L.R.
27 giugno 1983, n. 21 (1).
Nuova
disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei
funghi epigei spontanei (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 luglio 1983, n. 43.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 16, L.R. 21 febbraio 2000, n. 12.
TITOLO
I
Art.
1
[La
presente legge detta norme per valorizzare la potenzialità produttiva del
bosco, nel rispetto degli ecosistemi, con specifico riferimento alla difesa,
alla produzione, alla raccolta ed alla commercializzazione dei funghi epigei
spontanei.
Sono
abrogati gli artt. 2 e 3 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 38] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
TITOLO
II
Art.
2
Raccolta.
[La
raccolta dei funghi è consentita nelle ore diurne.
La
quantità giornaliera consentita per le specie pregiate non dovrà essere
superiore a quattro chilogrammi a persona.
Ai
fini della presente legge sono considerate specie pregiate l'ovulo buono, il
porcino ed il prugnolo (Amanita Caesarea, Boletus Aereus, Boletus Edulis,
Boletus Pinocola, Boletus Appendiculatus, Boletus Reticulatus, Tricholoma
Georgii).
Nessun
limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, a tutti coloro
che vantano diritti reali di godimento sul fondo, ai coltivatori del fondo, ai
familiari ed ai suoi dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del
fondo stesso.
La
stessa limitazione non opera nei confronti di tutti i residenti in frazioni di
Comuni o Comuni montani in zone boschive che per consuetudine siano portatori
di interesse economico connesso alla raccolta dei funghi previa autorizzazione
delle Comunità montane interessate.
È
fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di
raccolta e di trasportarli in contenitori forati sul fondo per favorire la
caduta di spore] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
Art.
3
Divieti.
[È
vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi atti a rimuovere
lo strato umifero del terreno.
È
comunque vietato distruggere la flora fungina.
La
raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non abbiano
raggiunto l'altezza di un metro] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
Art.
4
Sospensione
temporanea.
[Su
proposta delle Comunità montane e dei Comuni non facenti parte delle Comunità
montane, la Giunta regionale può sospendere temporaneamente la raccolta dei
funghi da parte di chiunque in quelle zone in cui si manifestino situazioni di
grave alterazione ambientale.
Il
divieto di raccolta, disposto come sopra, è reso esecutivo dalla Regione
tramite la collocazione di tabelle poste in modo che siano visibili l'una
dall'altra (6)] (7).
(6)
Per il trasferimento alle comunità montane delle funzioni amministrative di cui
al presente articolo, vedi l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21 febbraio
2000, n. 12.
TITOLO
III
Art.
5
Commercializzazione
dei funghi spontanei.
[Tutti
i funghi spontanei posti in vendita, devono essere sottoposti al controllo da
parte dell'autorità sanitaria locale che rilascia apposito certificato, valido
per il solo giorno del controllo, dal quale risulti:
generalità
del venditore, residenza, luogo di vendita, specie e quantità poste in
commercio.
I
punti e gli orari di vendita dei funghi spontanei sono stabiliti dai singoli
Comuni.
I
Comuni sono tenuti, inoltre, ad assicurare il controllo sanitario gratuito dei
funghi spontanei destinati al consumo.
È
consentita la vendita solo dei funghi di cui all'allegato «A».
La
Giunta regionale è delegata a modificare l'elenco di cui all'allegato «A», per
accertati motivi, con apposito provvedimento] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
TITOLO
IV
Art.
6
Informazione
e divulgazione. Contributi.
[La
Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei
suoi prodotti, nonché alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative
finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
A
tal fine finanzia corsi, aperti al personale preposto alla vigilanza, nonché a
tutti i cittadini interessati, organizzati senza scopo di lucro da Enti e da
Associazioni micologiche o naturalistiche.
La
Giunta regionale concede altresì, contributi, sulla base di rendiconti di
spesa, ad Enti ed Associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre,
stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla
pubblicizzazione dei funghi spontanei.
Nel
Piano pluriennale di formazione la Regione prevede corsi per la formazione di
esperti micologici] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
Art.
7
Sanzioni.
[Per
le violazioni delle norme di cui al primo ed ultimo comma dell'art. 2 della
presente legge è applicata la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000;
per quelle relative al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 la sanzione
amministrativa è da lire 20.000 a lire 100.000, oltre al sequestro del prodotto
raccolto e del mezzo impiegato.
Le
violazioni delle norme previste agli articoli 4 e 5 comportano, oltre alla
confisca del prodotto, il pagamento della sanzione da lire 50.000 a lire
500.000] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
Art.
8
Vigilanza.
[Sono
incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti e
gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e
pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati in servizio presso le
Comunità montane, nonché tutti gli agenti giurati in possesso dei requisiti
determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Le
procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme
disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per
commettere le infrazioni, sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689 e successive norme attuative] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
Art.
9
Finanziamento.
[Per
le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzato per l'anno
1983, lo stanziamento di lire 40.000.000, in termini di competenza e cassa, al
cap. 4176 (tit. I, sez. 10, rubrica 43, categoria economica 5, settore 11, tipo
1.1.) di nuova istituzione denominato: «Spese per iniziative finalizzate allo
sviluppo della flora fungina e contributi della Regione ad Enti ed Associazioni
per far fronte alle spese di allestimento, realizzazione di mostre, stand ed iniziative
pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla pubblicizzazione dei funghi
spontanei».
(12).
La
presente spesa è allocata nel bilancio pluriennale 1983-1985 nel programma
operativo 2.24.2.03.
Per
gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio
a norma dell'art. 5 primo e secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge regionale di contabilità] (13).
(12)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1983, approvato con L.R. 2 maggio 1983, n.10.
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.
Allegato
A (14)
ELENCO
DELLE SPECIE DEI FUNGHI EPIGEI MANGERECCI DEI QUALI È
AUTORIZZATA
LA VENDITAAmanita CaesareaOvulo buonoArmillariella melleaFamigliola
buonaBiannularia imperialisFungo patataBoletus aereusPorcino neroBoletus
edulisPorcinoBoletus pinicolaPorcinoBoletus appendiculatusPorcinoBoletus
reticulatusPorcinoBoletus granulatusPinaroloBoletus luteusPinaroloBoletus lepidusCeroBoletus
scaberPorcinello grigioCantharellus cibariusGallettoCantharellus
lutescensTrombettaClitocybe geotropaOrdinarioClitocybe maximaOrdinarioClitocybe
infundibuliformisImbutinoFistulina hepaticaLingua di bueHydnum
repandumSteccherinoHydnum rufescensSteccherinoHygroprorus poetarumLucinetto o
elcino biancoHygroprorus penariusLucinetto o elcino biancoHygroprorus
russulaLicinetto o elcino rossoHygrophorus marzuolusMarzuoloLepiota
proceraMazza di tamburoLepiota rhacodesMazza di tamburoLactarius deliciosusSanguinello
o scopettoLactarius sanguifluusSanguenaccioLycoperdon maximumVescia
maggioreLycoperdon coelatumVesciaLycoperdon gemmatumVesciaLycoperdon
perlatumVesciaLycoperdon furfuraceumVesciaMarasmius oreadesGambe
seccheMorchella rotundaSpugnolaMorchella conicaSpugnolaMarchella
deliciosaSpugnolaPholiota aegeritaFunghi di pioppoPleurotus
ostreatusGelonePleurotus eryngiiCardarelloPleurotus eryngii Var.
FerulaeFerlengoPsalliota campestrisPrataioloPsalliota
arvensisPrataioloPsalliota silvicolaPrataioloPsalliota hortensis Var.
BisporaPrataioloRussula cyanoxanthaColombina maggioreRussula aurataColombina
dorataRussula virescensVerdoneRussula vescaColombinaRussula
integraColombinaRussula decoloransColombinaRussula delicaPeperoneRussula
paludosaRosciolaTricholoma georgioPrugnoloTricholoma terreumMorettaTricholoma
russulaLicinetto o elcino rossoTricholoma acerbumFungo di carneTricholoma
tristeMorettaTricholoma scalpturatumMorettaTricholoma
orirubensMorettaTricholoma atrosquamosusMoretta
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 16, L.R. 21
febbraio 2000, n. 12.