L.R. 13 giugno 1983, n. 18 (1).

Ulteriore intervento finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977, e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 maggio 1983, n. 40.

 

 

Articolo unico

 

Per la prosecuzione degli interventi finanziari della regione di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 79, a favore dei progetti ammessi ai benefici previsti dal regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, č autorizzata la spesa di L. 300.000.000 in termini di competenza e di L. 100.000.000 in termini di cassa, con iscrizione:

nel cap. 7676, voce 9998, della spesa del bilancio per l'esercizio 1983;

nel programma operativo 2.06.2.01.2 della colonna 1983 del relativo bilancio pluriennale 1983-85.

All'onere per l'attuazione della presente legge si farą fronte con la disponibilitą di pari importo del fondo globale del capitolo 9710 dell'esercizio 1982: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento - numero d'ordine 2», a norma di quanto previsto dall'art. 26, quinto e sesto comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą.

La giunta regionale č autorizzata ad apportare al bilancio per l'esercizio 1983 e al relativo bilancio pluriennale 1983-85, le conseguenti variazioni ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale n. 23/1978.