L.R.
30 maggio 1983, n. 15 (1).
Norme
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della
Regione o di Enti da essa delegati.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1983, n. 36.
Art.
1
Ambito
di applicazione.
Per
l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e per le sanzioni accessorie di
carattere amministrativo relative alle violazioni di leggi regionali nonché di
leggi statali le cui materie sono state trasferite o delegate alle Regioni ai
sensi degli artt. 117 e 118, secondo comma della Costituzione si osservano le
disposizioni contenute nella presente legge.
Art.
2
Applicazione
delle sanzioni amministrative.
1.
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie nonché
l'adozione dei provvedimenti amministrativi consequenziali per violazioni di
norme nelle materie di competenza regionale, spettano agli Enti locali che
esercitano le relative funzioni sostanziali di amministrazione attiva ad essi
delegate o sub-delegate.
2.
Salvo quanto previsto nel precedente comma, l'applicazione e determinazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché l'adozione dei
provvedimenti amministrativi consequenziali spetta ad un funzionario
dell'Ufficio affari giuridici della Giunta regionale, individuato dalla
medesima con apposita delibera tra il personale dell'Ufficio stesso con
qualifica non inferiore all'ottava ai sensi della legge regionale 16 dicembre
1983, n. 46 (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 dicembre 1986, n. 46.
Art.
3
Opposizione.
Avverso
i provvedimenti amministrativi sanzionatori di cui all'articolo precedente
nonché avverso gli stessi provvedimenti emessi dalle Province, Comunità montane
e Comuni singoli o associati, è solo ammessa opposizione ai sensi dell'art. 22,
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
4
Accertamento.
All'accertamento
delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,
gli organi di polizia locale, gli agenti giurati, all'uopo incaricati dalla
Regione o dagli Enti da essa delegati, ed in possesso dei requisiti determinati
dall'art. 138 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, i quali
agiscono con i poteri previsti dall'art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
5
Processo
verbale di accertamento.
Il
processo verbale di accertamento contiene:
-
l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo
dell'accertamento;
-
le generalità e la qualifica del verbalizzante;
-
le generalità del trasgressore se identificato;
-
l'individuazione di eventuali responsabili di cui all'art. 6, legge 26 novembre
1981, n. 689;
-
la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione
delle circostanze di tempo e di luogo e dei mezzi o strumenti impiegati dal
trasgressore;
-
l'indicazione delle norme violate;
-
l'indicazione dell'Ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di
essere sentito ed al quale
può
presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 11;
-
la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi di cui
all'art. 8 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di
pagamento;
-
la eventuale sottoscrizione del trasgressore;
-
la sottoscrizione del verbalizzante.
Nel
verbale viene fatta menzione del contenuto delle dichiarazioni eventuali rese
dal trasgressore e sono indicate le generalità delle persone in grado di
riferire sui fatti oggetto della trasgressione.
La
Regione istituisce un modulo unificato per la compilazione del processo
verbale.
Art.
6
Invio
verbali di accertamento.
I
processi verbali di accertamento sono inoltrati immediatamente e direttamente
all'Ufficio o Enti di cui all'art. 2.
In
egual modo è inviato l'eventuale verbale di sequestro.
Art.
7
Termini
e modalità della contestazione.
La
violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa, ai sensi dell'art. 6.
Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone
indicate nel comma precedente il verbalizzante trasmetterà i verbali di
accertamento alla Regione, ai Comuni o alle Comunità montane secondo la materia
di competenza che ne cureranno la notifica al trasgressore.
Gli
estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni ed a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Autorità amministrativa
con provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data di ricezione.
Per
le notifiche, che possono essere effettuate anche da un funzionario
dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, si applicano le norme del
codice di procedura civile.
Per
i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non
siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine di legge previsto
dal secondo comma dell'art. 22 legge n. 689/1981 per il giudizio di
opposizione.
L'omessa
notificazione nel termine prescritto estingue l'obbligazione di pagamento della
persona nei cui confronti si è verificata detta omissione.
Art.
8
Pagamento
in misura ridotta.
È
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del
minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione
degli estremi della violazione.
Il
pagamento deve avvenire mediante versamento sul c/c postale intestato alla
Regione Umbria per tutte le materie che non siano di competenza dei Comuni o
Enti locali delegati. Per questi ultimi il versamento va fatto alle rispettive
tesorerie.
I
proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti a titolo definitivo agli
Enti locali cui spetta la determinazione ed irrogazione delle sanzioni, nel
rispetto dei vigenti criteri di ripartizione di cui all'art. 29, quarto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3).
I
proventi sanzionatori riscossi dagli Enti delegati o sub-delegati alla data di
entrata in vigore della presente legge e non riversati alla Regione, sono
incamerati a titolo definitivo dagli Enti cui spettano ai sensi del precedente
articolo 2 (4).
(3)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 16 dicembre 1986, n. 46.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 16 dicembre 1986, n. 46.
Art.
9
Del
sequestro.
Il
funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro ai sensi dell'art. 13,
legge 24 novembre 1981, n. 689 deve immediatamente informare l'Autorità
amministrativa competente inviandole il processo verbale di sequestro.
Gli
interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro
all'Autorità di cui all'art. 2 con atto esente da bollo.
Sulla
opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il 10°
giorno successivo alla proposizione.
Se
non è rigettata entro detto termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche
prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'Autorità competente
può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese
di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti
di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando
l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere
efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è
disposta la confisca entro due mesi dai giorni in cui è pervenuto il rapporto
e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro (5).
(5)
In attuazione del presente articolo vedi la L.R. 6 luglio 1984, n. 32.
Art.
10
Accertamento
mediante analisi di campione.
Se
per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campione il
dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito delle analisi.
L'interessato
può chiedere la revisione delle analisi con la partecipazione di un proprio
consulente tecnico.
La
richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato il
campione da analizzare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi, che deve essere allegata all'istanza medesima.
Delle
operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato
almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I
risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le
comunicazioni di cui al terzo e quarto comma equivalgono alla contestazione
prevista dall'art. 7 e il termine per il pagamento in misura ridotta di cui
all'art. 8 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando
è stata richiesta la revisione dell'analisi dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove
non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di
cui al primo e al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
Art.
11
Ordinanza
ingiunzione.
Contro
l'accertamento della violazione il trasgressore o il soggetto responsabile ai
sensi dell'art. 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 e gli eventuali responsabili
in solido ai sensi dell'art. 6 stessa legge, entro trenta giorni dalla data
della contestazione o dalla notificazione della violazione, possono far
pervenire alla Autorità competente di cui all'art. 2 scritti difensivi e
documenti nonché richiesta di audizione da parte dell'Autorità stessa.
L'Autorità
amministrativa competente, richiesto e acquisito il rapporto del verbalizzante
contenente eventuali ulteriori accertamenti, esaminati i documenti e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti gli interessati che ne
abbiano fatta richiesta, entro sessanta giorni dalla ricezione del rapporto, se
ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione ed ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono in solido
obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
dandone comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto.
Per
la notificazione si applicano i termini di cui all'art. 7 secondo comma.
Con
l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con
lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì
disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non sia obbligatoria la
confisca.
Il
pagamento è effettuato con le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, entro
il termine di giorni trenta dalla notificazione di detto provvedimento.
Del
pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio
che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il
termine di pagamento è di giorni sessanta se l'interessato risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione,
è titolo esecutivo.
Per
quanto concerne l'esecutività si applica il comma sesto dell'art. 18, legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art.
12
Confisca.
Le
Autorità amministrative con l'ordinanza-ingiunzione possono disporre la
confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a
commettere la violazione e devono in ogni caso disporre la confisca delle cose
che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle
persone cui è ingiunto il pagamento.
È
sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso,
il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Le
disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art.
13.
Sanzioni
amministrative accessorie.
L'Autorità
amministrativa con l'ordinanza di ingiunzione può applicare come sanzioni
amministrative quelle previste dalle leggi vigenti per le singole violazioni,
come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o
sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione.
Le
sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente
il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di
connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art. 24, legge 24 novembre
1981, n. 689, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Art.
14.
Pagamento
rateale della sanzione pecuniaria.
Su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate,
l'Autorità amministrativa può disporre che la sanzione amministrativa venga
pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore
a lire 30.000.
In
ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.
Decorso
inutilmente anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità
amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della
sanzione in un'unica soluzione.
Art.
15.
Esecuzione
forzata.
Decorso
inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi si
procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza degli artt. 5 e seguenti
del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art.
16
Violazione
di norme da parte degli stessi Enti competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione.
Qualora
una azione od omissione punibile con sanzione amministrativa sia contestata ad
un amministratore o ad un dipendente di un Ente locale delegato o subdelegato
competente ai sensi dell'art. 2 della presente legge, gli organi ed i soggetti
cui spetta ai sensi dell'art. 4 la contestazione della violazione, procedono
nei confronti dell'Ente e trasmettono il verbale e l'eventuale conseguente
rapporto alla Regione. In tal caso il Presidente della Giunta regionale
sostituisce a tutti gli effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo
individuato ai sensi dell'art. 2.
Art.
17
Norme
transitorie.
Con
legge regionale saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 9, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle
stesse nonché alla destinazione delle cose confiscate.
Saranno
altresì indicati i laboratori competenti ad effettuare le analisi di campione
nonché la revisione delle stesse.
Sarà
fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è
tenuto a versare.
Fino
all'emanazione di detta legge permangono in vigore le disposizioni vigenti (6).
(6)
In attuazione del presente articolo vedi la L.R. 6 luglio 1984, n. 32.
Art.
18
Per
quanto non previsto dalla presente legge regionale, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11, 19, 20, 28 e 31 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Art.
19
Norme
regionali abrogate.
Sono
abrogate tutte le norme procedurali concernenti l'accertamento e l'ingiunzione
delle sanzioni pecuniarie e i provvedimenti amministrativi conseguenti previsti
dalle singole leggi regionali, fatte salve quelle concernenti l'entità delle
sanzioni per le stesse previste.
È
altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge
regionale.