L.R.
13 luglio 1983, n. 25 (1).
Tutela
e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1983, n. 47.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
TITOLO
I
Norme
programmatiche
Art.
1
Oggetto
ed ambito di applicazione della legge.
[La
presente legge detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della
fauna ittica, disciplinando anche i modi e gli strumenti per l'esercizio della
pesca.
Sono
soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque pubbliche
e quelle private nei casi espressamente stabiliti] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
2
Studi
e ricerche - carta ittica.
[La
Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sull'ambiente, sulle
condizioni fisico-biologiche delle acque, sulle specie acquatiche e
sull'ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella
pesca.
In
particolare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla redazione della carta ittica indicando le caratteristiche
biogenetiche dei corsi d'acqua interessanti la pesca; la potenzialità
produttiva delle acque nei riguardi della pesca e della piscicoltura e gli
interventi tecnici atti ad aumentarne la produttività; le aree vocate per
l'acquacoltura.
La
carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle
specie da immettere nelle acque ed è aggiornata almeno ogni cinque anni] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
3
Comitato
tecnico.
[Presso
la Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico consultivo regionale per la
pesca.
Il
Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto da undici
membri esperti nelle materie attinenti la pesca designati:
-
3 dalla Università degli studi di Perugia esperti di idrologia e piscicoltura,
zoologia e geografia;
-
1 da ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni;
-
2 dalle Associazioni naturalistiche;
-
2 dalle Associazioni dei pescatori professionisti;
-
2 dalle Associazioni dei pescatori sportivi.
Il
Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.
Il
Comitato è organo di consulenza tecnico-amministrativa degli organi regionali,
secondo quanto previsto dalla presente legge] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
4
Programma
triennale.
[La
Giunta regionale, sulla base della carta ittica di cui all'art. 2 ed in
conformità alle previsioni del Piano regionale di sviluppo, predispone la
proposta di programma per la conservazione e l'incremento delle risorse
ittiofaunistiche in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e il
Comitato tecnico di cui al precedente articolo.
Il
programma prevede interventi diretti a promuovere:
-
l'incremento della pescosità dei corpi idrici mediante processi naturali di
sviluppo delle specie ittiche, ripopolamenti integrativi, tutela della flora,
della vegetazione acquicola e delle acque dall'inquinamento;
-
lo sviluppo delle attività economiche connesse all'esercizio della pesca ed il
potenziamento delle strutture cooperative di produzione, lavorazione e
commercio dei prodotti della pesca e piscicoltura;
-
l'educazione naturalistica e sportiva dei pescatori, dei giovani e degli
operatori del settore.
Il
programma è approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge
regionale 16 marzo 1973, n. 18, ed è attuato mediante programmi annuali
stralcio di cui al successivo art. 6 ed ha validità triennale] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
5
Delega
delle funzioni.
[L'esercizio
delle funzioni amministrative, già di competenza degli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di pesca nelle acque interne, trasferite alla
Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, ivi comprese quelle esercitate dal Consorzio pesca ed acquicoltura del
Trasimeno, è delegato alle Province.
La
Giunta regionale esercita poteri di vigilanza, indirizzo e coordinamento in
ordine all'esercizio delle funzioni delegate in conformità agli indirizzi
stabiliti dalla programmazione regionale.
Gli
Enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale, nell'ambito delle proposte
di programma di cui all'art. 4, il rendiconto finanziario delle operazioni
effettuate e una relazione illustrativa dell'attività svolta.
Le
spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della
Regione. Il relativo importo sarà determinato annualmente con il programma di
cui al medesimo art. 4.
Qualora
gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la
Giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un termine
adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.
Gli
Enti delegatari esercitano le funzioni di cui al presente articolo garantendo,
attraverso la costituzione di consulente, adeguate forme di partecipazione
delle categorie interessate alla programmazione e gestione degli interventi.
Le
commissioni consultive per la pesca di cui al D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797
cessano la loro attività alla data di entrata in vigore della presente legge]
(7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
6
Programmi
annuali.
[Ciascuna
Provincia, sulla base del programma triennale e sentita la consulta di cui al
precedente art. 5, elabora e trasmette alla Giunta regionale entro il 31
dicembre di ogni anno proposte di intervento nelle acque di propria competenza.
Le
proposte riguardano tra l'altro:
-
la istituzione, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di
ripopolamento e frega di cui al successivo art. 7;
-
le previsioni di cattura in dette zone;
-
le concessioni di piscicoltura di cui al successivo art. 26;
-
le concessioni di pesca professionale di cui al successivo art. 27.
La
Giunta regionale, valutate le proposte di cui ai precedenti commi, sentito il
Comitato tecnico di cui al precedente art. 3 e previo parere della competente
commissione consiliare, delibera il programma annuale degli interventi per
l'anno successivo.
Il
programma finanziato con la legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione annuale] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
TITOLO
II
Tutela
della fauna ittica e del suo ambiente
Art.
7
Zone
di ripopolamento e frega.
[Le
zone di ripopolamento e frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione
naturale delle specie ittiche e di fornire, mediante cattura, specie ittiche
per il ripopolamento.
Esse
sono istituite dalle Province competenti per territorio nei limiti e in
conformità al programma annuale di cui al precedente art. 6.
Nelle
zone di ripopolamento e frega è vietata la pesca per tutto il periodo di durata
del vincolo, che, comunque, non potrà essere superiore a tre anni salvo
rinnovo] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
8
Zone
di protezione.
[Le
Province territorialmente competenti hanno la facoltà di istituire zone di
protezione nelle quali è vietata la pesca ad una o più specie ittiche in quei
tratti di bacino o corsi d'acqua dove si accertino eccezionali esigenze di
tutela del patrimonio ittico.
Il
divieto è limitato al periodo di tempo necessario a superare le cause che
l'hanno motivato] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
9
Tutela
dell'equilibrio biologico della fauna ittica.
[Qualora
sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico della fauna ittica,
turbato dall'impoverimento eccessivo di una data specie o da una sua eccessiva
presenza, può essere vietata, in tratti di bacino e corsi d'acqua, la pesca di
una o più specie. Possono altresì essere disposte, con riferimento alla pesca
delle stesse specie, particolari prescrizioni di tempo, di luoghi, di quantità
e misura del pescato, in ordine all'uso di determinati attrezzi e di esche, in
deroga alle disposizioni contenute nel regolamento di pesca di cui al
successivo art. 20.
I
relativi provvedimenti sono assunti dall'Amministrazione provinciale competente
per territorio ed hanno durata limitata al tempo necessario a superare le cause
che li hanno determinati] (11).
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
10
Tabellazione
in zone sottoposte a divieto temporaneo.
[Le
zone nelle quali vige un divieto temporaneo di pesca sono delimitate a cura
delle Amministrazioni provinciali con apposite tabelle] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
11
Cattura
di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento.
[Le
Province nell'esercizio delle funzioni delegate autorizzano la cattura delle
specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche, determinando i
modi di prelievo e la destinazione del pesce catturato.
Chiunque
intenda esercitare la pesca per scopi scientifici, deve richiedere una speciale
autorizzazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio,
contenente l'indicazione delle modalità per l'esercizio dell'attività
richiesta. Le Province dispongono i necessari controlli perché l'esercizio
della
pesca
non sia rivolto ad altro fine.
Alle
attività di prelievo, detenzione, trasporto e commercializzazione di pesce,
svolte a scopo di ripopolamento o a scopi scientifici, purché autorizzate dalle
Amministrazioni provinciali, non si applica la disciplina della presente legge
e del regolamento di pesca di cui al successivo art. 20] (13).
(13)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
Art.
12
Immissione
di specie ittiche, animali acquatici in genere o specie ittiche estranee alla
fauna locale.
[Ogni
immissione di specie ittiche o in generale di animali acquatici nelle acque
pubbliche deve essere autorizzata dalla Amministrazione provinciale competente
e deve essere contenuta nei limiti indicati dal programma annuale di cui al
precedente art. 6.
La
immissione di specie ittiche estranee al piano ittico è autorizzata dalla
Giunta regionale in forma sperimentale e controllata, sentito il Comitato
tecnico di cui all'art. 3] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
13
Controlli
sanitari.
[Il
materiale ittico proveniente da catture o da allevamenti, anche quando sia accompagnato
da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere
assoggettato al controllo da parte dell'U.L.S.S. territorialmente competente]
(15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre
1998, n. 44.
Art.
14
Secca
dei corsi d'acqua e dei bacini.
[Chi
intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini, compresi quelli privati
in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve
farne richiesta, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, al
Presidente della Provincia nel cui territorio sono collocate le apparecchiature
o vengono costruite le opere necessarie.
Il
Presidente della Provincia concede il relativo permesso contenente le prescrizioni
per la salvaguardia del patrimonio ittico nonché quelle per il successivo
ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del richiedente.
Qualora
sia necessario interrompere corsi di acqua o bacini in casi d'urgenza, deve
essere data immediata comunicazione alla Provincia territorialmente competente]
(16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
15
Strutture
idonee alla risalita di pesce lungo i corsi d'acqua.
[I
progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedono
l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti devono
prevedere, altresì, la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita
del pesce.
In
presenza di inamovibili e accertati ostacoli tecnici, saranno stabiliti congrui
quantitativi annui di ripopolamento a spese del titolare delle opere] (17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
16
Estrazione
di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d'acqua.
[È
vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di protezione,
ripopolamento e frega.
A
tale scopo le Province danno comunicazione del provvedimento istitutivo
all'autorità competente.
Lo
scarico nelle acque pubbliche o in quelle private a questo collegate delle
acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di
estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in
sospensione a norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e
della
normativa regionale] (18).
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
17
Concessioni
di derivazioni di acque pubbliche.
[Nelle
concessioni di derivazioni delle acque devono osservarsi le seguenti
prescrizioni:
-
le bocche di presa debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi tra
barra e barra, una luce massima di mm. 20 allo scopo di impedire il passaggio
del pesce;
-
tutti gli impianti di pompaggio compresi quelli per scopi irrigui devono essere
muniti di apparati che impediscano il risucchio delle larve e degli avannotti;
-
i punti di presa delle derivazioni per scopi idroelettrici e comunque
industriali oltre alle griglie devono essere muniti di apparati ad energia
elettrica aventi caratteristiche tali da impedire il risucchio di ogni e
qualsiasi specie della fauna ittica.
In
sede di rilascio della concessione gli organi competenti, acquisito il parere
della Provincia interessata, possono inserire nel disciplinare ulteriori
eventuali prescrizioni e misure, compreso l'onere di immissione annuale di
specie ittiche a spese del concessionario.
Copia
delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa alle Province.
Il
Presidente della Provincia territorialmente competente, accertata la mancata
osservanza da parte dei concessionari delle norme per la tutela della fauna
ittica, segnala le inadempienze alla Giunta regionale anche agli effetti di una
eventuale revoca e comunque per l'immediata sospensione della derivazione]
(19).
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
TITOLO
III
Esercizio
della pesca - Licenze
Art.
18
Esercizio
della pesca e obbligo della licenza di pesca.
[Costituisce
esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica,
ovvero all'uccisione o al richiamo della stessa ai fini della cattura.
L'esercizio
della pesca è consentito solo nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi
previsti dalla presente legge e dal regolamento.
Sono
vietati:
a)
la pesca con le mani;
b)
la pesca a strappo con canna o lenza a mano, armate con ancoretta o amo privi
di esca o con esca viva;
c)
la pesca subacquea con attrezzature ausiliarie della respirazione;
d)
la pesca con sangue o sostanze contenenti sangue;
e)
la pesca con esche o composti contenenti attivanti chimici;
f)
la pesca a traino o comunque con natanti in movimento ai possessori di licenze
di tipo B nelle acque del Lago Trasimeno (20);
g)
la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, oppure
ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe,
terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, oppure smuovendo il fondo
delle acque;
h)
le pasture in qualsiasi forma nelle acque secondarie di categoria A);
i)
l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare fauna ittica;
l)
l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque
secondarie di categoria A) (21);
m)
l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o
specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
n)
la disposizione di reti da pesca a distanza inferiore a 40 metri da scale di
monta, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate
naturali e artificiali, arcate di ponti e sbarramenti;
o)
la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di
apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della
sezione normale dello specchio d'acqua interessato;
p)
l'uso del guantino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della
pesca con la canna e la bilancia.
Restano
fermi gli altri divieti previsti dalla normativa statale vigente] (22).
(20)
Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.
(21)
Lettera così modificata dall'articolo unico, L.R. 1° marzo 1984, n. 10.
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
19
Classificazione
delle acque.
[Ai
soli fini della pesca le acque della Regione sono classificate in principali e
secondarie.
Sono
principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e
biologiche consentono la pesca anche con attrezzi di larga cattura.
Le
acque secondarie sono distinte nelle seguenti categorie:
-
categoria A, quelle popolate prevalentemente da salmonidi distinte con apposita
tabellazione;
-
categoria B, quelle restanti.
La
classificazione delle acque e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di
pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di cui al successivo
art. 20] (23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
20
Regolamento
di pesca.
[Entro
90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale,
sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 3, predispone e trasmette al
Consiglio regionale il regolamento di pesca (24).
Il
regolamento prevede:
a)
la classificazione delle acque pubbliche in acque principali e secondarie ai
sensi del precedente art. 19 e l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi
di pesca in esse consentiti;
b)
l'elenco e le caratteristiche degli attrezzi di grande cattura consentiti ai
pescatori di mestiere;
c)
i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;
d)
le lunghezze minime totali che determinate specie devono avere raggiunto,
perché la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi non ne
siano vietati;
e)
le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca;
f)
le località dove è permessa la pesca subacquea in apnea ed il tipo di attrezzi
consentiti] (25).
(24)
Vedi il Reg. 7 agosto 1986, n. 3.
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre
1998, n. 44.
Art.
21
Obbligo
della licenza.
[L'esercizio
della pesca nelle acque interne della Regione Umbria è subordinato, per i
cittadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata ai sensi degli
articoli che seguono e, per gli altri cittadini italiani e per gli stranieri,
al possesso di analoga licenza rilasciata sul territorio nazionale secondo le
norme statali e regionali vigenti.
I
cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono
ottenere il rilascio della licenza di pesca di cui al precedente comma alle
stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella Regione
Umbria ovvero possono ottenere un permesso di pesca, equiparato alla licenza di
categoria B, presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio. Il
permesso di pesca non è soggetto alle tasse e sopratasse regionali, ha la
validità di mesi tre e non può essere rinnovato nel corso dell'anno.
Non
sono tenuti all'obbligo della licenza:
a)
i minori di età inferiore a 14 anni che esercitino la pesca con l'uso di una
sola canna con o senza mulinello;
b)
gli addetti agli impianti di piscicoltura, nonché il personale e gli utenti dei
bacini di pesca a pagamento durante l'esercizio della loro attività.
] (26).
(26)
L'ultimo comma del presente articolo è stato soppresso dall'articolo unico,
L.R. 14 aprile 1986, n. 15. Successivamente l'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
Art.
22
Tipi
di licenza di pesca.
[La
licenza di pesca viene concessa nei seguenti tipi:
1)
Licenza di tipo A:
autorizza
i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne della
Regione con l'uso degli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti e inoltre
degli specifici attrezzi di larga cattura indicati nel regolamento di pesca.
2)
Licenza di tipo B:
autorizza
i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso
dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami,
mazzacchera, tirlindana (27).
Autorizza
inoltre l'esercizio della pesca a piede asciutto a terra con bilancella di lato
non superiore a m. 1,50 e maglia non inferiore a mm. 15 montata sul palo di
manovra con o senza carrucola, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea
esclusivamente nelle località indicate nel regolamento di cui al precedente
art. 20, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età] (28) (29).
(27)
Punto così modificato dall'art. 2, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.
(28)
Punto così modificato dall'art. 2, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
23
Rilascio
della licenza.
[La
licenza di pesca viene rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente
per territorio previo versamento della tassa di concessione regionale ai sensi
della legge regionale n. 57 del 1980 e successive modificazioni. Ai soggetti in
età tra i quattordici e i diciotto anni la licenza di pesca viene rilasciata
previo assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà sui figli minori
o di chi esercita la tutela.
In
caso di deterioramento o di smarrimento della licenza, il titolare può ottenere
il duplicato. Il rilascio del duplicato, in caso di smarrimento, è subordinato
alla denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza.
Le
Amministrazioni provinciali tengono un registro dei pescatori professionisti e
uno dei pescatori sportivi.
Le
licenze di pesca di tipo A e B hanno la durata di sei anni e possono essere
rinnovate] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
24
Rilascio
della licenza di tipo A.
[Alla
domanda di concessione della licenza di tipo A deve essere allegata la
certificazione della iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di
cui alla legge 13 maggio 1958, n. 250.
Sono
esenti dall'obbligo delle iscrizioni negli elenchi di cui al precedente comma i
pescatori di professione pensionati per raggiunti limiti di età, purché all'atto
del pensionamento risultino iscritti negli stessi elenchi.
Sulla
licenza di tipo A rilasciata ai minori di età fra i 14 e i 18 anni deve essere
apposta la scritta «apprendista». La licenza autorizza la pesca purché
effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di
professione che sia maggiorenne] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
TITOLO
IV
Diritti
esclusivi di pesca - Concessioni di piscicoltura - Concessioni per l'esercizio
della pesca professionale - Pesca agonistica
Art.
25
Diritti
esclusivi di pesca.
[Le
Province effettuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca attualmente
esistenti nelle acque pubbliche. A tal fine tutti coloro che ne siano titolari
sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente nel termine di cui
sopra esibendo la documentazione probatoria.
Può
essere disposta dalla Giunta regionale la espropriazione per pubblica utilità
dei diritti esclusivi di pesca esistenti nelle acque pubbliche, ai sensi del
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
I
diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio dell'Amministrazione
provinciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 possono essere dati in concessione a scopo di pesca professionale. Nel
caso in cui la concessione sia rilasciata a favore di cooperative, sono
preferite quelle i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni
rivieraschi.
Nelle
acque date in concessione ai sensi del precedente comma, la pesca a scopo
dilettantistico è consentita salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione
provinciale competente.
Con
l'atto di concessione sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, gli obblighi a carico dei concessionari per assicurare la
tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il
ripopolamento la vigilanza in concorso con le Amministrazioni provinciali] (32).
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
26
Concessioni
di piscicoltura.
[Possono
essere date in concessione acque pubbliche a scopo di piscicoltura nei limiti
ed in conformità alle indicazioni contenute nei programmi di cui all'art. 4.
Le
concessioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale competente per
territorio, con preferenza alle cooperative di pescatori di mestiere e loro
consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.
Le
concessioni riguardanti acque del demanio dello Stato sono rilasciate ai sensi
del terzo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] (33).
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
27
Concessioni
per l'esercizio della pesca professionale.
[Ai
fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio
ittico, nelle acque classificate come principali ai sensi dell'art. 19,
l'esercizio della pesca a scopo professionale può essere riservato mediante
concessioni a favore di cooperative di pescatori associati in cooperative o in
consorzi.
Le
concessioni sono rilasciate con priorità ai pescatori associati in cooperative
o in consorzi i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.
La
concessione ha durata non superiore a 10 anni, individua la estensione della
riserva, stabilisce limiti e modalità per il suo esercizio ed è rilasciata
dalla Provincia competente per territorio.
Nelle
acque date in concessione è comunque fatto salvo il diritto all'esercizio della
pesca a scopo dilettantistico senza oneri aggiuntivi da parte del
concessionario] (34).
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
28
Pesca
agonistica - Campi di gara.
[Non
possono effettuarsi gare di pesca senza l'autorizzazione dell'Amministrazione
provinciale competente per territorio.
A
tal fine le Amministrazioni provinciali stabiliscono, entro il 31 gennaio di
ogni anno, i tratti dei corsi e dei bacini di acqua pubblica, in cui possono
svolgersi manifestazioni e gare di pesca agonistica.
Chi
intende organizzare gare di pesca agonistica o manifestazioni sui campi di gara
come sopra determinati, deve presentare apposita domanda al Presidente
dell'Amministrazione provinciale almeno 15 giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della gara o manifestazione.
Con
l'autorizzazione sono stabiliti gli obblighi cui sono soggetti gli
organizzatori e i partecipanti alla gara;
la
quota delle spese di vigilanza a quelle organizzazioni sprovviste di guardie
giurate proprie e di organizzazione a carico degli organizzatori; il periodo in
giorni ed ore in cui si svolge la gara o manifestazione, il numero massimo di
partecipanti ammessi, le somme da destinare ai ripopolamenti cui sono tenuti
gli organizzatori.
Nella
ipotesi di cui al presente articolo non valgono le limitazioni di quantità del
pescato e i limiti di lunghezza previsti nel regolamento di pesca (35).
Ogni
Provincia dovrà individuare un campo di gare idoneo per gare di carattere
nazionale] (36).
(35)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre
1998, n. 44.
TITOLO
V
Pesca
e piscicoltura in acque private
Art.
29
Disciplina
per l'utilizzo delle acque.
[Nei
laghetti, cave o specchi d'acqua esistenti all'interno di aree di proprietà
privata, che siano comunicanti con acque pubbliche, in entrata o in uscita, o
alimentate da acque sorgive, si applica la disciplina prevista dalla presente
legge.
L'utilizzo
di dette acque ai fini di piscicoltura, pesca sportiva a pagamento è consentito
previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione
provinciale competente, la quale accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo
richiesto (37).
Con
l'autorizzazione vengono stabilite le prescrizioni da osservare per la
salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle
acque private da quelle del bacino idrografico collegato; tali prescrizioni
vengono comunicate alla U.L.S.S. competente per territorio.
L'autorizzazione
di cui ai precedenti commi è richiesta anche nelle acque gestite da
associazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato
esclusivamente ai soci] (38).
(37)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
30
Autorizzazione
per l'esercizio della piscicoltura.
[L'autorizzazione
per l'esercizio della piscicoltura di cui al precedente articolo deve indicare:
a)
le generalità del titolare della piscicoltura;
b)
la località ove è ubicata la piscicoltura;
c)
la superficie del terreno sommerso espressa in ettari;
d)
le specie ittiche che si intendono allevare;
e)
la presunta produzione e la durata dell'attività] (39).
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
31
Disciplina
delle attività di piscicoltura e pesca a pagamento.
[Nelle
acque private utilizzate a fini di piscicoltura o pesca a pagamento non si
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18, lettere a), b), c), i)
e p) e le disposizioni di cui al regolamento di pesca relative alle epoche e
agli orari di divieto nonché ai limiti di cattura giornalieri.
In
particolare alle acque private, di cui al precedente comma, non comunicanti con
quelle pubbliche, non si applicano i divieti di cui all'art. 18 della presente
legge] (40).
(40)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.
TITOLO
VI
Sanzioni
Art.
32
Entità
delle sanzioni.
[Per
le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni:
a)
la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 per chi esercita la
pesca con mezzi ed attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo B senza
essere munito della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;
b)
la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la
pesca con mezzi e attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo A senza
essere munito della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;
c)
la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la
pesca in periodi orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;
d)
la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la
pesca con attrezzi o altri mezzi non consentiti dalla presente legge anche in
relazione alla classificazione delle acque;
e)
la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi viola i
divieti di cui al precedente art. 16 e alle lettere d) e), f), g), h), i), l)
ed o) del terzo comma dell'art. 18;
f)
la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per coloro che
detengono o commerciano pesce vivo o morto, non congelato, sottomisura o in
epoca di divieto, senza autorizzazione (41);
g)
la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi munito di
licenza di tipo B, detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di
divieto (42).
I
trasgressori ai divieti di cui al precedente comma incorrono, oltre che nelle
sanzioni sopra previste, nelle seguenti sanzioni amministrative:
a)
confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonché delle
reti e degli attrezzi di pesca che sono serviti a commettere l'infrazione;
b)
ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da due a sei mesi.
Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità
diverse dalla Regione dell'Umbria, il Presidente della Provincia competente per
territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione all'autorità che ha
provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Qualora
il trasgressore abbia effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non abbia, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni
amministrative per infrazione alle leggi sulla pesca, gli viene rimessa la
sanzione amministrativa della confisca delle reti e degli attrezzi di pesca,
purché gli stessi siano consentiti dalla legge vigente sul territorio
regionale.
La
sanzione amministrativa di cui alla lett. a) del primo comma non si applica nei
confronti di chi, pur esercitando la pesca senza essere munito della licenza di
tipo B, ne dimostri il possesso e la regolarità esibendola, nel termine
perentorio di gg. 10 dalla data di contestazione dell'infrazione,
all'Amministrazione provinciale territorialmente competente (43).
L'esibizione
della licenza ai sensi del comma precedente comporta altresì la cessazione
della confisca delle reti e degli attrezzi disposta a norma della lett. a) del
secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 25/1983 (44).
Il
Presidente della Provincia dispone a quali Enti o Comunità debba essere
assegnato il materiale ittico confiscato che non sia stato rimesso in acqua.
Per
ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge e dal
regolamento di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa da lire
30.000 a lire 300.000.
Per
le trasgressioni ed altri divieti contenuti nel R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e
relativi regolamenti di attuazione continuano ad essere applicate le sanzioni
ivi previste elevate nel minimo fino a lire 30.000 e nel massimo fino a lire
300.000, restando ferme le sanzioni non depenalizzate ivi previste] (45).
(41)
Lettera così modificata dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.
(42)
Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.
(43)
Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.
(44)
Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.
(45)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
33
Proventi
delle sanzioni.
[Le
somme riscosse ai sensi del precedente art. 32 sono introitate nel bilancio
delle singole Province, che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di
cui alla presente legge] (46).
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art.
34
Adeguamento
delle concessioni in atto.
[Le
concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge devono essere adeguate alle disposizioni di cui al
precedente art. 17, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge] (47).
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
35
Durata
delle concessioni.
[La
concessione dei diritti esclusivi di pesca di cui alla legge 23 dicembre 1917,
n. 2043 e successive modificazioni e integrazioni è trasformata in concessione
di durata decennale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge
ed è adeguata a quanto previsto dal comma quarto dell'art. 25, al fine di
garantire il libero esercizio della pesca a scopo dilettantistico, ai sensi del
quinto comma dello stesso articolo] (48).
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
36
Validità
delle concessioni in corso.
[Le
licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano
valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente articolo 22
sull'uso degli attrezzi consentiti] (49).
(49)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre
1998, n. 44.
Art.
37
Transito
lungo le sponde.
[Le
sponde dei corsi d'acqua, bacini o laghi, anche se arginati, debbono avere un
passaggio idoneo per transitare lungo le sponde stesse] (50).
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
38
Legislazione
precedente.
[Alla
data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione
tutte le norme statali in materia di pesca nelle acque interne, ad eccezione di
quelle richiamate o che prevedono fattispecie non contemplate dalla presente
legge.
Restano
fermi comunque i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in
materia.
Sono
abrogate le L.R. 31 luglio 1978, n. 37; L.R. 12 gennaio 1979, n. 5; L.R. 11
agosto 1978, n. 41 e successiva legge di proroga L.R. 11 maggio 1979, n. 21;
L.R. 12 gennaio 1981, n. 2 e successiva legge di modifica L.R. 4 giugno 1981,
n. 30] (51).
(51)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2
dicembre 1998, n. 44.
Art.
39
Piani
stralcio delle Province.
[Fino
alla approvazione del programma triennale previsto dal precedente art. 4 la
Giunta regionale delibera la ripartizione dei fondi per l'esercizio delle
funzioni delegate, sulla base dei programmi annuali predisposti alle Province
secondo le procedure previste al precedente art. 6] (52).
(52)
Articolo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.
Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.