corrispondere ai partecipanti, alle imprese o alle aziende
artigiane, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma della legge;
-
l'utilizzazione delle strutture come veicolo formativo per l'eventuale
inserimento lavorativo di soggetti disabili o disadattati.
I
partecipanti, nell'effettuazione del tirocinio pratico, non possono essere
adibiti dall'azienda a mansioni direttamente produttive, se non per il tempo
strettamente necessario ad acquisire il livello di professionalità; deve essere
escluso, inoltre, ogni elemento che possa configurare un rapporto di lavoro
subordinato.
Ai
partecipanti e ai docenti deve essere garantita, altresì, l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, nonché una idonea copertura assicurativa per
gli eventuali danni che dovessero derivare agli impianti e alle attrezzature
messe a disposizione dall'azienda durante il periodo di tirocinio.
Per
le attività formative finalizzate a specifiche occasioni di impiego, la
convenzione deve prevedere espressamente l'impegno dell'azienda a garantire,
nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento o degli accordi
sindacali nazionali, la piena occupazione dei partecipanti ai corsi risultati qualificati
al termine del ciclo, le eventuali modalità di selezione degli idonei e gli
eventuali oneri da porsi a carico dell'azienda in caso di inosservanza degli
impegni assunti. In tal caso, le somme dovute per inadempienza agli obblighi
contrattuali sono versate alla Regione.
Nei
casi previsti al punto d) del primo comma, le relative convenzioni devono
evidenziare, tra l'altro, la provenienza dei finanziamenti occorrenti per la
copertura del corrispondente onere, nel rispetto delle vigenti normative statali
e comunitarie.
Art.
9
Convenzioni
con imprese artigiane.
Ai
fini della realizzazione di corsi di qualificazione professionale nel settore
dell'artigianato ed in particolare per quelli concernenti l'istituzione o il
mantenimento di manodopera qualificata nei mestieri di cui al D.P.R. 8 giugno
1964, n. 537 che, nell'ambito della Regione rivestono rilevante interesse
storico-artistico, culturale e tradizionale, i Comuni - ai sensi dell'art. 3,
primo comma, della legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 - procedono alla
individuazione delle botteghe, delle aziende e delle imprese idonee
all'effettuazione del tirocinio pratico, tenuto conto dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
b)
esercizio del mestiere per un periodo non inferiore a dieci anni, mediante la
diretta partecipazione all'attività lavorativa del titolare dell'impresa, dei
suoi familiari ovvero mediante l'impiego di manodopera qualificata;
c)
disponibilità di locali e attrezzature idonei all'attività formativa, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
d)
rispetto dei vigenti accordi sindacali nazionali.
Il
piano annuale della formazione professionale determina le risorse da destinarsi
alle finalità previste dal presente articolo.
Art.
10
Elenco
delle imprese artigiane idonee all'espletamento di attività formative.
La
Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli Comuni,
sentita la commissione dell'artigianato competente per territorio, istituisce
un elenco delle imprese artigiane idonee all'espletamento di attività
formative.
L'elenco
è soggetto ad aggiornamento annuale.
A
tal fine, entro il 31 ottobre, i Comuni, le Province e le Associazioni di
categoria effettivamente operanti nel territorio possono proporre alla Giunta
regionale, motivatamente, nuovi inserimenti o cancellazioni in ordine ai quali
la Giunta regionale, sentita la commissione dell'artigianato competente per
territorio, delibera entro il 31 dicembre.
Art.
11
Stipula
delle convenzioni.
L'iscrizione
nell'elenco delle imprese artigiane idonee all'espletamento di attività
formative costituisce requisito per la stipula delle convenzioni tra gli Enti
responsabili e le imprese artigiane.
Le
convenzioni devono indicare, in quanto compatibili con l'oggetto specifico
dell'attività formativa, gli elementi richiamati nel secondo comma del
precedente art. 8.
La
qualifica di bottega-scuola è attribuita all'impresa per il periodo di durata
della convenzione, ed il titolare, il socio o il dipendente che svolge
l'attività formativa acquisisce il titolo di maestro artigiano.
La
qualifica di bottega-scuola e il titolo di maestro artigiano sono annotati
nell'elenco di cui all'articolo precedente.
Art.
12
Convenzioni
con Enti privati di gestione.
Le
convenzioni con Enti, Associazioni e Centri privati di cui al terzo comma
dell'art. 8 della legge, sono stipulate tra la Giunta regionale, l'Ente
responsabile e l'Ente privato che concorre alla realizzazione della iniziativa
formativa sulla base delle indicazioni contenute nella convenzione-tipo
allegata al presente regolamento.
La
convenzione deve prevedere l'impegno, da parte dell'Ente privato convenzionato,
all'osservanza di tutte le norme di organizzazione gestione e amministrazione
disciplinate dal presente regolamento.
L'Ente
convenzionato deve assicurare che le prestazioni rese dal personale messo a
disposizione per la realizzazione dell'iniziativa formativa siano adeguate agli
obiettivi, ai programmi ed ai livelli di professionalità da conseguire.
Art.
13
Requisiti
di idoneità delle strutture e delle attrezzature.
In
attesa della definizione dei requisiti tecnici delle strutture e delle
attrezzature adibite alla formazione professionale, prevista dall'art. 18,
lett. l), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'idoneità delle attrezzature e
dei locali ove si realizzino anche parzialmente attività formative è accertata
da parte degli Enti responsabili, tenendo conto delle norme di sicurezza e di
igiene previste per le strutture scolastiche e per i luoghi di lavoro, in
considerazione delle finalità del corso e delle caratteristiche dell'utenza.
La
Giunta regionale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento dell'elenco
delle sedi permanenti e temporanee idonee allo svolgimento delle attività formative,
riconosciute tali sulla base degli accertamenti di cui al precedente comma,
nonché alla verifica della adeguatezza dei locali e delle
attrezzature
tecnico-didattiche di reparto agli obiettivi formativi previsti e al numero
degli utenti.
L'elenco
indica, altresì, le strutture scolastiche pubbliche e private potenzialmente
utilizzabili per le esigenze del sistema formativo regionale.
Qualora
per l'espletamento delle attività formative fosse necessario ricorrere all'uso
di locali o attrezzature diversi da quelli inizialmente previsti, il soggetto
interessato è tenuto a darne comunicazione alla Regione per la necessaria
autorizzazione.
Prima
di procedere all'approvazione di una proposta formativa la Regione può disporre
accertamenti sull'idoneità delle sedi proposte, chiedere chiarimenti o
modifiche.
Art.
14
Rilevazione
dei dati per la programmazione delle attività.
Gli
Enti responsabili forniscono alla Giunta regionale e agli Uffici pubblici
interessati ogni utile notizia sulle attività formative che si realizzano
annualmente nell'ambito territoriale di competenza e provvedono entro il 31
dicembre ad accertare lo stato occupazionale degli utenti qualificati nell'anno
formativo precedente.
Tali
dati, unitamente ad ogni altro elemento disponibile in sede locale, devono
essere raccolti e verificati a cura delle Associazioni intercomunali in
raccordo con il sistema informativo regionale e le esigenze della
programmazione.
TITOLO
II
Disciplina
degli aspetti gestionali
Art.
15
Domande
di ammissione.
Le
domande di ammissione ai singoli corsi devono essere presentate all'Ente
responsabile o al soggetto convenzionato, ove sussista, nei termini stabiliti
mediante pubblici avvisi. Copia delle domande deve essere comunque inviata
all'Ente responsabile.
L'ammissione
ai corsi è subordinata di norma al possesso dei seguenti requisiti:
-
assolvimento dell'obbligo scolastico o proscioglimento dallo stesso nei casi
previsti dalla legge e possesso dei necessari titoli di studio, ove richiesti;
-
stato di disoccupazione ed iscrizione nelle liste di collocamento, per i corsi
di formazione di base e di qualificazione e per i corsi finalizzati
all'occupazione.
L'ammissione
alle fasi successive di cicli formativi impostati su base modulare di durata
pluriennale o ai corsi di specializzazione, riqualificazione, aggiornamento o
perfezionamento è consentita nei casi in cui l'interessato abbia frequentato e
superato regolarmente le fasi propedeutiche previste nei programmi didattici o
sia in possesso di precedenti esperienze di studio o di lavoro, opportunamente
valutate dal Collegio dei docenti di cui all'art. 38.
Si
può derogare ai requisiti di cui al secondo comma nelle altre iniziative
formative disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, con riferimento
in particolare agli interventi effettuati a fini di educazione permanente, o
disciplinati dalle norme comunitarie, ovvero per i corsi agricoli e nei casi
previsti dall'art. 2, lett. f) e g) della legge.
Le
domande presentate da soggetti in stato di disoccupazione, che intendono
partecipare a iniziative finalizzate all'occupazione, devono essere corredate
dal certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, dal certificato di
residenza, dal titolo di studio posseduto e dalla documentazione atta a
dimostrare il possesso degli altri eventuali requisiti previsti per
l'ammissione ai corsi.
Per
i minori la domanda di ammissione deve essere firmata da chi eserciti la
potestà o la tutela.
Eventuali
domande presentate oltre i termini stabiliti e comunque prima dell'espletamento
del venticinque per cento delle ore previste sono accolte con riserva e
l'ammissione è effettuata in base all'ordine di presentazione, in relazione ad
eventuali posti resisi disponibili.
Nelle
iniziative formative programmate sulla base di precisi accordi con aziende per
l'assunzione di personale alla fine del ciclo formativo, le iscrizioni ai corsi
hanno luogo nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento.
Art.
16
Ammissione
ai corsi.
Il
numero dei partecipanti da ammettere alle singole iniziative formative è
commisurato al tipo di corso, alle sue finalità, alla sostanziale capacità
ricettiva delle strutture ed alla consistenza delle attrezzature
tecnico-didattiche disponibili.
Di
regola il numero dei partecipanti da ammettere ai corsi di prima formazione o
ai corsi di qualificazione professionale è di 15 unità. È consentita l'apertura
di corsi con un numero inferiore per le iniziative finalizzate alla immediata
occupazione.
Qualora
durante lo svolgimento dell'iniziativa la media delle frequenze sia inferiore
al cinquanta per cento delle unità inizialmente ammesse, l'Ente responsabile
formula adeguate e motivate proposte alla Giunta regionale che decide in ordine
all'eventuale sospensione, proseguimento o chiusura dell'attività o alla aggregazione
degli interessati ad analoghe iniziative.
Il
venti per cento dei posti disponibili delle singole iniziative formative è
riservato di norma a soggetti disabili o disadattati che, sulla base degli
accertamenti all'uopo disposti d'intesa anche con l'Unità sanitaria locale,
possono conseguire livelli di professionalizzazione tali da favorire la loro
socializzazione e un adeguato impiego in attività lavorative.
In
tal caso può essere previsto l'impiego di personale docente a sostegno di
quello preposto ai corsi.
Art.
17
Selezione
delle domande.
Qualora
le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili, l'Ente
responsabile, sentito il Comitato di controllo sociale di cui al successivo
art. 36, predispone con la partecipazione del soggetto convenzionato, ove
sussista, una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
-
situazione economica e familiare opportunamente documentate, per le iniziative
formative finalizzate all'occupazione;
-
titoli professionali ed eventuali preferenze espresse dagli interessati.
A
parità di condizioni, si tiene conto della residenza nella località di
svolgimento dell'iniziativa.
Per
iniziativa di carattere particolare, possono essere stabiliti ulteriori criteri
di selezione.
Sulla
base della graduatoria di cui al primo comma, può essere disposta l'ammissione
di un congruo numero di uditori, tenuto conto delle finalità del corso, della
capacità ricettiva delle strutture disponibili, ferma restando la dotazione
organica del personale prevista per l'attuazione dell'iniziativa.
L'ammissione
in qualità di uditore è consentita previa acquisizione di una dichiarazione
liberatoria che esonera l'Ente interessato da ogni responsabilità derivante
dalla partecipazione ai corsi.
Gli
uditori che abbiano regolarmente frequentato possono essere ammessi ai corsi in
sostituzione di soggetti dimissionari o non più frequentanti e acquisiscono a
pieno titolo i relativi diritti dalla data della sostituzione medesima.
Non
è consentita l'ammissione in qualità di uditore nei corsi finalizzati
all'immediata occupazione e nei corsi di riqualificazione connessi a processi
di riconversione o ristrutturazione aziendale.
Art.
18
Ammissione
di cittadini stranieri.
L'ammissione
ai corsi di cittadini stranieri è consentita nei limiti previsti dalla
normativa nazionale e dagli accordi internazionali vigenti.
Il
Collegio dei docenti provvede ad accertare in via preliminare che i cittadini
stranieri interessati siano in possesso di un sufficiente livello di conoscenza
della lingua italiana e di una preparazione di base adeguata al livello del
corso cui intendono partecipare.
In
caso di corsi che prevedano particolari titoli di accesso, lo studente
straniero deve presentare la documentazione dei titoli conseguiti nel paese di
origine.
Qualora
lo studente straniero non sia in condizione di presentare tempestivamente la
prescritta documentazione, l'iscrizione al corso è disposta con riserva, fermo
restando l'obbligo da parte dell'interessato di produrre tale documentazione
nei termini fissati.
Qualora
l'iscrizione al corso avvenga a numero chiuso o comunque vi sia eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili, si segue nell'ammissione il seguente
ordine di priorità:
-
cittadini italiani e degli altri paesi della CEE;
-
cittadini di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico;
-
cittadini di altri paesi.
Analogo
ordine di priorità è seguito nell'ammissione di cittadini stranieri ai corsi
con sbocchi occupazionali predeterminati.
Si
può derogare ai criteri di priorità sopra esposti qualora la frequenza di
cittadini stranieri avvenga nell'ambito di particolari iniziative di
cooperazione internazionale.
Art.
19
Dimissioni
o ritiro dai corsi.
I
partecipanti assenti senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore
a 15 lezioni consecutive nei corsi di durata annuale, sono considerati ritirati
dal corso dal primo giorno di assenza.
Negli
altri casi il periodo minimo di assenza da prendere in considerazione allo
stesso fine è valutato dall'Ente responsabile, in relazione alla durata ed alla
tipologia del corso.
Art.
20
Indennità
e servizi a favore dei partecipanti alle iniziative formative.
I
servizi previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 77, possono
essere assicurati in forma diretta ovvero mediante la corresponsione di
indennità.
L'indennità
di trasporto è corrisposta ai partecipanti residenti in località diversa da
quella in cui si svolge l'iniziativa formativa, sulla base della percorrenza
effettiva e delle tariffe vigenti per l'uso del mezzo pubblico più idoneo.
L'entità
del rimborso da attribuire in specifici casi in cui il mezzo pubblico non sia
utilizzabile è stabilita dalla Giunta regionale, nei limiti del finanziamento
previsto dal piano annuale.
L'indennità
di mensa è corrisposta ai partecipanti residenti in località diversa da quella
in cui si svolge l'iniziativa formativa qualora l'orario delle attività
prosegua anche in ore pomeridiane.
L'indennità
di frequenza può essere corrisposta nel periodo di svolgimento del tirocinio
pratico, nelle iniziative formative basate sul metodo dell'alternanza
studio-lavoro e negli altri casi stabiliti dal piano annuale. Tale indennità
non è cumulabile con quella di integrazione salariale prevista dalle norme
vigenti.
L'indennità
di frequenza può avere natura compensativa qualora i partecipanti
all'iniziativa subiscano riduzioni nella retribuzione in relazione ad esigenze
formative basate sul part-time.
Ai
partecipanti in condizioni disagiate che per assicurare la frequenza
all'iniziativa formativa sono costretti a risiedere fuori della località di
abituale dimora, può essere riconosciuta, nell'ambito dei finanziamenti
previsti, una indennità per le spese di alloggio e di mantenimento.
Le
condizioni di disagio sono accertate dall'Ente responsabile tenendo conto, tra
l'altro, della misura del reddito familiare, della distanza dalla sede del
corso e di ogni altro elemento che può concorrere all'accertamento di dette
condizioni.
Art.
21
Coperture
assicurative.
Gli
Enti responsabili provvedono all'assicurazione dei partecipanti e dei docenti
contro gli infortuni che possono verificarsi nello svolgimento delle attività
corsuali e delle altre attività connesse, nel rispetto delle vigenti normative.
Analoga
copertura assicurativa deve essere data contro gli eventuali danni che
dovessero derivare agli impianti, alle attrezzature e ai beni impiegati per le
attività formative attuate direttamente o presso altri Enti pubblici o aziende
private durante l'effettuazione di stage o nei periodi di tirocinio pratico.
Art.
22
Inizio
delle attività formative.
L'attività
formativa si svolge normalmente dal 15 settembre al 30 giugno dell'anno
successivo, salve le diverse determinazioni adottate dal Consiglio regionale
all'atto dell'approvazione del piano e le particolari disposizioni previste
dalle norme comunitarie vigenti.
La
data di inizio dei corsi deve comunque essere compatibile con la loro
realizzabilità entro l'arco di validità del piano annuale.
Il
mancato inizio delle attività di durata annuale entro i termini previsti
comporta la revoca automatica del corso e del relativo finanziamento.
La
Giunta regionale può disporre la concessione di una proroga dei termini, sempre
che sia garantita la conclusione dell'iniziativa entro l'arco di validità del
piano annuale e il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi previsti.
Art.
23
Adempimenti
connessi con l'inizio dell'attività formativa.
Gli
Enti responsabili devono trasmettere alla Giunta regionale, entro 15 giorni
dall'inizio dell'attività, per ciascuna iniziativa formativa gestita in forma
diretta, i seguenti elementi:
a)
data effettiva di inizio;
b)
elenco nominativo degli iscritti, con l'indicazione dei dati anagrafici e del
titolo di studio; per i corsi di formazione di base o di qualificazione e per i
corsi finalizzati all'occupazione, copia dell'elenco deve essere inviata agli
uffici del lavoro e agli Enti previdenziali, assistenziali o assicurativi per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
c)
orario settimanale delle lezioni;
d)
elenco definitivo del personale insegnante preposto ai singoli corsi, con
l'indicazione dei dati anagrafici, del titolo di studio, delle materie di
insegnamento e dell'incarico giornaliero e settimanale di lezione, nonché del
trattamento economico lordo e netto attribuito a ciascuna unità, distinto per
voci di stipendio;
e)
dichiarazione sull'avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento dei soggetti
interessati ai corsi di qualificazione;
f)
dichiarazione sull'avvenuta assicurazione dei partecipanti ai corsi e dei
docenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
g)
dichiarazione attestante che le strutture e le attrezzature sono rispondenti ai
requisiti di idoneità richiamati all'art. 13.
Oltre
ai dati in precedenza elencati, gli Enti responsabili devono indicare, altresì,
la Banca tesoriera presso la quale devono essere accreditati i fondi regionali.
Per
le iniziative di carattere particolare può essere prevista una ulteriore
specifica documentazione.
I
soggetti convenzionati, entro i termini indicati nel primo comma, devono
comunicare alla Giunta regionale e all'Ente responsabile, oltre agli elementi
di cui allo stesso comma, i seguenti ulteriori dati:
-
il nominativo e i dati anagrafici del legale rappresentante;
-
il numero di codice fiscale o della partita IVA dell'Ente;
-
gli estremi del conto corrente postale o bancario sul quale devono essere
accreditati i fondi;
-
tutti gli altri elementi stabiliti nella convenzione.
Gli
Enti responsabili e i soggetti convenzionati sono tenuti a comunicare ogni
variazione in ordine agli elementi di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g)
del primo comma.
Art.
24
Registri
del corso.
Per
ogni corso deve essere tenuto un apposito registro nel quale gli insegnanti
appongono la propria firma, indicando giornalmente:
-
le assenze;
-
la data e l'orario delle lezioni;
-
l'argomento trattato;
-
le valutazioni e i giudizi riguardanti i singoli partecipanti per i corsi
previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge.
I
dati contenuti nei registri del corso sono presi a base per la corresponsione
delle eventuali provvidenze ai partecipanti; in tal caso gli interessati
appongono giornalmente la propria firma di presenza.
Sono
considerate assenze giustificate quelle derivanti da malattia o da altri gravi
motivi.
La
tenuta dei registri è curata dai docenti e dall'Ente responsabile che provvede,
altresì, alla loro vidimazione prima dell'inizio dell'attività.
Art.
25
Scritture
contabili.
I
soggetti che gestiscono le iniziative formative finanziate dalla Regione hanno
l'obbligo della tenuta dei libri contabili secondo i criteri di massima
sottoriportati.
I
registri contabili sono quelli di cassa generale, di carico e scarico del
materiale di rapido consumo e quello di inventario.
Sul
registro di cassa generale devono essere riportate in ordine cronologico le
entrate e le uscite, con la indicazione in singole colonne delle diverse voci
giustificative, raggruppate per titoli di spesa.
Sul
registro di carico e scarico deve essere indicato per voci merceologiche, ove
possibile raggruppate in modo omogeneo, il materiale di rapido consumo
acquistato e distribuito ai partecipanti per le esigenze dei corsi.
Possono
essere utilizzati, inoltre, schedari, bollettari di consegna e degli ordinativi
di acquisto e simili.
I
beni prodotti durante lo svolgimento dei corsi devono essere inventariati in
apposito registro, con l'indicazione del corso dal quale provengono, dell'anno
formativo cui si riferiscono e della loro destinazione o collocazione.
I
registri contabili devono essere preventivamente vidimati dall'Ente
responsabile.
I
registri di inventario dei beni acquistati o prodotti con fondi regionali
devono essere preventivamente vidimati dalla Giunta regionale.
La
contabilità relativa all'attività formativa deve essere tenuta distinta da
quella concernente altre attività.
Art.
26
Sospensione
dell'attività.
L'eventuale
sospensione dell'attività determinata da cause diverse da quelle indicate
all'art. 16, deve essere immediatamente comunicata alla Giunta regionale per le
conseguenti determinazioni, con la specificazione dei motivi e della sua
prevedibile durata.
Art.
27
Variazioni
al piano annuale.
Le
eventuali proposte di variazione al piano annuale devono essere presentate alla
Giunta regionale entro il 31 dicembre, e devono essere opportunamente motivate
e documentate.
La
deroga al termine di cui al primo comma è consentita solo in caso di iniziative
finalizzate all'immediata occupazione o collegate a processi di mobilità,
purché realizzabili entro l'arco di validità dell'anno formativo.
Le
variazioni approvate dal Consiglio regionale determinano l'automatico
adeguamento della convenzione già stipulata tra i medesimi contraenti. Le
conseguenti modifiche dell'assetto organizzativo e delle condizioni
contrattuali devono essere comunicate alla Giunta regionale a mezzo lettera
raccomandata.
Art.
28
Prove
finali.
Al
termine dei corsi di cui all'art. 14, secondo comma della legge, le conoscenze
e le capacità professionali acquisite da ciascun partecipante vengono accertate
mediante l'effettuazione di prove finali.
Alle
prove finali sono ammessi i partecipanti ai corsi che hanno frequentato almeno
il settantacinque per cento delle ore complessive di lezione previste, salvo
casi eccezionali, debitamente motivati e approvati
dalla
commissione di cui all'art. 29, su proposta del Collegio dei docenti di cui
all'art. 38.
Le
prove d'esame sono svolte di norma durante l'ultima settimana del corso; le ore
utilizzate per lo svolgimento delle prove sono computate nella durata
complessiva del corso.
Il
passaggio da una fase all'altra dello stesso ciclo formativo è disposto dal
Collegio dei docenti, che predispone un verbale contenente un giudizio globale
sul livello di preparazione e sui risultati conseguiti dai singoli
partecipanti.
L'eventuale
esclusione di un partecipante dalla fase successiva dello stesso ciclo
formativo deve essere debitamente motivata.
Per
le altre iniziative formative, la prova finale di cui ai commi precedenti
consiste in un colloquio sull'attività svolta tendente ad accertare il grado
complessivo di preparazione conseguito dai partecipanti ai corsi.
Art.
29
Commissioni
esaminatrici.
L'Ente
responsabile, almeno sessanta giorni prima della conclusione dell'attività,
chiede ai soggetti indicati nell'art. 30 di comunicare alla Giunta regionale i
propri rappresentanti alle prove finali.
Lo
stesso Ente comunica, altresì, alla Giunta regionale i nominativi del proprio
rappresentante e di quello del personale docente, ove previsto, specificando,
per ciascun corso la data, l'orario e la sede delle prove.
La
Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute, nomina la
commissione esaminatrice, dandone comunicazione agli interessati e all'Ente
responsabile.
La
designazione dei propri rappresentanti da parte dei soggetti di cui al primo
comma deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento delle prove finali.
La
commissione si intende validamente costituita con la presenza del
rappresentante della Regione, dell'Ente responsabile o del soggetto
convenzionato e dell'esperto designato dalle Amministrazioni periferiche dello
Stato.
Per
i corsi brevi, la data di conclusione deve essere segnalata con la
comunicazione di inizio, unitamente agli altri elementi previsti nei comma
precedenti.
Art.
30
Composizione
delle commissioni esaminatrici.
Le
commissioni esaminatrici per i corsi di qualificazione, riqualificazione e
specializzazione sono composte come segue:
-
un rappresentante della Regione con funzioni di presidente;
-
un rappresentante dell'Ente responsabile;
-
un rappresentante del soggetto convenzionato, ove sussista;
-
un esperto designato dal Ministero della pubblica istruzione;
-
un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
-
un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
autonomi o di categoria maggiormente rappresentative;
-
un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
-
un rappresentante degli insegnanti designato dal Collegio dei docenti.
Le
commissioni esaminatrici per i corsi diretti al conseguimento di titoli
abilitanti all'esercizio di attività o professioni disciplinate da leggi
statali sono costituite nel rispetto della normativa vigente in materia.
Le
commissioni esaminatrici possono essere integrate, ove necessario, da esperti
in specifiche discipline.
Il
colloquio finale di cui all'art. 28, ultimo comma, si svolge di fronte ad una
commissione composta nel modo seguente:
-
un rappresentante della Regione con funzioni di presidente;
-
un rappresentante dell'Ente responsabile;
-
un rappresentante del soggetto convenzionato, ove sussista;
-
un rappresentante degli insegnanti, designato dal Collegio dei docenti.
I
corsi a carattere seminariale si concludono con la partecipazione di un
rappresentante della Regione.
Le
commissioni esaminatrici per i corsi riconosciuti e non finanziati sono
costituite secondo le modalità e con la composizione indicata al quarto comma.
Per
i corsi previsti dagli artt. 10 e 11 della legge, le prove finali hanno luogo
di fronte ad una commissione nominata dalla Giunta regionale della quale fanno
parte, oltre al rappresentante della Regione in qualità di presidente, i
rappresentanti dell'Ente responsabile, dell'Ente o soggetto organizzatore e del
personale docente.
Gli
adempimenti previsti per la nomina delle commissioni di cui ai due comma
precedenti ed i relativi oneri fanno carico all'Ente o soggetto interessato.
Art.
31
Svolgimento
delle prove finali.
La
commissione esaminatrice, nella data di insediamento stabilita dalla Giunta
regionale, si riunisce in via preliminare presso la sede del corso allo scopo
di definire le modalità di svolgimento delle prove finali.
Nel
giorno stabilito per ciascuna prova la commissione formula tre proposte di
elaborato tra le quali viene sorteggiata la prova da svolgere.
Le
prove finali consistono in una prova scritta o pratica e in un colloquio e non
possono avere di norma una durata complessiva superiore a tre giorni.
Le
prove sono individuali, anche quando consistono in attività di gruppo,
dovendosi in ogni caso valutare l'apporto del singolo all'attività complessiva
e i risultati conseguiti.
La
commissione esprime un giudizio individuale sulla base dei risultati delle
singole prove.
Entro
venti giorni dall'effettuazione delle prove finali, gli Enti responsabili devono
trasmettere alla Giunta regionale la seguente documentazione:
-
verbale d'esame, recante le indicazioni contenute nel modello allegato al
presente regolamento;
-
verbale del colloquio finale, nei casi previsti;
-
relazione conclusiva, in duplice copia, da cui sia possibile desumere il
programma didattico svolto e i risultati conseguiti a livello collettivo ed
individuale.
Art.
32
Gettoni
di presenza.
Gli
Enti responsabili o i soggetti convenzionati provvedono all'erogazione del
gettone di presenza dovuto ai componenti delle commissioni esaminatrici.
L'entità
del gettone di presenza è determinata dal piano annuale di attività.
La
partecipazione a più commissioni nella stessa giornata e nella stessa sede dà
diritto all'assegnazione di un unico gettone.
Ai
componenti le commissioni provenienti da una località diversa da quella di
esame può essere riconosciuta un'indennità chilometrica, nella misura prevista
per il personale regionale.
Le
somme erogate sono ammesse a discarico nel rendiconto finale di spesa, al quale
deve essere allegato un elenco dei percipienti con la indicazione delle somme
attribuite, nonché la documentazione attestante le effettive presenze di
ciascun componente la commissione.
Art.
33
Attestati
di qualifica, di specializzazione e di abilitazione.
La
Giunta regionale, sulla base degli elementi contenuti nei verbali d'esame,
provvede al rilascio degli attestati, in conformità alla normativa vigente.
Art.
34
Attestato
di frequenza.
Ai
partecipanti a corsi brevi o seminariali di aggiornamento o perfezionamento
autorizzati o riconosciuti dalla Regione viene rilasciato da parte dell'Ente
responsabile un attestato di frequenza sulla base delle risultanze dei verbali
di fine corso.
L'attestato
deve indicare la denominazione dell'Ente responsabile, l'anno formativo di
riferimento, le caratteristiche, la durata e la sede di svolgimento del corso,
nonché il periodo di effettiva frequenza da parte dell'interessato.
Art.
35
Gestione
dei corsi liberi, dei corsi riconosciuti e dei corsi attuati con l'assenso
della Regione.
I
soggetti che gestiscono corsi liberi, corsi riconosciuti o corsi attuati con
l'assenso della Regione, entro i termini di cui all'art. 23, comunicano agli
Enti responsabili e alla Giunta regionale i dati di cui al primo comma, lett.
a), b), c), d) ed f) dello stesso articolo e le loro eventuali variazioni,
specificando altresì le presenze dei partecipanti per ciascuna fascia oraria.
Di
regola, il numero dei partecipanti da ammettere ai corsi è di quindici unità.
L'ammissione
alle prove finali avviene con le modalità indicate nel presente regolamento.
La
vidimazione dei registri di corso è effettuata dall'Ente responsabile entro i
termini richiamati al primo comma.
TITOLO
III
Gestione
sociale dell'attività formativa
Art.
36
Comitato
di contratto sociale.
Gli
Enti responsabili che realizzano attività di formazione professionale in forma
diretta o in regime di convenzione garantiscono la corretta gestione delle
attività formative attraverso un Comitato di controllo sociale.
Qualora
uno stesso Ente sia responsabile dell'attuazione di più iniziative formative,
può costituire un unico Comitato.
Il
Comitato assicura la partecipazione democratica delle forze sociali e delle
istituzioni locali all'organizzazione e al coordinamento degli interventi
formativi, con riferimento alla realtà occupazionale, professionale e
produttiva nel territorio interessato.
Del
Comitato fanno parte, oltre alle componenti previste dall'art. 16, primo comma
della legge, i seguenti soggetti:
a)
un rappresentante dei genitori dei partecipanti che non hanno compiuto il
diciottesimo anno di età, eletto dai genitori interessati;
b)
un rappresentante dell'eventuale soggetto convenzionato.
Per
la costituzione e il funzionamento del Comitato nella fase di avvio è sufficiente
la presenza dei rappresentanti dell'Ente responsabile, delle forze sociali e
culturali individuate dall'Ente responsabile stesso, nonché dell'eventuale
soggetto convenzionato.
Il
Comitato è presieduto da uno dei suoi componenti, eletto in occasione della
prima seduta e rimane in carica per la durata dell'attività formativa cui è
preposto.
Dei
lavori del Comitato viene redatto processo verbale; gli atti sono pubblici.
Ai
componenti il Comitato può essere corrisposto per ciascuna seduta un gettone di
presenza onnicomprensivo in misura non superiore a quella stabilita per i
membri delle commissioni esaminatrici.
Art.
37
Attribuzioni
del Comitato di controllo sociale.
Il
Comitato di controllo sociale, nello svolgimento delle attribuzioni, fissate dalla
legge, provvede in particolare a:
-
elaborare ed approvare un regolamento per il proprio funzionamento;
-
individuare le modalità e i criteri per l'ammissione dei partecipanti ai corsi;
-
predisporre l'orario delle lezioni e delle altre attività;
-
formulare proposte per la programmazione didattica, sulla base delle
indicazioni del Collegio dei docenti;
-
predisporre il programma di eventuali iniziative dirette al miglioramento o al
completamento delle attività formative;
-
vigilare sulla regolarità dello svolgimento dei corsi, delle frequenze e
dell'andamento delle attività formative;
-
verificare la rispondenza dell'attività formativa ai contenuti delle
convenzioni;
-
individuare e proporre le modalità di utilizzazione delle strutture e dei
servizi sociali a favore dei partecipanti ai corsi;
-
promuovere le relazioni e lo scambio di esperienze con il mondo della scuola e
del lavoro;
-
predisporre il programma di spesa e le eventuali variazioni da proporre
all'Ente responsabile per la realizzazione delle attività formative;
-
promuovere iniziative di rilevazione statistica sull'andamento degli
interventi, in raccordo con il sistema informativo regionale e le esigenze
della programmazione;
-
inviare all'Ente responsabile, al termine dell'anno formativo, una relazione
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
-
svolgere le altre eventuali funzioni ad esso attribuite dall'Ente responsabile.
Art.
38
Collegio
dei docenti.
L'Ente
responsabile, al fine di assicurare la necessaria collegialità e interdisciplinarietà
nella progettazione ed attuazione delle attività formative, istituisce il
Collegio dei docenti.
Il
Collegio dei docenti può essere articolato in commissioni per settore di
attività o per specifici progetti.
Il
Collegio dei docenti formula proposte al Comitato di controllo sociale su tutte
le materie di competenza di quest'ultimo e in particolare:
-
sui profili professionali e sulla progettazione didattica;
-
sull'aggiornamento dei docenti e sulle iniziative di sperimentazione didattica.
Inoltre
il Collegio dei docenti ha il compito di:
-
formulare proposte sul funzionamento didattico dei corsi, al fine di adeguare i
programmi di insegnamento alle specifiche finalità delle iniziative e di
favorire il coordinamento interdisciplinare;
-
valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica,
proponendo, ove necessario, gli opportuni adeguamenti;
-
provvedere alla scelta dei libri di testo, dei sussidi didattici e degli
strumenti audiovisivi;
-
designare i propri rappresentanti nelle commissioni esaminatrici e nel Comitato
di controllo sociale;
-
provvedere all'espletamento dei compiti ad esso affidati dal presente
regolamento e dal Comitato di controllo sociale.
Il
Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno formativo e nella
prima seduta elegge nel suo seno il presidente e il segretario.
Il
Collegio si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti.
Per
ogni seduta del Collegio deve essere redatto processo verbale.
Art.
39
Assemblea
dei partecipanti ai corsi.
I
partecipanti a ciascun corso hanno diritto di riunirsi in assemblea, anche
congiuntamente ai partecipanti ad altri corsi gestiti dal medesimo Comitato di
controllo sociale, allo scopo di esprimersi collegialmente su problemi
organizzativi e didattici attinenti la propria formazione e formulare proposte
al Comitato stesso.
L'assemblea
può altresì essere convocata su iniziativa del Comitato di controllo sociale o
del Collegio dei docenti; può riunirsi in via ordinaria per non più di tre ore
al mese e, nel caso di esaurimento delle suddette ore, in via straordinaria su
autorizzazione del Comitato di controllo sociale.
Le
ore non utilizzate nel mese non possono essere cumulate con quelle del mese
successivo.
TITOLO
IV
Personale
impiegato nel sistema formativo regionale
Art.
40
Graduatoria
regionale del personale a tempo indeterminato.
La
graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato è articolata per fasce professionali
per il personale amministrativo e per settori di insegnamento per il personale
docente; è ammesso il passaggio da un settore all'altro della graduatoria a
seguito dello svolgimento di nuove mansioni, del conseguimento del titolo di
studio attinente o della frequenza a corsi di aggiornamento o di
riqualificazione.
La
Giunta regionale provvede all'accertamento ed alla verifica della
documentazione prodotta dai titolari del rapporto di lavoro e approva la
graduatoria entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei requisiti stabiliti
dalla Giunta stessa, dei criteri di valutazione proposti dalla commissione
prevista dall'articolo 20 della legge e nel rispetto degli accordi sindacali
nazionali vigenti. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Non
è consentita l'inclusione contemporanea in più settori della stessa
graduatoria.
La
Giunta regionale decide sugli eventuali ricorsi ed assume le determinazioni
finali, sentita la commissione di cui al secondo comma.
L'aggiornamento
della graduatoria avviene a domanda degli interessati, da presentare alla
Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
La
Giunta regionale prima dell'inizio dell'anno formativo, predispone, sentita la
commissione di cui al secondo comma, un piano complessivo di utilizzazione del
personale inserito nella graduatoria a tempo indeterminato interessato a
processi di mobilità.
In
sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta regionale
provvede all'approvazione della graduatoria del personale a tempo indeterminato
per l'anno formativo 1982/1983, sulla base dei criteri seguiti prima
dell'entrata in vigore del regolamento stesso e degli accordi sindacali
nazionali vigenti.
Art.
41
Graduatoria
regionale del personale a tempo determinato.
La
graduatoria regionale degli operatori della formazione professionale con
rapporto di lavoro a tempo determinato è articolata per fasce professionali per
il personale amministrativo e per settori di insegnamento per il personale
docente, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali nazionali vigenti.
La
Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, all'aggiornamento
della graduatoria del personale a tempo determinato, sulla base dei requisiti
stabiliti dalla Giunta stessa, dei criteri di valutazione proposti dalla
Commissione prevista dall'articolo 20 della legge e nel rispetto degli accordi
sindacali di cui al primo comma, tenuto conto, altresì, delle esigenze connesse
all'attuazione dei piani annuali e dei programmi pluriennali e delle attività
svolte nel precedente anno formativo.
Gli
operatori che nell'anno formativo precedente hanno maturato il diritto
all'inserimento nella graduatoria devono far pervenire alla Giunta regionale la
relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.
E'
ammesso il passaggio a domanda da un settore all'altro della stessa graduatoria
a seguito dello svolgimento di nuove mansioni, del conseguimento del titolo di
studio attinente o della partecipazione a corsi di aggiornamento o di
riqualificazione.
In
sede di prima applicazione del presente regolamento, la Giunta regionale
provvede, mediante pubblico avviso, sulla base dei criteri seguiti prima
dell'entrata in vigore dello stesso regolamento e degli accordi nazionali
vigenti, all'approvazione della graduatoria del personale a tempo determinato
per l'anno formativo 1982/1983.
Art.
42
Graduatorie
comprensoriali.
Gli
Enti delegati di cui al primo comma dell'art. 5 della legge all'inizio
dell'anno formativo istituiscono mediante pubblici avvisi una graduatoria degli
aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato in relazione
a supplenze o sostituzioni di personale in servizio o, in caso di esaurimento
delle graduatorie regionali, per far fronte alle esigenze connesse alla
realizzazione dei corsi previsti nel piano annuale.
La
Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della legge,
provvede a fornire agli Enti delegati le indicazioni per la compilazione delle
graduatorie comprensoriali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 41 e
delle effettive esigenze dei singoli comprensori.
Art.
43
Trattamento
economico del personale a tempo determinato
La
quota oraria da corrispondere al personale assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato e con un orario inferiore alle ore settimanali previste dagli
accordi sindacali nazionali vigenti per gli operatori a tempo indeterminato, è
calcolata secondo la seguente formula:
S + iQ=n
dove
Q = quota oraria; S = stipendio base mensile; i = indennità di contingenza; n =
ore mensili di servizio previste per il personale a tempo indeterminato.
Al
personale con contratto a termine non possono essere assegnate ore a
disposizione, qualora l'orario di lavoro sia inferiore alle sei ore
settimanali.
Art.
44
Prestazioni
professionali.
Per
iniziative che richiedano un apporto di elevato contenuto tecnico-scientifico
professionale o culturale, è possibile avvalersi, mediante rapporto di
prestazione professionale di:
a)
esperti in specifiche discipline anche a livello universitario o liberi professionisti;
b)
funzionari dipendenti mediante convenzione con l'Ente di appartenenza;
c)
lavoratori autonomi artigiani o imprenditori.
I
compensi sono determinati tenuto conto delle tariffe professionali o di
categoria vigenti ovvero del trattamento economico globale in godimento presso
l'Ente di appartenenza, rapportato alla durata oraria delle prestazioni.
Le
eventuali indennità di trasferta o i rimborsi dovuti nel caso di prestazioni
effettuate fuori della sede di abituale attività sono commisurate agli importi
stabiliti per la categoria o per l'Ente di appartenenza.
L'entità
dei compensi dovuti ad esperti particolarmente qualificati impiegati in
iniziative formative di elevato livello professionale è determinata dalla
Giunta regionale.
Art.
45
Personale
messo a disposizione.
L'Ente
convenzionato rimane titolare a tutti gli effetti giuridici dei rapporti di
lavoro instaurati con il personale messo a disposizione dei soggetti
interessati per le esigenze del sistema formativo.
TITOLO
V
Erogazione
e gestione dei fondi
Art.
46
Finanziamento
delle iniziative formative.
L'entità
del finanziamento è determinata dal piano annuale, in relazione alla tipologia
dei corsi e sulla base di parametri correlati alle seguenti voci di spesa:
Categoria
A
-
preparazione e organizzazione dei corsi, predisposizione dei testi didattici e
dispense;
-
retribuzione del personale amministrativo, docente, di consulenza, di servizio
e con rapporto di prestazione professionale e relativi oneri sociali,
previdenziali e riflessi;
-
viaggi, trasferte e rimborsi;
-
affitto, ammortamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e
attrezzature;
-
materiale per esercitazioni e materiale didattico in dotazione collettiva;
-
contributi alle imprese e aziende artigiane per i periodi di tirocinio pratico
compiuto in orario di lavoro;
-
spese generali di amministrazione e funzionamento: assicurazioni, forza
motrice, illuminazione, acqua e gas, cancelleria e stampati, condominio e
riscaldamento, spese postali e telegrafiche, bancarie, telefoniche, pulizia
locali, materiale igienico-sanitario, registrazione contratti, imposte e tasse,
trasporti e facchinaggio, gettoni di presenza, pubblicità, biblioteca,
documentazione ed ogni altro onere connesso allo svolgimento delle iniziative.
Categoria
B
-
indennità di frequenza e relativi oneri;
-
indennità di vitto e alloggio;
-
indennità di trasporto;
-
attività culturali e sportive;
-
visite guidate e attività collaterali;
-
stage o tirocinio pratico;
-
altri oneri o indennità connessi alla partecipazione ai corsi;
-
materiale didattico individuale;
-
sussidi didattici;
-
indumenti di lavoro e antinfortunistici;
-
utensili individuati di rapido consumo;
-
assicurazioni
Categoria
C
-
spese destinate all'acquisto o al potenziamento di immobili, impianti e
attrezzature tecnico-didattiche.
Non
è consentito, di norma, il trasferimento di somme assegnate per il
finanziamento degli oneri di cui alla categoria B del primo comma per far
fronte alle eventuali maggiori spese ricomprese nelle categorie A e C dello
stesso comma.
In
ogni caso, le eventuali motivate domande di trasferimento di fondi da una
categoria di spesa all'altra devono essere inoltrate alla Giunta regionale per
le necessarie determinazioni.
Il
finanziamento previsto per il trattamento economico del personale è determinato
in misura tale da coprire per intero l'onere derivante dalla gestione delle
iniziative formative previste dal piano annuale, nel rispetto degli accordi
sindacali nazionali vigenti.
Per
iniziative formative aventi particolari caratteristiche, la previsione di spesa
è rapportata alle specifiche esigenze delle iniziative stesse.
Art.
47
Gestione
dei fondi relativi agli interventi diretti della Regione.
Gli
interventi realizzati direttamente dall'Amministrazione regionale sono disposti
dalla Giunta regionale secondo le procedure stabilite dalle vigenti norme di
contabilità regionale.
Le
somme previste nel piano a titolo di contributo per le iniziative gestite
direttamente dalla Regione sono erogate gradualmente, con le modalità stabilite
al successivo art. 48, primo comma, sulla base di resoconti parziali e finali
presentati dai soggetti interessati.
Art.
48
Procedura
per l'assegnazione dei fondi agli Enti responsabili.
L'assegnazione
dei fondi agli Enti responsabili per gli interventi contenuti nel piano annuale
gestiti sia direttamente dagli Enti medesimi, sia con il concorso dei soggetti
indicati al secondo comma dell'art. 8 della legge, è disposta dalla Giunta
regionale con le seguenti modalità:
-
in misura del cinquanta per cento a titolo di acconto, previa presentazione da
parte degli Enti della documentazione prevista dall'art. 23;
-
in misura del quaranta per cento nel corso dell'attività, previa presentazione
della relazione finanziaria analitica di cui al successivo art. 57.
Il
saldo è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta
regionale dei rendiconti disciplinati dall'art. 58, previa dimostrazione da
parte degli Enti interessati dei pagamenti eventualmente rimasti in sospeso.
L'erogazione
dei fondi non può essere disposta qualora l'Ente risulti in mora nella
presentazione dei rendiconti relativi agli anni precedenti.
In
caso di eccezionale urgenza, le quote di spesa previste ed ammesse per
strutture e attrezzature possono essere erogate, in deroga a quanto stabilito
nel primo comma, in diversa misura, sulla base della documentata e motivata
proposta avanzata dagli Enti interessati.
I
fondi regionali comunque assegnati agli Enti di cui al primo comma per la
realizzazione delle iniziative previste nel piano annuale devono essere
iscritti negli appositi capitoli di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci
annuali di previsione, secondo la normativa vigente per gli Enti medesimi.
Art.
49
Procedura
per l'assegnazione dei fondi ai soggetti convenzionati.
L'assegnazione
dei fondi ai soggetti privati di cui all'art. 12 è disposta dalla Giunta
regionale con le seguenti modalità:
-
in misura del cinquanta per cento a titolo di acconto, previa presentazione da
parte del soggetto convenzionato della documentazione prevista dall'articolo
23;
-
in misura del quaranta per cento nel corso dell'attività, previa presentazione,
da parte del soggetto convenzionato della relazione finanziaria analitica di
cui al successivo art. 57.
II
saldo è erogato a seguito della avvenuta approvazione da parte della Giunta
regionale dei rendiconti disciplinati dall'art. 59, previa dimostrazione da
parte del soggetto convenzionato dei pagamenti eventualmente rimasti in
sospeso.
L'erogazione
dei fondi è subordinata all'avvenuta stipulazione delle convenzioni e non può
essere disposta per i soggetti per i quali ricorra la fattispecie prevista nel
terzo comma dell'art. 48.
In
caso di eccezionale urgenza, le quote di spesa previste ed ammesse per
attrezzature possono essere erogate, in deroga a quanto stabilito nel primo
comma, in diversa misura sulla base della documentata e motivata proposta
avanzata dal soggetto interessato.
Le
somme previste nel piano a titolo di contributo per le iniziative gestite in
regime di convenzione sono erogate gradualmente con le modalità stabilite dai
commi precedenti, sulla base di resoconti parziali e finali presentati dai
soggetti interessati.
Art.
50
Assegnazione
dei fondi da parte degli organi comunitari.
L'assegnazione
dei fondi da parte degli organi comunitari è effettuata sulla base di una
dichiarazione della Giunta regionale, attestante lo stato di attuazione
dell'iniziativa.
A
tal fine è necessario:
-
per il primo anticipo, la presentazione della documentazione prevista dall'art.
23;
-
per il secondo anticipo, la presentazione della relazione finanziaria analitica
prevista dall'art. 57;
-
per il saldo, la presentazione del rendiconto e della relazione prevista dagli
artt. 58 e 59.
L'entità
di ogni anticipazione è determinata dalle norme comunitarie vigenti.
Art.
51
Gestione
dei fondi da parte degli Enti responsabili.
I
fondi erogati agli Enti responsabili sia per gli interventi direttamente
attuati, sia per quelli realizzati con il concorso dei soggetti previsti nel
secondo comma dell'art. 8 della legge, sono gestiti dai competenti organi,
secondo le norme amministrative e contabili stabilite per gli Enti medesimi.
Tali
fondi non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese proprie degli
Enti.
L'erogazione
delle somme dovute ai sensi delle convenzioni richiamate nel primo comma è
disposta nelle misure e con le modalità previste dal primo comma dell'art. 49.
Gli
Enti predetti, oltre alle scritture amministrative e contabili per essi
obbligatorie per legge, devono predisporre, per gli interventi formativi
ricevuti in gestione, apposite scritture idonee ad evidenziare in ordine
cronologico lo stato degli incassi e dei pagamenti, con l'indicazione per
ognuno dei corrispondenti atti autorizzativi.
Copia
dei titoli di spesa e delle deliberazioni di autorizzazione devono essere
tenute agli atti e riunite per interventi.
Art.
52
Gestione
dei fondi da parte dei soggetti convenzionati.
Per
la gestione dei fondi assegnati a qualsiasi titolo ai soggetti convenzionati,
le convenzioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge
devono essere stipulate con le seguenti modalità.
-
nella convenzione deve essere indicato il legale rappresentante del soggetto
convenzionato o un suo delegato autorizzato ad effettuare le operazioni di incasso
e di pagamento con imputazione sui fondi regionali;
-
i fondi relativi al finanziamento delle attività formative devono essere
versati in apposito conto corrente postale o bancario, intestato al soggetto
convenzionato;
-
i soggetti convenzionati devono tenere separate scritture, previamente vistate
dall'altra parte contraente, idonee ad evidenziare in ordine cronologico, la
natura e lo stato dei singoli incassi e pagamenti;
-
le somme vengono incassate mediante ordini numerati progressivamente, nei quali
devono figurare tra l'altro:
-
l'anno formativo di riferimento;
-
il numero del mandato di pagamento riscosso o il nome del debitore;
-
il nome del soggetto abilitato a riscuotere e quietanzare;
-
la causale dell'incasso e il relativo importo in lettere e cifre;
-
le somme riscosse devono essere immediatamente versate in conto corrente;
-
i pagamenti sono disposti con mandati, numerati in ordine progressivo, nei
quali devono figurare, tra l'altro: l'anno formativo di riferimento, gli
estremi del documento giustificativo della spesa e la relativa causale; le
generalità e il luogo di residenza del creditore; la somma da pagare, in
lettere e cifre; la firma del legale rappresentante del soggetto designato in
convenzione.
La
documentazione giustificativa della spesa deve essere quietanzata dal
creditore.
Ai
mandati devono essere allegati in originale le fatture, i contratti, e tutti
gli altri eventuali atti o documenti giustificativi delle singole spese.
Art.
53
Economie
di gestione.
I
fondi comunque assegnati agli Enti responsabili e ai soggetti convenzionati,
secondo le previsioni contenute nel piano, interamente o parzialmente non
utilizzati entro l'anno formativo, gli interessi attivi maturati sugli stessi,
nonché le somme relative a spese non ammesse a discarico in sede di esame dei
rendiconti, costituiscono economie di gestione ed in quanto tali devono essere
restituite alla Regione.
Le
somme interamente o parzialmente non utilizzate devono essere versate alla
tesoreria regionale entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento delle
economie.
TITOLO
VI
Vigilanza
e controlli.
Art.
54
Vigilanza.
La
Giunta regionale attua la vigilanza al fine di verificare:
-
la tempestiva, corretta e conforme esecuzione degli interventi inclusi nel
piano annuale, attuati sia direttamente dagli Enti responsabili, che in regime
di convenzione;
-
la rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi posti a base delle
singole iniziative;
-
la conformità dei programmi di insegnamento agli indirizzi di programmazione
didattica stabiliti dalla Regione;
-
la regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi e di
gestione adottati dagli Enti responsabili e dai soggetti convenzionati;
-
lo stato di efficienza e di conservazione dei beni e delle attrezzature didattiche
usate;
-
il permanere dell'idoneità funzionale delle strutture in cui vengono attuati
gli interventi.
La
vigilanza, oltre ad accertare la regolarità e l'efficienza dei vari interventi
ammessi e finanziati, è diretta altresì a fornire agli Enti responsabili e ai
soggetti convenzionati la più ampia assistenza e collaborazione, al fine di
conseguire le finalità previste dal piano annuale.
La
vigilanza viene svolta da funzionari del Dipartimento preposto all'attuazione
del piano, coadiuvati da altri funzionari regionali addetti ai diversi settori
di attività.
Le
risultanze della vigilanza devono essere esposte in una relazione, nella quale
sono evidenziate le irregolarità e le disfunzioni eventualmente rilevate e le
proposte opportune per il loro superamento.
I
provvedimenti conseguenziali sono adottati dalla Giunta regionale su proposta
del gruppo di coordinamento di cui all'art. 6, ultimo comma della legge.
Art.
55
Coordinamento
delle attività di vigilanza.
Oltre
alle attribuzioni richiamate all'ultimo comma dell'art. 54, compete al gruppo
di coordinamento:
-
proporre alla Giunta regionale le iniziative da assumere per l'espletamento
dell'attività di vigilanza su tutte le attività formative, nonché concrete
proposte sui criteri e i modi della sua attuazione;
-
elaborare e fornire periodicamente alla Giunta regionale elementi di
valutazione sulle risultanze dell'attività di vigilanza;
-
ogni altra iniziativa connessa all'attuazione delle funzioni previste dalla
legge.
Art.
56
Rendicontazione.
La
Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli Enti responsabili e della
disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate con altri soggetti pubblici e
privati, mediante la rendicontazione esercita il controllo sulla destinazione
dei fondi alle finalità proprie dei singoli interventi inclusi nel piano
annuale, nonché sulle modalità della loro attuazione.
La
rendicontazione mira altresì a verificare la regolarità delle procedure di
spesa, nonché l'ammissibilità delle voci di spesa sostenute rispetto alle previsioni
del piano annuale.
In
rapporto alla natura dei soggetti, al tipo di finanziamento concesso e alla
fase di erogazione dei fondi, la rendicontazione consiste nella presentazione
di uno o più dei seguenti documenti:
-
relazione finanziaria analitica;
-
rendiconti finali;
-
resoconti parziali e finali;
-
relazione finale tecnico-didattica.
Art.
57
Relazione
finanziaria analitica
La
relazione finanziaria analitica indica:
-
l'intervento formativo cui si riferisce;
-
l'anno formativo di riferimento e gli estremi dell'atto regionale di
concessione del finanziamento;
-
le somme già incassate a titolo di acconto, con l'indicazione degli atti di
riferimento.
La
relazione espone altresì in forma analitica il raffronto tra le singole voci di
spesa previste nell'intervento cui la relazione stessa si riferisce e gli oneri
per le stesse effettivamente sostenuti alla data della relazione. Separatamente
possono essere indicate anche le somme occorrenti per il pagamento di debiti
perfezionati e non ancora pagati.
La
relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente responsabile o del
soggetto convenzionato.
Art.
58
Rendiconto
finale degli Enti responsabili.
Il
rendiconto finale è il documento con il quale l'Ente responsabile evidenzia
contestualmente le risultanze amministrative e contabili degli interventi
attuati sia direttamente, sia con il concorso dei soggetti previsti nel secondo
comma dell'art. 8 della legge.
Il
rendiconto per gli interventi attuati direttamente, indica:
-
le risultanze contabili degli interventi formativi;
-
l'anno formativo di riferimento con indicazione degli estremi dell'atto
regionale di concessione del finanziamento;
-
l'importo globale del finanziamento concesso e le somme già riscosse a titolo
di acconto;
-
l'importo delle somme rendicontate distinte per le singole voci di spesa e
l'eventuale differenza a credito o a debito.
A
tale rendiconto debbono essere allegati in originale la documentazione
giustificativa della spesa, quietanzata dai creditori, relativa alle somme
rendicontate distinte per singole voci di spesa.
Lo
stesso rendiconto, per le spese connesse con le attività attuate in regime di
convenzione, indica:
-
le risultanze contabili degli interventi formativi;
-
l'anno formativo di riferimento e gli estremi della convenzione;
-
l'importo globale del finanziamento concesso e le somme già riscosse a titolo
di acconto;
-
l'importo delle somme rendicontate distinte per le singole voci di spesa e
l'eventuale differenza a credito o debito.
Al
rendiconto deve essere allegata in originale, distinta per voci di spesa, la
documentazione delle spese debitamente quietanzata dai creditori e in regola
con la vigente normativa fiscale, corredata degli atti, contratti e fatture
giustificativi.
Il
rendiconto espone, altresì, analiticamente la situazione relativa ai beni
eventualmente prodotti e quella dei materiali di risulta. Ad esso è allegata
copia aggiornata degli inventari dei beni regionali concessi in uso all'Ente.
II
rendiconto è sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente responsabile.
Al
rendiconto è allegata la relazione prevista dall'art. 61.
Art.
59
Rendiconto
finale dei soggetti convenzionati.
Il
rendiconto finale prodotto dai soggetti convenzionati espone i risultati
amministrativi e contabili degli interventi attuati in base alle convenzioni e
contiene in originale la documentazione giustificativa delle singole voci di
spesa, in conformità alla vigente normativa fiscale.
Il
rendiconto indica:
-
le risultanze contabili degli interventi formativi;
-
l'anno formativo di riferimento e gli estremi della convenzione;
-
l'importo globale del finanziamento concesso e le somme già riscosse a titolo
di acconto;
-
l'importo delle somme rendicontate distinte per le singole voci di spese e
l'eventuale differenza a credito o debito.
Al
rendiconto deve essere allegata in originale, distinta per voci di spesa, la
documentazione della spesa debitamente quietanzata dai creditori ed in regola
con la vigente normativa fiscale, corredata dagli atti, contratti e fatture
giustificativi.
Il
rendiconto è sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente o soggetto
convenzionato o dalla persona autorizzata in convenzione ad effettuare gli
incassi e i pagamenti.
Al
rendiconto è allegata la relazione prevista dall'art. 61.
Art.
60
Resoconti
parziali e finali per l'erogazione dei contributi.
Il
resoconto parziale previsto dagli artt. 47 e 49 espone i dati contabili e tutti
gli elementi idonei a dimostrare:
-
lo stato di attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo;
-
la concreta destinazione data alle somme ricevute in acconto dalla Regione, con
l'indicazione analitica delle voci di spesa sostenute.
Il
resoconto finale di cui ai suddetti articoli deve dimostrare:
-
l'avvenuta completa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo;
-
la spesa globalmente sostenuta, ivi compresi i finanziamenti ricevuti da altri
soggetti per la stessa iniziativa, con indicazione analitica delle singole
voci, raffrontate con quelle indicate a preventivo;
-
una esposizione illustrativa dei risultati conseguiti.
A
richiesta della Regione, l'erogazione della quota di saldo del contributo può
essere subordinata alla presentazione della documentazione giustificativa
dell'intera spesa.
L'entità
del contributo regionale, per qualsiasi tipo di intervento o finalità, ivi
compreso l'acquisto di beni, è commisurata proporzionalmente alla spesa globale
effettivamente sostenuta dall'Ente interessato, raffrontata con quella
originariamente prevista e ammessa a contributo.
I
resoconti sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente responsabile o
del soggetto convenzionato.
Art.
61
Relazione
tecnico-didattica.
La
relazione tecnico-didattica per ognuno degli interventi inclusi nel rendiconto
espone:
-
notizie e dati sullo svolgimento dell'intervento;
-
i risultati conseguiti e il grado di qualificazione ottenuto;
-
notizie sui risultati occupazionali conseguiti dai partecipanti al corso;
-
problemi di natura organizzativa e tecnico-didattici eventualmente insorti
durante lo svolgimento dell'intervento;
-
considerazioni e concrete proposte per il miglioramento dei servizi;
-
ogni altro utile elemento per la valutazione dei risultati conseguiti.
Art.
62
Termini
e modalità di presentazione dei documenti di rendicontazione.
La
relazione finanziaria analitica prevista dall'art. 57 e i resoconti parziali
previsti dall'art. 60 sono presentati dagli Enti responsabili e dai soggetti
convenzionati alla Giunta regionale che, ove ne ricorrano i presupposti,
dispone l'erogazione delle somme dovute.
Il
rendiconto finale previsto dall'art. 58, secondo comma, unitamente alla
relazione tecnico-didattica di cui all'articolo precedente, agli atti e alla
relativa documentazione, deve essere presentato dagli Enti responsabili alla
Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'ultima
iniziativa attuata nell'anno formativo.
Per
le iniziative aventi minore durata, ultimati gli interventi, i relativi
rendiconti possono essere presentati anche prima della data di chiusura
dell'anno formativo, ai fini del più tempestivo pagamento delle somme
eventualmente spettanti a saldo.
Il
rendiconto previsto dall'art. 49, secondo comma con tali atti e la
documentazione allegata, è presentato direttamente alla Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla conclusione dell'ultima iniziativa attuata nell'anno
formativo, salva la facoltà prevista nel comma precedente.
I
soggetti che concorrono all'attuazione degli interventi formativi ai sensi
dell'art. 8, secondo comma, della legge, devono presentare agli Enti
responsabili entro il termine stabilito dal comma precedente e con le modalità
di cui all'art. 58, i rendiconti delle somme ad essi assegnate con la
convenzione.
Gli
Enti predetti, effettuato l'esame sulla regolarità della documentazione della
spesa e sull'esattezza dei dati esposti, formulano alla Giunta regionale
proposte sul discarico della spesa e sull'erogazione dell'eventuale saldo.
Gli
Enti predetti possono, altresì, formulare, anche sulla base della relazione
tecnico-didattica e degli atti e dei documenti allegati al rendiconto, proprie
valutazioni sui risultati conseguiti con gli interventi realizzati in regime di
convenzione ed eventuali proposte.
La
Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei rendiconti, ammette a
discarico le relative spese e dispone la liquidazione dell'eventuale saldo.
Art.
63
Definizione
dei rapporti finanziari. Rendiconti suppletivi.
Gli
Enti responsabili e i soggetti convenzionati, con le modalità e i termini
indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla data di incasso delle
somme a saldo, devono presentare per tali somme rendiconti suppletivi, per la
definizione dei rapporti finanziari relativi agli interventi formativi inclusi
nel piano annuale.
TITOLO
VII
Regime
giuridico dei beni impiegati nel sistema formativo
Art.
64
Regime
giuridico dei beni immobili impiegati dalla Regione e dagli Enti responsabili
nel sistema formativo.
Il
regime giuridico dei beni immobili appartenenti alla Regione, dalla stessa
impiegati nel sistema formativo con interventi diretti è disciplinato dalla
vigente normativa sull'amministrazione dei beni regionali e sull'attività
contrattuale della Regione.
Il
regime giuridico dei beni immobili appartenenti agli Enti responsabili,
impiegati nel sistema formativo, è disciplinato dalle norme in materia ad essi
applicabili secondo la natura giuridica degli Enti stessi.
Le
strutture immobiliari acquistate o costruite interamente con fondi regionali
per le esigenze del sistema formativo appartengono alla Regione. Tali beni
possono essere concessi in uso gratuito agli Enti responsabili con vincolo di
destinazione, secondo le modalità contenute nella relativa convenzione.
I
beni regionali concessi in uso agli Enti predetti possono essere destinati
anche ad altre finalità sociali, previo assenso della Giunta regionale. In tal
caso, le spese di conservazione, manutenzione o ristrutturazione sono a carico
degli Enti responsabili.
Art.
65
Regime
giuridico dei beni mobili impiegati dalla Regione e dagli Enti responsabili nel
sistema formativo.
Costituiscono
beni mobili del sistema formativo regionale i macchinari e le attrezzature di
reparto e individuali, gli utensili e gli strumenti tecnico-didattici, nonché
tutto il materiale mobile e le suppellettili comunque impiegati per le esigenze
del sistema formativo.
Il
regime giuridico dei beni mobili appartenenti alla Regione e impiegati nelle
iniziative attuate direttamente dalla Regione stessa è disciplinato dalla
vigente normativa sull'amministrazione dei beni regionali e sulla attività
contrattuale della Regione.
I
beni mobili acquistati dagli Enti responsabili interamente con fondi regionali
appartengono alla Regione e possono essere concessi in uso gratuito agli Enti
predetti, con vincolo di destinazione.
Il
regime giuridico dei beni di cui al comma precedente è regolato dalla normativa
prevista in materia dagli ordinamenti degli Enti medesimi, salvo l'obbligo di
inventariare detti beni in appositi registri preventivamente vidimati dalla
Giunta regionale.
Copia
degli inventari redatti dal consegnatario con i relativi aggiornamenti deve
essere trasmessa annualmente alla Giunta regionale.
I
beni mobili appartenenti alla Regione possono essere trasferiti ed assegnati in
uso ad altro Ente, previo assenso della Giunta regionale.
Art.
66
Uso
del materiale didattico per le esercitazioni e di quello di rapido consumo.
II
materiale didattico per le esercitazioni, quello di cancelleria e quello
assegnato individualmente ai partecipanti ai corsi, nonché quello di rapido
consumo, fermo restando, per le procedure di acquisto, l'obbligo dell'osservanza
delle norme vigenti per i rispettivi Enti, deve essere dato in carico a un
consegnatario, descritto e annotato in un apposito registro di carico e
scarico.
Il
materiale di cui al primo comma è discaricato mediante buoni di consegna
sottoscritti dal consegnatario e dagli interessati.
Art.
67
Regime
giuridico dei beni acquistati o prodotti dai soggetti operanti in regime di
convenzione.
I
beni acquistati o prodotti dai soggetti operanti in regime di convenzione con
totale finanziamento regionale sono di proprietà della Regione. Tali beni
possono essere assegnati in uso gratuito ai predetti soggetti, con vincolo di
destinazione e per la durata degli interventi formativi.
Ogni
soggetto convenzionato deve designare un consegnatario di tali beni il quale,
previa inventariazione su registri vidimati dalla Giunta regionale, ne cura la
custodia e la conservazione.
L'acquisto,
il noleggio e la vendita delle attrezzature, con oneri a carico della Regione,
sono curati dal soggetto convenzionato, sulla base delle procedure contenute
nella vigente normativa sull'amministrazione dei beni regionali e l'attività
contrattuale della Regione.
La
disciplina contenuta nell'art. 66, in ordine alle modalità di utilizzazione dei
beni ivi descritti è applicabile anche ai soggetti convenzionati.
Allo
scadere della convenzione e in caso di mancato rinnovo della stessa, i beni
acquistati con il contributo della Regione vengono alienati e il ricavato è
ripartito tra le parti in proporzione ai rispettivi apporti finanziari erogati
per l'acquisto, salvo che i beni stessi non possano essere diversamente
utilizzati
nell'ambito
del sistema formativo.
La
stessa procedura è seguita per il caso di vendita dei beni dichiarati fuori
uso.
Art.
68
Beni
costruiti, acquistati o prodotti dagli Enti responsabili con il concorso
parziale della Regione.
I
beni immobili e mobili costruiti, acquistati o prodotti per le esigenze del
sistema formativo con il concorso parziale della Regione appartengono al
patrimonio della Regione stessa, dell'Ente responsabile o del soggetto
convenzionato in ragione dei rispettivi apporti finanziari, fatte salve le
disposizioni contenute nella normativa vigente.
Per
tali beni è applicabile la disciplina contenuta negli ultimi due comma
dell'art. 67, in quanto compatibile.
Art.
69
Conservazione,
manutenzione o ristrutturazione dei beni impiegati nel sistema formativo.
La
conservazione, la manutenzione o la ristrutturazione dei beni comunque
impiegati nel sistema formativo è curata dagli Enti responsabili o dai soggetti
convenzionati con l'impiego dei fondi specificamente assegnati dalla Regione
con il piano annuale.
Art.
70
Destinazione
dei beni prodotti nello svolgimento dell'attività formativa.
I
beni prodotti nello svolgimento dell'attività formativa sono di proprietà della
Regione e possono essere utilizzati:
-
dalla Regione, per le necessità dei propri uffici;
-
per le esigenze del sistema formativo regionale, degli Enti responsabili o dei
soggetti convenzionati;
-
per le altre finalità sociali proposte dagli Enti responsabili, previo assenso
della Giunta regionale.
I
beni prodotti nei corsi integrati per handicappati possono essere devoluti agli
interessati, previo assenso della Giunta regionale.
I
beni non deteriorabili aventi un valore commerciale, non utilizzabile nei modi
sopra indicati, devono essere alienati dagli Enti responsabili, previo assenso
della Giunta regionale, e il relativo ricavo versato alla Regione.
La
stessa disciplina si applica anche ai beni dichiarati fuori uso, ai residui di
lavorazione, nonché ai materiali di risulta.
La
destinazione data ai beni prodotti di natura deteriorabile deve essere indicata
dall'Ente responsabile su proposta dell'eventuale soggetto convenzionato, al
momento della presentazione della proposta formativa.
Art.
71
Appendice
al regolamento.
La
Giunta regionale provvede con proprio atto a modificare, integrare o sostituire
gli schemi di convenzione e i modulari allegati in appendice al presente
regolamento, nel rispetto della normativa in esso contenuta.
Appendice
A (2)
(2)
Si omette il testo.
Appendice
B (3)
(3)
Si omette il testo dei modelli.