L.R.
13 giugno 1983, n. 18 (1).
Ulteriore
intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del
regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, e successive modifiche ed
integrazioni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1983, n. 40.
Articolo
unico
Per
la prosecuzione degli interventi finanziari della regione di cui alla legge
regionale 23 dicembre 1980, n. 79, a favore dei progetti ammessi ai benefici
previsti dal regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modifiche
ed integrazioni, č autorizzata la spesa di L. 300.000.000 in termini di
competenza e di L. 100.000.000 in termini di cassa, con iscrizione:
nel
cap. 7676, voce 9998, della spesa del bilancio per l'esercizio 1983;
nel
programma operativo 2.06.2.01.2 della colonna 1983 del relativo bilancio
pluriennale 1983-85.
All'onere
per l'attuazione della presente legge si farą fronte con la disponibilitą di
pari importo del fondo globale del capitolo 9710 dell'esercizio 1982: «Fondo
per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento -
numero d'ordine 2», a norma di quanto previsto dall'art. 26, quinto e sesto
comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą.
La
giunta regionale č autorizzata ad apportare al bilancio per l'esercizio 1983 e
al relativo bilancio pluriennale 1983-85, le conseguenti variazioni ai sensi
dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale n. 23/1978.