L.R. 13 luglio 1983, n. 25 (1).

Tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e disciplina della pesca (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1983, n. 47.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

TITOLO I

Norme programmatiche

 

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione della legge.

 

[La presente legge detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, disciplinando anche i modi e gli strumenti per l'esercizio della pesca.

Sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge tutte le acque pubbliche e quelle private nei casi espressamente stabiliti] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 2

Studi e ricerche - carta ittica.

 

[La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sull'ambiente, sulle condizioni fisico-biologiche delle acque, sulle specie acquatiche e sull'ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca.

In particolare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla redazione della carta ittica indicando le caratteristiche biogenetiche dei corsi d'acqua interessanti la pesca; la potenzialità produttiva delle acque nei riguardi della pesca e della piscicoltura e gli interventi tecnici atti ad aumentarne la produttività; le aree vocate per l'acquacoltura.

La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque ed è aggiornata almeno ogni cinque anni] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 3

Comitato tecnico.

 

[Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca.

Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto da undici membri esperti nelle materie attinenti la pesca designati:

- 3 dalla Università degli studi di Perugia esperti di idrologia e piscicoltura, zoologia e geografia;

- 1 da ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni;

- 2 dalle Associazioni naturalistiche;

- 2 dalle Associazioni dei pescatori professionisti;

- 2 dalle Associazioni dei pescatori sportivi.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Giunta regionale.

Il Comitato è organo di consulenza tecnico-amministrativa degli organi regionali, secondo quanto previsto dalla presente legge] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 4

Programma triennale.

 

[La Giunta regionale, sulla base della carta ittica di cui all'art. 2 ed in conformità alle previsioni del Piano regionale di sviluppo, predispone la proposta di programma per la conservazione e l'incremento delle risorse ittiofaunistiche in collaborazione con le Amministrazioni provinciali e il Comitato tecnico di cui al precedente articolo.

Il programma prevede interventi diretti a promuovere:

- l'incremento della pescosità dei corpi idrici mediante processi naturali di sviluppo delle specie ittiche, ripopolamenti integrativi, tutela della flora, della vegetazione acquicola e delle acque dall'inquinamento;

- lo sviluppo delle attività economiche connesse all'esercizio della pesca ed il potenziamento delle strutture cooperative di produzione, lavorazione e commercio dei prodotti della pesca e piscicoltura;

- l'educazione naturalistica e sportiva dei pescatori, dei giovani e degli operatori del settore.

Il programma è approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 18, ed è attuato mediante programmi annuali stralcio di cui al successivo art. 6 ed ha validità triennale] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 5

Delega delle funzioni.

 

[L'esercizio delle funzioni amministrative, già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pesca nelle acque interne, trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese quelle esercitate dal Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, è delegato alle Province.

La Giunta regionale esercita poteri di vigilanza, indirizzo e coordinamento in ordine all'esercizio delle funzioni delegate in conformità agli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

Gli Enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale, nell'ambito delle proposte di programma di cui all'art. 4, il rendiconto finanziario delle operazioni effettuate e una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione. Il relativo importo sarà determinato annualmente con il programma di cui al medesimo art. 4.

Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentiti i medesimi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

Gli Enti delegatari esercitano le funzioni di cui al presente articolo garantendo, attraverso la costituzione di consulente, adeguate forme di partecipazione delle categorie interessate alla programmazione e gestione degli interventi.

Le commissioni consultive per la pesca di cui al D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797 cessano la loro attività alla data di entrata in vigore della presente legge] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 6

Programmi annuali.

 

[Ciascuna Provincia, sulla base del programma triennale e sentita la consulta di cui al precedente art. 5, elabora e trasmette alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno proposte di intervento nelle acque di propria competenza.

Le proposte riguardano tra l'altro:

- la istituzione, il rinnovo, la modificazione e la revoca delle zone di ripopolamento e frega di cui al successivo art. 7;

- le previsioni di cattura in dette zone;

- le concessioni di piscicoltura di cui al successivo art. 26;

- le concessioni di pesca professionale di cui al successivo art. 27.

La Giunta regionale, valutate le proposte di cui ai precedenti commi, sentito il Comitato tecnico di cui al precedente art. 3 e previo parere della competente commissione consiliare, delibera il programma annuale degli interventi per l'anno successivo.

Il programma finanziato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

TITOLO II

Tutela della fauna ittica e del suo ambiente

 

Art. 7

Zone di ripopolamento e frega.

 

[Le zone di ripopolamento e frega hanno lo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche e di fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento.

Esse sono istituite dalle Province competenti per territorio nei limiti e in conformità al programma annuale di cui al precedente art. 6.

Nelle zone di ripopolamento e frega è vietata la pesca per tutto il periodo di durata del vincolo, che, comunque, non potrà essere superiore a tre anni salvo rinnovo] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 8

Zone di protezione.

 

[Le Province territorialmente competenti hanno la facoltà di istituire zone di protezione nelle quali è vietata la pesca ad una o più specie ittiche in quei tratti di bacino o corsi d'acqua dove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.

Il divieto è limitato al periodo di tempo necessario a superare le cause che l'hanno motivato] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 9

Tutela dell'equilibrio biologico della fauna ittica.

 

[Qualora sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico della fauna ittica, turbato dall'impoverimento eccessivo di una data specie o da una sua eccessiva presenza, può essere vietata, in tratti di bacino e corsi d'acqua, la pesca di una o più specie. Possono altresì essere disposte, con riferimento alla pesca delle stesse specie, particolari prescrizioni di tempo, di luoghi, di quantità e misura del pescato, in ordine all'uso di determinati attrezzi e di esche, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento di pesca di cui al successivo art. 20.

I relativi provvedimenti sono assunti dall'Amministrazione provinciale competente per territorio ed hanno durata limitata al tempo necessario a superare le cause che li hanno determinati] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 10

Tabellazione in zone sottoposte a divieto temporaneo.

 

[Le zone nelle quali vige un divieto temporaneo di pesca sono delimitate a cura delle Amministrazioni provinciali con apposite tabelle] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 11

Cattura di specie ittiche a scopo scientifico o di ripopolamento.

 

[Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate autorizzano la cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque pubbliche, determinando i modi di prelievo e la destinazione del pesce catturato.

Chiunque intenda esercitare la pesca per scopi scientifici, deve richiedere una speciale autorizzazione all'Amministrazione provinciale competente per territorio, contenente l'indicazione delle modalità per l'esercizio dell'attività richiesta. Le Province dispongono i necessari controlli perché l'esercizio della

pesca non sia rivolto ad altro fine.

Alle attività di prelievo, detenzione, trasporto e commercializzazione di pesce, svolte a scopo di ripopolamento o a scopi scientifici, purché autorizzate dalle Amministrazioni provinciali, non si applica la disciplina della presente legge e del regolamento di pesca di cui al successivo art. 20] (13).

 

(13) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 12

Immissione di specie ittiche, animali acquatici in genere o specie ittiche estranee alla fauna locale.

 

[Ogni immissione di specie ittiche o in generale di animali acquatici nelle acque pubbliche deve essere autorizzata dalla Amministrazione provinciale competente e deve essere contenuta nei limiti indicati dal programma annuale di cui al precedente art. 6.

La immissione di specie ittiche estranee al piano ittico è autorizzata dalla Giunta regionale in forma sperimentale e controllata, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 3] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 13

Controlli sanitari.

 

[Il materiale ittico proveniente da catture o da allevamenti, anche quando sia accompagnato da certificato sanitario, prima di essere immesso nei corpi idrici deve essere assoggettato al controllo da parte dell'U.L.S.S. territorialmente competente] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 14

Secca dei corsi d'acqua e dei bacini.

 

[Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, che non abbiano regime stagionale, deve farne richiesta, salvo i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo, al Presidente della Provincia nel cui territorio sono collocate le apparecchiature o vengono costruite le opere necessarie.

Il Presidente della Provincia concede il relativo permesso contenente le prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio ittico nonché quelle per il successivo ripopolamento del corso posto in secca, da eseguirsi a spese del richiedente.

Qualora sia necessario interrompere corsi di acqua o bacini in casi d'urgenza, deve essere data immediata comunicazione alla Provincia territorialmente competente] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 15

Strutture idonee alla risalita di pesce lungo i corsi d'acqua.

 

[I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti devono prevedere, altresì, la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce.

In presenza di inamovibili e accertati ostacoli tecnici, saranno stabiliti congrui quantitativi annui di ripopolamento a spese del titolare delle opere] (17).

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 16

Estrazione di ghiaia e sabbia dal letto dei corsi d'acqua.

 

[È vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di protezione, ripopolamento e frega.

A tale scopo le Province danno comunicazione del provvedimento istitutivo all'autorità competente.

Lo scarico nelle acque pubbliche o in quelle private a questo collegate delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione a norma degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e

della normativa regionale] (18).

 

(18) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 17

Concessioni di derivazioni di acque pubbliche.

 

[Nelle concessioni di derivazioni delle acque devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

- le bocche di presa debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi tra barra e barra, una luce massima di mm. 20 allo scopo di impedire il passaggio del pesce;

- tutti gli impianti di pompaggio compresi quelli per scopi irrigui devono essere muniti di apparati che impediscano il risucchio delle larve e degli avannotti;

- i punti di presa delle derivazioni per scopi idroelettrici e comunque industriali oltre alle griglie devono essere muniti di apparati ad energia elettrica aventi caratteristiche tali da impedire il risucchio di ogni e qualsiasi specie della fauna ittica.

In sede di rilascio della concessione gli organi competenti, acquisito il parere della Provincia interessata, possono inserire nel disciplinare ulteriori eventuali prescrizioni e misure, compreso l'onere di immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.

Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa alle Province.

Il Presidente della Provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte dei concessionari delle norme per la tutela della fauna ittica, segnala le inadempienze alla Giunta regionale anche agli effetti di una eventuale revoca e comunque per l'immediata sospensione della derivazione]

(19).

 

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

TITOLO III

Esercizio della pesca - Licenze

 

Art. 18

Esercizio della pesca e obbligo della licenza di pesca.

 

[Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica, ovvero all'uccisione o al richiamo della stessa ai fini della cattura.

L'esercizio della pesca è consentito solo nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi previsti dalla presente legge e dal regolamento.

Sono vietati:

a) la pesca con le mani;

b) la pesca a strappo con canna o lenza a mano, armate con ancoretta o amo privi di esca o con esca viva;

c) la pesca subacquea con attrezzature ausiliarie della respirazione;

d) la pesca con sangue o sostanze contenenti sangue;

e) la pesca con esche o composti contenenti attivanti chimici;

f) la pesca a traino o comunque con natanti in movimento ai possessori di licenze di tipo B nelle acque del Lago Trasimeno (20);

g) la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, oppure ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, oppure smuovendo il fondo delle acque;

h) le pasture in qualsiasi forma nelle acque secondarie di categoria A);

i) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare fauna ittica;

l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A) (21);

m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

n) la disposizione di reti da pesca a distanza inferiore a 40 metri da scale di monta, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali, arcate di ponti e sbarramenti;

o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

p) l'uso del guantino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia.

Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa statale vigente] (22).

 

(20) Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.

(21) Lettera così modificata dall'articolo unico, L.R. 1° marzo 1984, n. 10.

(22) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 19

Classificazione delle acque.

 

[Ai soli fini della pesca le acque della Regione sono classificate in principali e secondarie.

Sono principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche consentono la pesca anche con attrezzi di larga cattura.

Le acque secondarie sono distinte nelle seguenti categorie:

- categoria A, quelle popolate prevalentemente da salmonidi distinte con apposita tabellazione;

- categoria B, quelle restanti.

La classificazione delle acque e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 20] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 20

Regolamento di pesca.

 

[Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 3, predispone e trasmette al Consiglio regionale il regolamento di pesca (24).

Il regolamento prevede:

a) la classificazione delle acque pubbliche in acque principali e secondarie ai sensi del precedente art. 19 e l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca in esse consentiti;

b) l'elenco e le caratteristiche degli attrezzi di grande cattura consentiti ai pescatori di mestiere;

c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;

d) le lunghezze minime totali che determinate specie devono avere raggiunto, perché la pesca, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietati;

e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca;

f) le località dove è permessa la pesca subacquea in apnea ed il tipo di attrezzi consentiti] (25).

 

(24) Vedi il Reg. 7 agosto 1986, n. 3.

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 21

Obbligo della licenza.

 

[L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Umbria è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata ai sensi degli articoli che seguono e, per gli altri cittadini italiani e per gli stranieri, al possesso di analoga licenza rilasciata sul territorio nazionale secondo le norme statali e regionali vigenti.

I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il rilascio della licenza di pesca di cui al precedente comma alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella Regione Umbria ovvero possono ottenere un permesso di pesca, equiparato alla licenza di categoria B, presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio. Il permesso di pesca non è soggetto alle tasse e sopratasse regionali, ha la validità di mesi tre e non può essere rinnovato nel corso dell'anno.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) i minori di età inferiore a 14 anni che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello;

b) gli addetti agli impianti di piscicoltura, nonché il personale e gli utenti dei bacini di pesca a pagamento durante l'esercizio della loro attività.

 ] (26).

 

(26) L'ultimo comma del presente articolo è stato soppresso dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 22

Tipi di licenza di pesca.

 

[La licenza di pesca viene concessa nei seguenti tipi:

1) Licenza di tipo A:

autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione con l'uso degli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti e inoltre degli specifici attrezzi di larga cattura indicati nel regolamento di pesca.

2) Licenza di tipo B:

autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami, mazzacchera, tirlindana (27).

Autorizza inoltre l'esercizio della pesca a piede asciutto a terra con bilancella di lato non superiore a m. 1,50 e maglia non inferiore a mm. 15 montata sul palo di manovra con o senza carrucola, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea esclusivamente nelle località indicate nel regolamento di cui al precedente art. 20, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età] (28) (29).

 

(27) Punto così modificato dall'art. 2, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.

(28) Punto così modificato dall'art. 2, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 23

Rilascio della licenza.

 

[La licenza di pesca viene rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente per territorio previo versamento della tassa di concessione regionale ai sensi della legge regionale n. 57 del 1980 e successive modificazioni. Ai soggetti in età tra i quattordici e i diciotto anni la licenza di pesca viene rilasciata previo assenso scritto dei genitori che esercitano la potestà sui figli minori o di chi esercita la tutela.

In caso di deterioramento o di smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato. Il rilascio del duplicato, in caso di smarrimento, è subordinato alla denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza.

Le Amministrazioni provinciali tengono un registro dei pescatori professionisti e uno dei pescatori sportivi.

Le licenze di pesca di tipo A e B hanno la durata di sei anni e possono essere rinnovate] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 24

Rilascio della licenza di tipo A.

 

[Alla domanda di concessione della licenza di tipo A deve essere allegata la certificazione della iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 maggio 1958, n. 250.

Sono esenti dall'obbligo delle iscrizioni negli elenchi di cui al precedente comma i pescatori di professione pensionati per raggiunti limiti di età, purché all'atto del pensionamento risultino iscritti negli stessi elenchi.

Sulla licenza di tipo A rilasciata ai minori di età fra i 14 e i 18 anni deve essere apposta la scritta «apprendista». La licenza autorizza la pesca purché effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione che sia maggiorenne] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

TITOLO IV

Diritti esclusivi di pesca - Concessioni di piscicoltura - Concessioni per l'esercizio della pesca professionale - Pesca agonistica

 

Art. 25

Diritti esclusivi di pesca.

 

[Le Province effettuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca attualmente esistenti nelle acque pubbliche. A tal fine tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente nel termine di cui sopra esibendo la documentazione probatoria.

Può essere disposta dalla Giunta regionale la espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca esistenti nelle acque pubbliche, ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio dell'Amministrazione provinciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 possono essere dati in concessione a scopo di pesca professionale. Nel caso in cui la concessione sia rilasciata a favore di cooperative, sono preferite quelle i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

Nelle acque date in concessione ai sensi del precedente comma, la pesca a scopo dilettantistico è consentita salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione provinciale competente.

Con l'atto di concessione sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, gli obblighi a carico dei concessionari per assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, la pescosità delle acque, il ripopolamento la vigilanza in concorso con le Amministrazioni provinciali] (32).

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 26

Concessioni di piscicoltura.

 

[Possono essere date in concessione acque pubbliche a scopo di piscicoltura nei limiti ed in conformità alle indicazioni contenute nei programmi di cui all'art. 4.

Le concessioni sono rilasciate dall'Amministrazione provinciale competente per territorio, con preferenza alle cooperative di pescatori di mestiere e loro consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

Le concessioni riguardanti acque del demanio dello Stato sono rilasciate ai sensi del terzo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616] (33).

 

(33) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 27

Concessioni per l'esercizio della pesca professionale.

 

[Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, nelle acque classificate come principali ai sensi dell'art. 19, l'esercizio della pesca a scopo professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di cooperative di pescatori associati in cooperative o in consorzi.

Le concessioni sono rilasciate con priorità ai pescatori associati in cooperative o in consorzi i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi.

La concessione ha durata non superiore a 10 anni, individua la estensione della riserva, stabilisce limiti e modalità per il suo esercizio ed è rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Nelle acque date in concessione è comunque fatto salvo il diritto all'esercizio della pesca a scopo dilettantistico senza oneri aggiuntivi da parte del concessionario] (34).

 

(34) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 28

Pesca agonistica - Campi di gara.

 

[Non possono effettuarsi gare di pesca senza l'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.

A tal fine le Amministrazioni provinciali stabiliscono, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi e dei bacini di acqua pubblica, in cui possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca agonistica.

Chi intende organizzare gare di pesca agonistica o manifestazioni sui campi di gara come sopra determinati, deve presentare apposita domanda al Presidente dell'Amministrazione provinciale almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara o manifestazione.

Con l'autorizzazione sono stabiliti gli obblighi cui sono soggetti gli organizzatori e i partecipanti alla gara;

la quota delle spese di vigilanza a quelle organizzazioni sprovviste di guardie giurate proprie e di organizzazione a carico degli organizzatori; il periodo in giorni ed ore in cui si svolge la gara o manifestazione, il numero massimo di partecipanti ammessi, le somme da destinare ai ripopolamenti cui sono tenuti gli organizzatori.

Nella ipotesi di cui al presente articolo non valgono le limitazioni di quantità del pescato e i limiti di lunghezza previsti nel regolamento di pesca (35).

Ogni Provincia dovrà individuare un campo di gare idoneo per gare di carattere nazionale] (36).

 

(35) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.

(36) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

TITOLO V

Pesca e piscicoltura in acque private

 

Art. 29

Disciplina per l'utilizzo delle acque.

 

[Nei laghetti, cave o specchi d'acqua esistenti all'interno di aree di proprietà privata, che siano comunicanti con acque pubbliche, in entrata o in uscita, o alimentate da acque sorgive, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.

L'utilizzo di dette acque ai fini di piscicoltura, pesca sportiva a pagamento è consentito previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale competente, la quale accerta l'idoneità delle acque all'utilizzo richiesto (37).

Con l'autorizzazione vengono stabilite le prescrizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria e per la collocazione di griglie di separazione delle acque private da quelle del bacino idrografico collegato; tali prescrizioni vengono comunicate alla U.L.S.S. competente per territorio.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è richiesta anche nelle acque gestite da associazioni private nelle quali l'esercizio della pesca è riservato esclusivamente ai soci] (38).

 

(37) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.

(38) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 30

Autorizzazione per l'esercizio della piscicoltura.

 

[L'autorizzazione per l'esercizio della piscicoltura di cui al precedente articolo deve indicare:

a) le generalità del titolare della piscicoltura;

b) la località ove è ubicata la piscicoltura;

c) la superficie del terreno sommerso espressa in ettari;

d) le specie ittiche che si intendono allevare;

e) la presunta produzione e la durata dell'attività] (39).

 

(39) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 31

Disciplina delle attività di piscicoltura e pesca a pagamento.

 

[Nelle acque private utilizzate a fini di piscicoltura o pesca a pagamento non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18, lettere a), b), c), i) e p) e le disposizioni di cui al regolamento di pesca relative alle epoche e agli orari di divieto nonché ai limiti di cattura giornalieri.

In particolare alle acque private, di cui al precedente comma, non comunicanti con quelle pubbliche, non si applicano i divieti di cui all'art. 18 della presente legge] (40).

 

(40) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

TITOLO VI

Sanzioni

 

Art. 32

Entità delle sanzioni.

 

[Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 per chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo B senza essere munito della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;

b) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la pesca con mezzi e attrezzi consentiti ai titolari di licenza di tipo A senza essere munito della relativa licenza ovvero con licenza scaduta;

c) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la pesca in periodi orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

d) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la pesca con attrezzi o altri mezzi non consentiti dalla presente legge anche in relazione alla classificazione delle acque;

e) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi viola i divieti di cui al precedente art. 16 e alle lettere d) e), f), g), h), i), l) ed o) del terzo comma dell'art. 18;

f) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per coloro che detengono o commerciano pesce vivo o morto, non congelato, sottomisura o in epoca di divieto, senza autorizzazione (41);

g) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi munito di licenza di tipo B, detiene pesce vivo o morto sotto misura o in epoca di divieto (42).

I trasgressori ai divieti di cui al precedente comma incorrono, oltre che nelle sanzioni sopra previste, nelle seguenti sanzioni amministrative:

a) confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonché delle reti e degli attrezzi di pesca che sono serviti a commettere l'infrazione;

b) ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da due a sei mesi. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diverse dalla Regione dell'Umbria, il Presidente della Provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell'infrazione all'autorità che ha provveduto al rilascio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Qualora il trasgressore abbia effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non abbia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni amministrative per infrazione alle leggi sulla pesca, gli viene rimessa la sanzione amministrativa della confisca delle reti e degli attrezzi di pesca, purché gli stessi siano consentiti dalla legge vigente sul territorio regionale.

La sanzione amministrativa di cui alla lett. a) del primo comma non si applica nei confronti di chi, pur esercitando la pesca senza essere munito della licenza di tipo B, ne dimostri il possesso e la regolarità esibendola, nel termine perentorio di gg. 10 dalla data di contestazione dell'infrazione, all'Amministrazione provinciale territorialmente competente (43).

L'esibizione della licenza ai sensi del comma precedente comporta altresì la cessazione della confisca delle reti e degli attrezzi disposta a norma della lett. a) del secondo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 25/1983 (44).

Il Presidente della Provincia dispone a quali Enti o Comunità debba essere assegnato il materiale ittico confiscato che non sia stato rimesso in acqua.

Per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 20, si applica la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.

Per le trasgressioni ed altri divieti contenuti nel R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e relativi regolamenti di attuazione continuano ad essere applicate le sanzioni ivi previste elevate nel minimo fino a lire 30.000 e nel massimo fino a lire 300.000, restando ferme le sanzioni non depenalizzate ivi previste] (45).

 

(41) Lettera così modificata dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15.

(42) Lettera aggiunta dall'art. 3, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.

(43) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.

(44) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 5 aprile 1985, n. 16.

(45) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 33

Proventi delle sanzioni.

 

[Le somme riscosse ai sensi del precedente art. 32 sono introitate nel bilancio delle singole Province, che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge] (46).

 

(46) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 34

Adeguamento delle concessioni in atto.

 

[Le concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alle disposizioni di cui al precedente art. 17, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge] (47).

 

(47) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 35

Durata delle concessioni.

 

[La concessione dei diritti esclusivi di pesca di cui alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043 e successive modificazioni e integrazioni è trasformata in concessione di durata decennale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è adeguata a quanto previsto dal comma quarto dell'art. 25, al fine di garantire il libero esercizio della pesca a scopo dilettantistico, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo] (48).

 

(48) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 36

Validità delle concessioni in corso.

 

[Le licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente articolo 22 sull'uso degli attrezzi consentiti] (49).

 

(49) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 37

Transito lungo le sponde.

 

[Le sponde dei corsi d'acqua, bacini o laghi, anche se arginati, debbono avere un passaggio idoneo per transitare lungo le sponde stesse] (50).

 

(50) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 38

Legislazione precedente.

 

[Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le norme statali in materia di pesca nelle acque interne, ad eccezione di quelle richiamate o che prevedono fattispecie non contemplate dalla presente legge.

Restano fermi comunque i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia.

Sono abrogate le L.R. 31 luglio 1978, n. 37; L.R. 12 gennaio 1979, n. 5; L.R. 11 agosto 1978, n. 41 e successiva legge di proroga L.R. 11 maggio 1979, n. 21; L.R. 12 gennaio 1981, n. 2 e successiva legge di modifica L.R. 4 giugno 1981, n. 30] (51).

 

(51) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.

 

 

Art. 39

Piani stralcio delle Province.

 

[Fino alla approvazione del programma triennale previsto dal precedente art. 4 la Giunta regionale delibera la ripartizione dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate, sulla base dei programmi annuali predisposti alle Province secondo le procedure previste al precedente art. 6] (52).

 

 

 

(52) Articolo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 14 aprile 1986, n. 15. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 43, L.R. 2 dicembre 1998, n. 44.