L.R. 11 agosto 1983, n. 30 (1).

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.

 

 

Art. 1

 

 

 (2).

 

(2) Sostituisce le originarie lettere c) e d) del primo comma dell'art. 6, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, con l'attuale lettera c).

 

 

Art. 2

 

 

 (3).

 

 (4).

 

(3) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 7, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

(4) Aggiunge la lettera e) al sesto comma dell'art. 7, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 3

 

 

 (5).

 

(5) Sostituisce l'art. 17, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 4

 

 

 (6).

 

(6) Sostituisce, con gli attuali articoli da 19 a 19-septies, l'originario articolo 19, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 5

 

 

 (7).

 

(7) Sostituisce l'art. 20, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 6

 

 

 (8).

 

(8) Sostituisce il secondo comma dell'art. 26, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

 

 

Art. 7

 

Fino all'adozione dell'atto relativo alla mobilità del personale inserito nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 4 della presente legge, gli Enti delegati utilizzeranno gli operatori della formazione professionale iscritti nelle graduatorie regionali secondo gli artt. 17 e 19, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 20, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.