L.R.
2 maggio 1983, n. 12 (1).
Riordinamento
degli I.A.C.P. delle Province di Perugia e Terni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 maggio 1983, n. 30, edizione straordinaria.
Legge
abrogata con L.R. 19 giugno 2002, n. 11
art. 18.
Art.
1
Norma
e finalità.
Gli
Istituti autonomi per le case popolari delle province di Perugia e Terni
assumono la denominazione di Istituti per l'edilizia residenziale pubblica.
Sono
enti pubblici regionali che esercitano nell'ambito territoriale della Provincia
le funzioni e i compiti riconosciuti dalla legislazione vigente e sono dotati
di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, nei
limiti stabiliti dalla presente legge.
Gli
Istituti provvedono:
a)
all'attuazione, mediante il finanziamento dello Stato e della Regione, di
interventi di edilizia residenziale pubblica, diretti alla costruzione di
abitazioni, nonché al recupero del patrimonio edilizio;
b)
alla realizzazione ed al recupero di alloggi, utilizzando anche proprie risorse
finanziarie;
c)
all'espletamento dei compiti che, mediante convenzione, potranno essere ad essi
affidati dagli enti locali, in materia di amministrazione e manutenzione del
patrimonio edilizio, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere,
anche al fine di garantire la gestione unitaria del complesso dei beni di
proprietà
pubblica.
Art.
2
Regolamenti
interni.
Gli
Istituti provvedono a determinare con apposito regolamento l'organizzazione
interna ed il funzionamento dei propri organi in conformità a quanto previsto
dalla presente legge.
Il
regolamento è adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto a
maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 60 giorni dal suo insediamento
ed è approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera
della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Lo stesso
procedimento si applica per le modifiche del regolamento.
Art.
3
Organi
dell'Istituto.
Sono
organi dell'Istituto:
1)
il Consiglio di amministrazione;
2)
il Presidente.
Art.
4
Composizione
del Consiglio di amministrazione.
1.
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di comprovata capacità
manageriale, organizzativa e gestionale, dei quali:
a)
tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta
regionale con le modalità previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e
successive modifiche e integrazioni;
b)
due membri designati dal competente organismo regionale dell'Associazione
nazionale dei Comuni d'Italia.
2.
I membri di cui al comma 1 sono scelti tra professionisti iscritti agli Ordini
professionali o tra soggetti che abbiano maturato esperienza nella pubblica
amministrazione o nella conduzione di aziende pubbliche o private (2).
(2)
Articolo prima modificato dall'articolo unico, L.R. 6 luglio 1984, n. 31 e
dall'art. 2, L.R. 21 marzo 1997, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 1, L.R.
22 aprile 1997, n. 16.
Art.
5
Designazioni.
Il
Presidente della Regione, entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio
regionale, provvede a richiedere agli organi competenti le designazioni di cui
al precedente articolo e, su conforme delibera della Giunta regionale, nomina
con proprio decreto i componenti del Consiglio di amministrazione sulla base
delle designazioni pervenute.
Qualora,
decorsi 60 giorni dalla richiesta, non siano pervenute tutte le designazioni,
il Consiglio di amministrazione è validamente costituibile sulla base delle
designazioni di almeno due terzi dei componenti, ai sensi del comma precedente,
fermo restando l'obbligo della integrazione non appena le rimanenti
designazioni saranno pervenute.
Art.
6
Compiti
del Consiglio di amministrazione.
Il
Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni ed attribuzioni di
competenza dell'Istituto ed in particolare quelle relative a:
a)
bilancio preventivo e conto consuntivo;
b)
regolamento di organizzazione e sue modifiche;
c)
regolamento del personale e sue modifiche;
d)
programmi di intervento;
e)
atti di disposizione su beni immobili;
f)
accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni.
Le
deliberazioni di cui alle lett. a), b), c), d) e) del precedente comma non possono
essere adottate in via d'urgenza dal Presidente.
Art.
7
Funzionamento
del Consiglio di amministrazione.
Il
Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno una volta al mese.
Il
Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il
regolamento di organizzazione contiene le norme di funzionamento del Consiglio
di amministrazione e stabilisce le ipotesi di cui i membri del Consiglio
stesso, in caso di reiterate assenze, devono essere sostituiti.
Art.
8
Del
Presidente e del vice-presidente.
1.
Il Presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni.
2.
In caso di particolare necessità ed urgenza il Presidente può adottare i
provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo quanto
disposto dall'ultimo comma dell'art. 6.
3.
I provvedimenti di cui al precedente comma 2 sono sottoposti a ratifica del
Consiglio di amministrazione nella prima seduta immediatamente successiva.
4.
Il vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio
interno.
5.
Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di
impedimento di quest'ultimo ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente
(3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 22 aprile 1997, n. 16.
Art.
9
Collegio
sindacale.
1.
Il Collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno con funzioni di
Presidente, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2.
I membri del Collegio sindacale di cui al comma 1 sono nominati dal Consiglio
regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive
modifiche e integrazioni, con voto limitato a due (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 22 aprile 1997, n. 16.
Art.
10
Incompatibilità.
Non
possono far parte del Consiglio di amministrazione e decadono dalla carica
qualora vi siano stati nominati:
a)
coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, che abbiano debiti o crediti
verso di esso;
b)
coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni,
somministrazioni di appalti interessanti l'Istituto.
Le
funzioni di Presidente e di vice-presidente dell'Istituto sono, altresì,
incompatibili con quelle di consigliere regionale, di sindaco o membro di
Giunta municipale.
Le
funzioni di componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono,
infine, incompatibili con quelle di consigliere regionale.
Art.
11
Durata
degli Organi.
Il
Presidente, il vice-presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio
regionale e decadono in caso di suo scioglimento anche anticipato.
Art.
12
Commissione
tecnica consultiva.
Presso
gli Istituti è costituita una commissione tecnica consultiva composta da:
a)
il Presidente dell'Istituto che la presiede o suo delegato;
b)
un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale;
c)
il funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Istituto;
d)
tre esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica, designati dalla Giunta regionale.
La
commissione tecnica è integrata di volta in volta con il rappresentante legale dell'ente
interessato.
La
commissione esprime pareri su richiesta del Consiglio di amministrazione o
degli Enti interessati. Il parere è obbligatorio sui progetti di nuove
costruzioni e su quelli attinenti al restauro, al risanamento conservativo ed
alla ristrutturazione del patrimonio esistente.
Art.
13
Partecipazione.
Gli
Istituti possono adottare forme e strumenti di partecipazione, anche
permanenti, con gli enti locali e le associazioni degli assegnatari e quelle di
categoria operanti nel settore dell'edilizia residenziale. La partecipazione è
obbligatoria sul bilancio e sui programmi d'intervento non compresi nei piani
approvati dalla Regione.
Art.
14
Indennità.
Al
Presidente, al vice-presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione
competono, rispettivamente, per l'esercizio delle proprie funzioni, emolumenti
mensili pari al 40 per cento, 25 per cento e 10 per cento della indennità media
mensile lorda riferita a quella goduta dai consiglieri regionali in carica
nell'anno precedente.
Ai
componenti del Collegio sindacale spetta un compenso annuo pari all'80 per
cento dell'indennità media mensile lorda dei consiglieri regionali.
Per
ogni assenza non giustificata dalle sedute del Consiglio di amministrazione
viene operata una trattenuta pari al 30 per cento dell'indennità mensile (5).
(5)
Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 22 aprile 1997, n. 16.
Art.
15
Personale.
La
struttura operativa degli Istituti, informata ai princìpi della legislazione
regionale in materia di organizzazione degli uffici, è ordinata con il
regolamento di organizzazione cui al primo comma, lett. b), dell'art. 6 della
presente legge.
Lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale, sono stabiliti dal
regolamento di cui al primo comma, lett. c), del predetto art. 6, in coerenza
con la legislazione regionale e in conformità agli accordi nazionali
concernenti il personale degli I.A.C.P.
L'assunzione
del personale avviene mediante pubblico concorso, con le modalità ed i criteri
stabiliti con il regolamento del personale.
Art.
16
Indirizzo
e coordinamento.
La
Giunta regionale esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento
sull'attività degli Istituti, in conformità a quanto disposto dalla
programmazione regionale.
Gli
Istituti presentano annualmente alla Giunta regionale, nei termini da essa
fissati, una relazione sull'andamento dei programmi di attività e dei programmi
di gestione del patrimonio.
La
Giunta può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di
attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della
contabilità, nonché ai modi di gestione del patrimonio.
Entro
il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale una relazione generale sulla attuazione dei programmi di intervento e
dei programmi di gestione del patrimonio degli Istituti, nonché sulle esigenze
manifestatesi nel corso dell'esercizio.
Art.
17
Controllo
sugli atti.
Le
deliberazioni elencate nel primo comma del precedente art. 6 alle lett. a), b),
c), f), nonché le deliberazioni relative a programmi d'intervento non compresi
nei piani approvati dalla Regione, sono sottoposte all'approvazione della
Giunta regionale, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento.
Sono
fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli artt. 41 e seguenti della legge
10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dalla Giunta regionale.
Art.
18
Controllo
sostitutivo.
In
caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento
per l'assunzione di provvedimenti obbligatori da parte degli Istituti per
l'edilizia pubblica, la Giunta regionale può assegnare all'Istituto un congruo
termine per l'adozione del provvedimento e, nel caso di persistente omissione
senza giustificato motivo, adotta essa stessa il provvedimento, anche mediante
la nomina di un commissario «ad acta».
Art.
19
Scioglimento
dei Consigli di amministrazione.
Il
Consiglio di amministrazione degli Istituti per l'edilizia residenziale
pubblica può essere sciolto con deliberazione del Consiglio regionale proposta
della Giunta, nel caso di:
-
persistente violazione di norme di legge, di direttive o indirizzi regionali o
per altre gravi irregolarità, nonostante specifico richiamo;
-
mancata attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento o
dei programmi di gestione del patrimonio;
-
impossibilità di funzionamento del collegio.
Con
lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario per la gestione
provvisoria dell'Istituto per un periodo non superiore a 6 mesi.
Art.
20
Bilancio.
Il
bilancio preventivo è redatto in conformità ai principi della legislazione
regionale in materia, tenuto conto della peculiare natura e attività dell'ente e
sulla base di un bilancio tipo predisposto dalla Giunta regionale, entro il 30
novembre di ogni anno, al fine di consentire l'allegazione al bilancio della
Regione ai sensi dell'art. 75 dello Statuto regionale.
Il
conto consuntivo è deliberato dagli Istituti entro il 30 aprile dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, sulla base di un
modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.
Art.
21
Consulta
per la casa della Giunta regionale.
Presso
il Dipartimento per l'assetto del territorio è istituita la Consulta per la
casa quale organo consultivo della Regione sui problemi della programmazione
del settore.
La
Consulta è composta:
a)
Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
b)
tre rappresentanti designati dal competente organo regionale dell'associazione
nazionale dei comuni italiani;
c)
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative;
d)
due rappresentanti degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica scelti tra quelli indicati dalle associazioni operanti nella Regione;
e)
due rappresentanti dei proprietari di abitazione scelti tra quelli indicati
dalle associazioni operanti nella Regione;
f)
un rappresentante designato da ciascuno degli Istituti per l'edilizia
residenziale pubblica operanti nella Regione;
g)
un rappresentante designato dalla Consulta degli edili dell'Umbria;
h)
un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'associazione piccole e
medie industrie;
i)
un rappresentante delle cooperative di produzione e lavoro scelto tra quelli
indicati dalle associazioni operanti nella Regione;
l)
tre rappresentanti designati dalle associazioni di cooperative abitazione
maggiormente rappresentative a livello regionale;
m)
un rappresentante designato da ciascun Istituto di credito fondiario
convenzionato con la Regione per la realizzazione di programmi di edilizia
economica e popolare;
n)
un rappresentante degli ingegneri designato d'intesa dagli ordini professionali
di Perugia e Terni;
o)
un rappresentante degli architetti, designato dall'ordine professionale
regionale;
p)
un rappresentante dei geometri, designato d'intesa dai Collegi di Perugia e
Terni.
La
Consulta esamina e dibatte i problemi dell'edilizia residenziale di rilevante
importanza regionale e nazionale, formula proposte ed esprime pareri in merito
a programmi ed iniziative per lo sviluppo del settore.
La
Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione su conforme
deliberazione della Giunta regionale.
La
Consulta ha la stessa durata del Consiglio regionale e si riunisce almeno 4
volte l'anno su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
La
Giunta regionale assegna per il funzionamento della Consulta mezzi e personale
dell'Ufficio edilizia ed attrezzature per servizi.
Art.
22
Disposizioni
transitorie.
Entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
promuove la costituzione del Consiglio di amministrazione e, conseguentemente,
provvede alla nomina del Presidente.
Fino
alla costituzione dei nuovi organi e del Collegio sindacale le funzioni sono
esercitate dagli organi e dal Collegio sindacale attualmente in carica.
Art. 23
Norma finale.
Per
quanto non previsto dalla presente legge, ivi compreso il finanziamento ed il
ripiano dei disavanzi degli Istituti, restano ferme le disposizioni statali
vigenti, in quanto compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge.