L.R.
13 giugno 1983, n. 19 (1).
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e della legge
regionale 31 maggio 1982, n. 26.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 giugno 1983, n. 40.
Art.
1
Il
termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 1984.
I
termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 1°
luglio 1981, n. 34, sono prorogati al 31 dicembre 1983 (2).
Il
termine di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 31 maggio 1982,
n. 26, è prorogato al 31 luglio 1983.
Il
termine di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio
1982, n. 26, è prorogato al 31 luglio 1984.
La
durata di validità delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 35 della
legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è prorogata al 31 dicembre 1984.
(2)
Per l'ulteriore proroga del termine, vedi l'art. 2, L.R. 23 marzo 1984, n. 17.
Art.
2
Al
quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, così come
integrato dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, dopo le
parole «in cooperative edilizie», si aggiungono le parole «e/o cooperative di ricostruzione».
Al
primo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole
«punto 1, lettere A), B) e C)» sono sostituite dalle parole «punti 1 e 2,
lettere A), B) e C)».
Art.
3
Nei
territori dei Comuni di cui alla Tab. 4 allegata alla legge regionale 1° luglio
1981, n. 34, nei casi di demolizione di parti di edifici privati, resa
necessaria per ragioni di pubblica incolumità, il Comune, in alternativa alle
procedure previste dall'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, può procedere
al recupero delle somme nei confronti del proprietario dell'immobile
interessato, in sede di concessione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8
della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.
Art.
4
Per
motivi conseguenti a situazioni non accettabili al momento della valutazione
della spesa ammissibile a contributo in sede di progettazione, è consentito
agli aventi diritto - durante l'esecuzione dei lavori di ripristino dei beni di
proprietà siti nei Comuni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34, inclusi negli elenchi previsti dall'art. 3
della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - effettuare variazioni di partite di lavoro
rispetto a quelle previste nell'istruttoria di cui all'art. 8 della legge
regionale 26 maggio 1980, n. 50, con l'osservanza delle procedure e dei limiti
stabiliti nei successivi commi.
Le
variazioni di partite di lavoro sono consentite limitatamente agli interventi
di carattere strutturale indicate nel quarto comma dell'articolo 7 della legge
regionale 1° luglio 1981, n. 34 - ed ai consequenziali lavori di finitura - che
non alterino le caratteristiche essenziali dell'originario progetto già in
possesso del Comune competente.
Le
partite di lavoro per le quali si richiede variazione non possono comunque
superare il 20 per cento dell'importo della spesa complessivamente ammessa a
contributo ai sensi degli articoli 7 e 22 della legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34.
I
proprietari interessati, allorché si verifichino le condizioni previste dal
primo comma del presente articolo, prima dell'esecuzione dei lavori di
variante, devono presentare motivata e circostanziata richiesta al Comune
competente.
Nel
caso d'intervento unitario di cui all'articolo 10 della legge regionale 26
maggio 1980, n. 50 e all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, la richiesta deve essere presentata da tutti i proprietari interessati.
Il
Comune, accertata la validità delle motivazioni addotte, provvede entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta al rilascio di un apposito provvedimento
autorizzativo.
Il
provvedimento di cui al precedente comma non esonera gli interessati
dall'obbligo del possesso, ove necessario, nei casi previsti dalla vigente
legislazione, della concessione edilizia in variante di cui alla legge 28
gennaio 1977, n. 10 e/o delle autorizzazioni in variante di cui alle L. 5
agosto 1978, n. 457; L. 1° giugno 1939, n. 1089 e L. 29 giugno 1939, n. 1497,
nonché del deposito - ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 -
del progetto in variante anche ai fini delle direttive tecniche di cui alla
Delib.C.R. 29 giugno 1981, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per
gli interventi ricompresi nell'ambito dei piani di recupero di cui all'art. 11
della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, i Comuni, in applicazione delle
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 della predetta legge,
procedono direttamente alle variazioni degli atti tecnici redatti a seguito
delle
disposizioni
di cui all'atto del Consiglio regionale 2 febbraio 1981, n. 135.
È
fatto obbligo agli aventi diritto - a pena di decadenza dai benefici previsti
dal presente articolo - della tempestiva comunicazione dell'avvenuta esecuzione
dei lavori al rustico, ai fini dei necessari accertamenti da parte dei Comuni.
Le
partite in variante devono risultare specificatamente nel consuntivo dei
lavori, redatto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34, al quale deve essere accluso il prospetto di comparazione fra le partite
ammesse a contributo a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 8 della
legge
regionale
26 maggio 1980, n. 50 e le correlate partite sostitutive di cui alla richiesta
indicata nel precedente quarto comma.
Per
l'applicazione dei prezzi alle partite in variante si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1981,
n. 34.
In
nessun caso l'importo delle singole partite in variante può superare quello
delle corrispondenti partite ammesse a contributo in sede d'istruttoria della
domanda.
Al
consuntivo dei lavori devono essere allegati, nei casi previsti dalla vigente
legislazione, i documenti di cui al settimo comma del presente articolo, nonché
una dichiarazione del progettista in ordine alla conformità degli atti tecnici
in variante acclusi al consuntivo, a quelli depositati presso l'Amministrazione
provinciale ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25.
Per
le finalità di cui alla presente norma il Comune procede ad un supplemento
d'istruttoria per la rideterminazione del contributo che comunque non può
superare l'importo già stabilito con l'originario provvedimento di concessione
delle provvidenze.
I
proprietari interessati che abbiano precedentemente effettuato i predetti
interventi in variante devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di
cui al quarto comma, entro il 30 giugno 1992 (3).
Nell'ipotesi
prevista dal quindicesimo comma, i Comuni interessati procedono all'adozione
dei provvedimenti in sanatoria in conformità alle previsioni di cui ai precedenti
commi (4).
Restano
ferme tutte le disposizioni in materia previste dalla L.R. 26 maggio 1980, n.
50, dalla L.R. 1° luglio 1981, n. 34 e dalla L.R. 31 maggio 1982, n. 26, non
modificate con il presente articolo.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 27 gennaio 1992, n. 2.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 27 gennaio 1992, n. 2.
Art.
5
Nei
Comuni di cui alla Tabella B, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n.
34, è consentito agli aventi diritto, proprietari di immobili danneggiati dal
sisma del 19 settembre 1979 - che, a seguito della regolare presentazione della
domanda di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50,
hanno prodotto, nei termini ivi previsti, una perizia giurata in forma sommaria
- di presentare a specificazione di essa, entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, una stima analitica redatta da un tecnico iscritto
all'Albo professionale.
L'importo
della spesa ammissibile a contributo, risultante dalla stima analitica di cui al
precedente comma, non può superare quello stabilito con la predetta perizia
giurata sommaria.
I
prezzi da applicare alle partite di lavoro della stima analitica di cui al
precedente primo comma sono quelli compresi nel prezzario regionale vigente
all'epoca della redazione della perizia giurata sommaria.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.