L.R. 13 luglio 1983, n. 29 (1).

Disposizioni per la realizzazione di un monumento al Partigiano umbro.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1983, n. 47.

 

 

Art. 1

 

Al fine di celebrare i valori della Resistenza e di mantenere vivo nel ricordo delle popolazioni il contributo dei partigiani umbri, la Regione promuove la realizzazione di un monumento al Partigiano.

Il monumento verrà collocato nel comune di Pietralunga, quale comune umbro decorato per la lotta di liberazione.

 

 

Art. 2

 

La Giunta regionale procede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'indizione di un appalto-concorso secondo le norme della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 60 milioni in termini di competenza, con iscrizione al cap. 6791 - di nuova iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - denominato: «Spesa per la realizzazione di un monumento al Partigiano umbro» (titolo II - sez. 6 - rubr. 12 - cat. 1 - tipo 1.1 - sett. 6).

All'onere suddetto si fa fronte con quota dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 1982.

 

 (2).

La spesa di cui al primo comma è iscritta nel bilancio pluriennale 1983/1985 al settore n. 6, programma n. 6.12, progetto di nuova istituzione n. 6.12.3.01 denominato: «Realizzazione del monumento al Partigiano umbro».

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1983, approvato con L.R. 2 maggio 1983, n. 10.