L.R.
13 luglio 1983, n. 26 (1).
Norme
di attuazione del D.P.R. n. 761/1979 in materia di procedure concorsuali e
disciplina del rapporto di impiego del personale delle U.L.S.S.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1983, n. 47.
Art.
1
Oggetto
della legge.
La
presente legge detta norme di attuazione del D.M. 30 gennaio 1982 concernente:
«Normativa concorsuale del personale delle U.S.L., in applicazione dell'art. 12
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761» e del D.P.R. n. 761/1979 in materia di
procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale
delle Unità sanitarie locali.
TITOLO
I
Concorsi
di assunzione
Art.
2
Attivazione
delle procedure concorsuali.
Le
U.L.S.S., con atto deliberativo, presentano annualmente alla Giunta regionale
richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti di
organico vacanti ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e
dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982, alle date:
a)
del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali compresi
nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761:
-
ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I;
-
ruolo tecnico: tabelle A, B;
b)
del 1° luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese
nelle rimanenti tabelle e precisamente:
-
ruolo sanitario: tabelle L, M, N;
-
ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
-
ruolo tecnico: tabelle C, D, E, F;
-
ruolo amministrativo: tabelle A, B, C.
Le
richieste di indizione dei concorsi per la copertura di posti di cui al primo
comma devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 31
gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
Le
richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono
specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo
pieno, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
I
posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata
richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti
dall'art. 13, comma terzo e quarto, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art.
3
Indizione
dei concorsi.
La
Giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi sulla base delle
richieste pervenute da parte delle U.L.S.S., nella prima seduta utile
rispettivamente al 28 febbraio per i posti di cui alla lettera a) del primo
comma del precedente art. 2, ed al 31 agosto per i posti di cui alla lettera b)
del primo comma dello stesso articolo.
Art.
4
Indizione
di concorsi per esigenze di carattere urgente.
Le
U.L.S.S., per motivate esigenze di carattere urgente, che non possono essere
soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante
personale trasferito o comandato, possono chiedere alla Giunta regionale, fuori
dai termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di
posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al precedente art. 2 e
dei quali non sia stato possibile prevedere la vacanza per collocamento a
riposo.
La
Giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere
coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in
via di espletamento.
Art.
5
Pubblicità
dei bandi.
La
Giunta regionale emana i bandi di concorso, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n.
761/1979 e dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982, e provvede alla loro
diffusione anche tramite le U.L.S.S.
Il
bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame.
In tal caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma
del D.M. 30 gennaio 1982.
Eventuali
modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati
nelle forme e nei modi previsti dal citato D.M.
Art.
6
Domande
di ammissione.
Le
domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le
prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'Ufficio competente, ovvero
inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.
Alla
domanda deve essere allegata apposita dichiarazione debitamente sottoscritta
con l'indicazione delle U.L.S.S. in cui il candidato è disposto a prestare
servizio. Tale indicazione può comprendere una o più o tutte le U.L.S.S.
elencate in ordine preferenziale.
Nei
concorsi per il personale sanitario medico i candidati devono altresì indicare
se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto
il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il
bando di concorso deve recare l'avvertenza che il termine entro cui le domande
devono pervenire è perentorio; le domande di ammissione al concorso si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Per
le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente rilascerà, a titolo di
ricevuta copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli
allegati alla domanda.
Art.
7
Registrazione
delle domande.
Per
ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.
Dopo
la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande,
il responsabile dell'Ufficio competente e l'impiegato addetto all'archivio e
protocollo procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.
Nel
protocollo di arrivo, dopo la chiusura, sono registrate anche le domande
presentate oltre i termini.
Art.
8
Ammissione
dei concorrenti.
L'ammissione
dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale che dispone, altresì,
motivandola, la eventuale non ammissione, tenuto conto degli artt. 1, 3, 4 e 5
- secondo comma - del D.M. 30 gennaio 1982.
Art.
9
Commissione
di sorteggio.
La
Giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della
commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982, individua
il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa e,
eventualmente, indica le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali
devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un
numero di candidati non inferiori a dieci, nonché i dieci nominativi necessari
per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista
dal quarto comma del sopracitato art. 7.
Art.
10
Procedura
per il sorteggio.
Il
sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza
di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente
procedura: la commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline
uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.
Il
pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.
Prima
di ciascun sorteggio viene accertato il numero complessivo degli iscritti
nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenenti al profilo professionale,
posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio.
Viene
altresì verificato che i nominativi cui si riferisce il sorteggio siano
numerati in ordine progressivo.
Per
ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quante sono le cifre che
compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente
comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le
migliaia e così via.
Se
il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta
quest'ultimo numero; se è superiore a dieci, per l'estrazione dell'ultima cifra
si inseriscono nell'urna le palline contrassegnate dallo zero e dai numeri
relativi alle decine, centinaia, migliaia rispettivamente corrispondenti al
numero degli iscritti.
Il
sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo, ovvero di
un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino
cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i
posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.
Dopo
ciascuna estrazione, la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e
ricollocata nell'urna.
Le
operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la
composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in
ciascuna sessione.
Tutte
le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio di
professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai
ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del D.M. 30 gennaio
1982, nonché per i sorteggi da effettuarsi in via sostitutiva, ai sensi
dell'art. 6, quinto comma, dello stesso.
Gli
elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere
esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nei locali in cui si
svolgono le estrazioni.
Art.
11
Commissioni
esaminatrici.
Le
commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta
regionale, dalla quale deve risultare l'eventuale delega delle funzioni di
Presidente delle commissioni stesse da parte del Presidente della Giunta
regionale a un consigliere regionale o a un componente di Comitato di gestione
delle U.L.S.S. della Regione.
Della
commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato
domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
La
Giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle
U.L.S.S. da nominare quale segretario della commissione, tra il personale
appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di
laurea.
Il
segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal D.M.
citato nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e
tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal
Presidente della commissione. Cura altresì la predisposizione delle sedi di
esame e delle attrezzature, coordina il personale messo a disposizione della
commissione ai sensi del successivo comma.
La
Giunta regionale individua le U.L.S.S. tenute a fornire i supporti necessari al
regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a
disposizione il personale per le attività delle commissioni.
Il
personale messo a disposizione dalla Regione o dalle U.L.S.S. per l'attività
della commissione esaminatrice risponde, per gli adempimenti connessi alle
operazioni concorsuali, alla commissione stessa.
Ai
componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta
parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte.
Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione
prevista dall'art. 41, comma quarto, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art.
12
Comitati
di vigilanza.
I
comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati di cui
all'art. 6, ottavo comma, del D.M. 30 gennaio 1982, sono nominati dalla Giunta
regionale.
Il
segretario deve essere in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il
diploma di laurea. Il comitato è integrato da due dipendenti del ruolo
amministrativo, messi a disposizione dalla Regione o dalle U.L.S.S., di
qualifica corrispondente a quella del segretario.
Art.
13
Approvazione
della graduatoria e dichiarazione dei vincitori.
Al
termine dei lavori della commissione esaminatrice, il Presidente trasmette alla
Giunta regionale i verbali ed ogni altro atto del concorso.
La
Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria
e procede alla dichiarazione dei vincitori.
La
deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art.
14
Posti
conferibili.
Sono
conferibili secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze
espresse:
a)
i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art.
40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
b)
i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. citato;
c)
i posti che entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano
resi vacanti e per i quali l'U.L.S.S. abbia presentato richiesta di copertura
nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione;
d)
i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale
che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione
esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga
sostituito, sempreché l'U.L.S.S. ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni
successivi alla vacanza.
Art.
15
Assegnazione
dei vincitori.
La
Giunta regionale, con atto deliberativo, dispone l'assegnazione dei vincitori,
secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice in base alle
preferenze espresse dai candidati, alle U.L.S.S. in cui risultino posti da
conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 21 della presente legge.
Chi
sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che
rientri nell'elenco delle preferenze espresse viene escluso dalla graduatoria
stessa.
Art.
16
Utilizzazione
della graduatoria.
Entro
un anno dall'approvazione della graduatoria, le U.L.S.S. possono chiedere alla
Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria stessa, per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza
dei vincitori, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi
mediante trasferimento interno o comando entro tre mesi dalla vacanza o
disponibilità.
Entro
gli stessi termini e con le stesse condizioni e modalità può essere richiesta
l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti
successivamente al bando esclusi quelli di nuova istituzione.
La
Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione
della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo
art. 21 il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle
U.L.S.S. in cui risultino posti da ricoprire.
Art.
17
Riserva
di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private
convenzionate.
La
percentuale dei posti eventualmente riservati in favore di personale già in
servizio presso strutture private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 con U.L.S.S. della Regione, che cessino il
rapporto convenzionale, è stabilita dalla Giunta regionale nei relativi bandi,
nei limiti indicati dal primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761.
La
domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 23
deve essere corredata:
a)
da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata
convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per
almeno un anno, entro il biennio precedente la data del bando, nonché
l'intervenuto licenziamento per cessazione del rapporto convenzionale;
b)
da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione
dell'U.L.S.S. comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
Art.
18
Concorsi
a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
Nei
concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali
apicali, l'apposita commissione di cui all'art. 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 formula la graduatoria unica comprendente i vincitori del concorso e gli
interessati al trasferimento per la copertura dei posti messi a concorso, di
quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi
previsti dal precedente art. 14, lettera c), nonché di quelli che si rendano
disponibili a seguito dei trasferimenti.
I
posti non coperti mediante la graduatoria unica sono assegnati agli idonei del
pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
TITOLO
II
Trasferimenti
Art.
19
Pubblicazione
dei posti disponibili.
Ai
fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle
U.L.S.S. i posti messi a concorso, mediante pubblicazione
di
apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per
i posti di personale medico devono essere indicati quelli per i quali è
prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, comma
sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le
U.L.S.S. sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in
conformità alle disposizioni della Giunta regionale.
Art.
20
Domande
di trasferimento.
Le
domande di trasferimento ad altra U.L.S.S. della Regione, devono essere
indirizzate al Presidente della Giunta regionale ed inviate per conoscenza al
Presidente del Comitato di gestione dell'U.L.S.S. di appartenenza.
La
firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
Il
termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore
12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del precedente art. 19. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo. Per le modalità di presentazione e registrazione
delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
Il
personale laureato, appartenente alle posizioni funzionali intermedie, deve
allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.
Nella
domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le U.L.S.S.
richieste anche se non indicate sul bando di trasferimento.
Il
personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per
i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Può
presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi
regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un
trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Art.
21
Graduatoria
dei trasferimenti.
Prima
dell'inizio dei singoli concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le
graduatorie relative ai trasferimenti.
Per
il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla
formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il
corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da
valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di
assunzione.
Per
il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta
regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione
funzionale di appartenenza. In caso di parità di titoli si applicano i criteri
preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.
Con
lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone il trasferimento presso le
U.L.S.S. in cui risultino posti disponibili.
Il
trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente
concorso allo stesso posto assume servizio, salvo il caso previsto al primo
comma del successivo art. 23.
I
provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle U.L.S.S.
interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO
III
Assunzioni
di speciali categorie di personale
Art.
22
Delega
alle U.L.S.S.
Ai
sensi del secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è
delegata alle U.L.S.S. la selezione per l'assunzione di personale appartenente
ai seguenti profili professionali:
-
Ruolo tecnico:
Tabella
G, profilo professionale:
Agenti
tecnici.
-
Ruolo amministrativo:
Tabella
D, profilo professionale:
Commessi.
I
relativi atti sono adottati dal Comitato di gestione.
Art.
23
Individuazione
dei posti da ricoprire.
Le
U.L.S.S. individuano annualmente, con deliberazione del Comitato di gestione, i
posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno, che intendono
ricoprire ai sensi del precedente art. 22.
Ai
fini della determinazione dei posti disponibili, si considerano tali solo
quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di
convenzioni con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, entro il successivo 31 dicembre.
La
deliberazione di cui al terzo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio
alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 20 e 21.
Art.
24
Indizione
delle selezioni.
Il
Comitato di gestione dell'U.L.S.S., entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale che
dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti
individuati e non assegnati mediante trasferimento, nonché di quelli resisi
vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.
Il
bando di selezione deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e diffuso anche con altri mezzi.
Nelle
selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano
richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso,
oltre che dei titoli di studio di cui al comma secondo dell'art. 159 del D.M.
30 gennaio 1982, anche del prescritto titolo abilitativo.
Art.
25
Commissione
esaminatrice.
La
commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di gestione dell'U.L.S.S. ed è
composta da un componente del Comitato stesso con funzioni di Presidente; da un
rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale; da due
dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di
cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'U.L.S.S., o, in mancanza, tra i dipendenti
compresi nel ruolo nominativo regionale, ed uno designato dalle Organizzazioni
sindacali a livello regionale; da un dipendente della U.L.S.S. del relativo
profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
amministrativo dell'U.L.S.S.
Art.
26
Norme
applicabili.
Per
quanto non espressamente disciplinato da presente titolo, si applicano le norme
della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimento e
del D.M. 30 gennaio 1982.
TITOLO
IV
Incarichi
Art.
27
Incarichi.
I
posti vacanti, purché messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare, possono essere ricoperti con incarico.
L'incarico
può essere conferito entro tre mesi qualora il posto non lo si sia potuto
ricoprire con trasferimento interno o comando.
Salvo
revoca o rinuncia, l'incarico, a seconda dei casi, cessa con la copertura del
posto a seguito delle procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto
che l'ha determinato.
Art.
28
Conferimento
di incarichi.
L'incarico
è conferito dal Comitato di gestione dell'U.L.S.S. utilizzando l'ultima
graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della
stessa.
Ai
concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra
U.L.S.S. della Regione, o che vi abbiano rinunciato, non può essere conferito
altro incarico.
Art.
29
Conservazione
del posto.
Al
personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito
incarico presso la stessa o altra U.L.S.S. della Regione, è conservato il posto
ricoperto nell'U.L.S.S. di provenienza per la durata dell'incarico.
TITOLO
V
Norme
particolari di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
Art.
30
Competenze
della Regione.
Le
funzioni attribuite alla Regione dagli artt. 16, 43, 44, 46, 56, 59 e 70 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono
esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
31
Passaggio
ad altra funzione per inidoneità fisica.
Il
passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del
D.P.R. n. 761/1979, è disposto dalla Giunta regionale su richiesta del Comitato
di gestione dell'U.L.S.S. o a domanda dell'interessato.
Il
Comitato di gestione dell'U.L.S.S. dispone gli accertamenti sanitari previsti
dall'art. 16 del D.P.R. n. 761/1979.
Qualora
il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e
sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente
nella quale sia utilizzabile, il Comitato di gestione acquisito il consenso
dell'interessato, propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento.
Art.
32
Assegnazione
di personale per soppressione del posto.
Il
personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro
posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o
qualificazione professionale presso la U.L.S.S. di appartenenza, è tenuto a
partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di
soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento,
vi provvede di ufficio l'U.L.S.S. alla quale il personale appartiene.
Il
personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di
graduatoria ed in base alle preferenze alle U.L.S.S. in cui esistano posti da
conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Qualora
non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato
in disponibilità con provvedimento del Comitato di gestione dell'U.L.S.S. di
appartenenza ai sensi degli artt. 72 e segg. del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
In
attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente
articolo, la Giunta regionale può disporre con proprio atto, con l'assenso
dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra U.L.S.S. della
Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o
qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.
Il
personale trasferito da altra U.L.S.S. della Regione ai sensi del presente
articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione ha titolo
di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente
profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti
o di nuova istituzione nell'U.L.S.S. di precedente appartenenza.
Il
personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni
dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di
corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione
professionale.
Le
norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche
nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.
Art.
33
Comando
per esigenze di servizio.
I
posti lasciati disponibili dal personale comandato ai sensi dell'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per
riconosciute esigenze di servizio non possono essere coperti per concorso,
trasferimento, incarico o altro comando.
Art.
34
Autorizzazione
a comando per aggiornamento tecnico-scientifico.
I
comitati di gestione delle U.L.S.S., su proposta dell'Ufficio di direzione,
predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento
tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di
abilitazione
professionale.
Ai
fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i
programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30
aprile e il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:
a)
gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;
b)
i servizi interessati;
c)
il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi
speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon
funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento
tecnico-scientifico.
L'autorizzazione
è rilasciata con atto della Giunta regionale che vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
Sulla
base dell'autorizzazione regionale i comitati di gestione adottano i programmi
ed i relativi provvedimenti di comando.
Art.
35
Riammissione
in servizio.
La
domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al
Presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S. di precedente appartenenza.
Il Comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei
requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette gli atti alla
Giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.
L'U.L.S.S.
comunica alla Giunta regionale la data di definitiva immissione in servizio ai
fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.
Art.
36
Accordi
a livello regionale.
Gli
accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa
a livello regionale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo
47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sottoscritti dal Presidente della
Giunta regionale, dall'Associazione di comuni italiani (A.N.C.I.) e dalle
rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente.
TITOLO
VI
Norme
transitorie
Art.
37
Adeguamento
delle piante organiche.
(giurisprudenza)
Ai
fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le U.L.S.S., nella
determinazione delle piante organiche di cui all'art. 15, comma nono, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono tenere conto delle esigenze funzionali
delle divisioni e servizi nell'ambito dei presìdi ospedalieri delle stesse.
La
eventuale proposta motivata di trasformazione dei posti di assistente
ospedaliero in aiuto corresponsabile e vice direttore sanitario, deliberata
dall'organo competente dell'U.L.S.S., deve essere sottoposta alla Giunta
regionale che adotta il relativo provvedimento, sentita la competente
commissione consiliare.
Art.
38
Concorsi
riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore
sanitario.
In
applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta regionale indice, su richiesta
della U.L.S.S., concorsi riservati per la copertura dei posti, di aiuto
corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vice
direttore sanitario.
La
Giunta regionale, sulla base delle risultanze di lavori della commissione
esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte
graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna U.L.S.S.
La
graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo
l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice
direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni
previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per U.L.S.S., sono
utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni
predette.
Alla
copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore
sanitario si applicano le norme di cui ai titoli primo e secondo della presente
legge e del D.M. 30 gennaio 1982.
Art.
39
Accesso
alla posizione funzionale di dirigenti dei servizi di assistenza sanitaria di
base.
Nei
concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei
servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata
con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da un funzionario
regionale, in qualità di Presidente, da uno dei presidenti dei comitati di
gestione delle U.L.S.S. interessate, da due membri designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
medici.
Funge
da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Art.
40
Accesso
alla posizione funzionale di veterinario dirigente.
In
applicazione delle norme di cui all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche
dei servizi veterinari, sono conferiti dalla Giunta regionale, mediante
concorsi per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale
intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.
I
posti vacanti in ciascuna U.L.S.S. sono conferiti prioritariamente ai
veterinari in servizio o assegnati alla U.L.S.S.
La
valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'art. 52
del D.M. 30 gennaio 1982, da una commissione nominata con deliberazione della
Giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di
Presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle U.L.S.S.
interessate,
da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla
Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
Funge
da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per i posti che non
risultino già assegnati dalla Giunta regionale ai sensi del quarto comma art.
66 del D.P.R. n. 761/1979 citato, per le U.L.S.S. che abbiano posti vacanti, al
personale che risulti in soprannumero a seguito dell'applicazione del terzo
comma dello stesso art. 66, tenendo conto delle preferenze da questi espresse.
Art.
41
Trasferimento
di collaboratori regionali comandati.
In
sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31
dicembre 1984, i collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in
posizione di comando presso U.L.S.S. possono esservi trasferiti decorso almeno
un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico
corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.
Ai
fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le
disposizioni e le tabelle di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il
provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominativi
regionali è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e
previa intesa con la U.L.S.S. interessata.
L'inquadramento
nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo
provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.
Art.
42
Trasferimenti
riservati.
Nei
concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili
ai sensi del precedente articolo 14, è riservato, in conformità a quanto
disposto dall'art. 72 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del
personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere
nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.
Il
personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta
regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 20.
La
scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita
graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
I
candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti
dagli artt. 19 e segg. della presente legge, e sono inseriti nella graduatoria,
da formularsi ai sensi degli artt. 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei
candidati ad una delle sedi vacanti provvede la Giunta regionale sulla base
della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento,
nella domanda. Le sedi non indicate si considerano non accettate.
I
bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà
essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del
presente articolo.
Art.
43
Procedure
per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle U.L.S.S.
Nei
casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
i posti vacanti nelle piante organiche delle U.L.S.S. sono assegnati mediante
concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel D.M. 30 gennaio 1982
e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale
dell'interessato.
Il
Comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi
diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione
già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili
ai fini della formazione della graduatoria.
La
graduatoria è formulata da una commissione nominata dal Comitato di gestione e
composta dal Presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S., che la
presiede, o un componente da lui designato; da un funzionario amministrativo
iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del
profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle
materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il
concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione
funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso,
designato in conformità a quanto disposto dal D.M. 30 gennaio 1982.
Svolge
le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'U.L.S.S.
appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di
laurea.
Il
personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 41, è
assegnato alle U.L.S.S. in conformità alle procedure di cui al precedente art.
32.
Art.
44
Conferimento
di incarichi per avviso pubblico.
Il
Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili può, per
eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi
semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purché messi a
concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.
Gli
incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a
concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso
utilizzabile.
L'incarico
è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e
specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli
da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.
Per
particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'U.L.S.S., può
stabilire che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di
apposite prove d'esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti
di professionalità richiesti.
L'avviso
deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Il
termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni
quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Le
procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di
incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando
manchino graduatorie utilizzabili.
Art.
45
Per
particolari indilazionabili esigenze, adeguatamente motivate, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare
l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 16 alle graduatorie di
concorsi già banditi dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente
legge.