L.R.
24 gennaio 1983, n. 3 (1).
Ripartizione
dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei
servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 gennaio 1983, n. 7.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera ii), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[I
fondi spettanti alla Regione in base al riparto previsto dall'art. 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
Aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al
primo comma dell'art. 1 della legge stessa - ammontanti per il 1983 a lire
29.500.000.000 -
vengono
così destinati:
a)
lire 14.500.000.000 per ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di cui
sopra nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1983;
b)
lire 15.000.000.000 per le finalità anzidette, in relazione al periodo 1°
luglio-31 dicembre 1983 (3)] (4).
(3)
Vedi, anche, a parziale modifica di quanto disposto dal presente articolo, la
L.R. 11 agosto 1983, n. 33.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
Ripartizione
dei fondi.
[Per
l'assegnazione dei fondi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 vengono delegati
i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico - ai
sensi dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dell'art. 1,
ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 - ai quali i fondi stessi sono
attribuiti
con atto della Giunta regionale, in corrispondenza delle erogazioni statali,
nella seguente misura percentuale:
-
55,506 per cento al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di
traffico del Perugino;
-
18,439 per cento al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di
traffico del Folignate, Spoletino e della Valnerina;
-
26,054 per cento al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di
traffico della Provincia di Terni.
I
suddetti Enti delegati provvedono a ripartire i fondi tra le Aziende di
trasporto, a titolo di acconto, in considerazione dei servizi del 1983 e della
spesa sostenuta nel corrispondente periodo del 1982.
I
fondi di cui alle lett. b) del precedente art. 1 vengono attribuiti ai Consorzi
suddetti, a saldo, per i servizi dell'anno 1983 che saranno svolti dalle
Aziende pubbliche e private, sulla base dei principi e delle procedure
stabiliti con successiva legge regionale e con l'obiettivo di cui all'art. 6
della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Qualora
venga attribuita alla Regione una quota di ammontare diverso da quello
complessivo indicato nel precedente art. 1, rimarrà invariato l'importo di cui
alla lett. a) e sarà ridotto o aumentato, a seconda del caso, quello di cui
alla lett. b) dello stesso articolo 1] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Presentazione
dei conti consuntivi.
[Le
Aziende di trasporto operanti nel territorio regionale sono tenute a presentare
ai Consorzi dei rispettivi bacini di traffico, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, i conti consuntivi dell'esercizio 1982 in
conformità al bilancio tipo previsto dalla legge regionale 17 agosto 1979, n.
44.
I
conti consuntivi predetti devono essere inoltrati alla Giunta regionale dai
Consorzi delegati entro 15 giorni dal ricevimento dei medesimi] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 4
Funzioni
di indirizzo e coordinamento.
[Le
funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, nei limiti delle leggi in
vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.
Qualora
gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro
attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si
sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 5
Norma
finanziaria.
[Lo
stanziamento per l'attuazione della presente legge sarà iscritto, in termini di
competenza e di cassa, al Cap. 3135 «Spesa per il ripiano dei disavanzi di
esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i
servizi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151» del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio predetto le occorrenti
variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n.
23, legge regionale di contabilità.
Lo
stanziamento di cui al primo comma del presente articolo è compreso nel 5°
settore - 4 programma - Progetto B/1 del bilancio pluriennale 1982/1984,
approvato con l'art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.