L.R.
13 luglio 1983, n. 29 (1).
Disposizioni
per la realizzazione di un monumento al Partigiano umbro.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1983, n. 47.
Art.
1
Al
fine di celebrare i valori della Resistenza e di mantenere vivo nel ricordo
delle popolazioni il contributo dei partigiani umbri, la Regione promuove la
realizzazione di un monumento al Partigiano.
Il
monumento verrà collocato nel comune di Pietralunga, quale comune umbro
decorato per la lotta di liberazione.
Art.
2
La
Giunta regionale procede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, all'indizione di un appalto-concorso secondo le norme della legge
regionale 9 marzo 1979, n. 11.
Art.
3
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di
lire 60 milioni in termini di competenza, con iscrizione al cap. 6791 - di
nuova iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale -
denominato: «Spesa per la realizzazione di un monumento al Partigiano umbro» (titolo
II - sez. 6 - rubr. 12 - cat. 1 - tipo 1.1 - sett. 6).
All'onere
suddetto si fa fronte con quota dell'avanzo di amministrazione accertato alla
chiusura dell'esercizio 1982.
(2).
La
spesa di cui al primo comma è iscritta nel bilancio pluriennale 1983/1985 al
settore n. 6, programma n. 6.12, progetto di nuova istituzione n. 6.12.3.01
denominato: «Realizzazione del monumento al Partigiano umbro».
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1983, approvato con L.R. 2 maggio 1983, n. 10.