L.R.
11 agosto 1983, n. 31 (1).
Norme
in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000
Volt.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.
Art.
1
Finalità.
La
presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di
opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica comunque prodotta avente tensione non superiore a 150.000 Volt.
Per
quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui al testo
unico 11 dicembre 1933, n. 1775 delle disposizioni di legge sulle acque di
impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6
dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e successive leggi
modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.
Art.
2
Accesso
ai fondi per lo studio del tracciato.
Chiunque
intenda effettuare studi per la compilazione di progetti di impianti di opere
elettriche al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso nei fondi altrui,
deve presentare apposita istanza al Presidente della Giunta regionale
precisando l'ambito della ricerca progettuale ed individuando i fondi ed i
proprietari interessati.
Per
l'accesso ai fondi nei casi di cui al primo comma, si applica la disciplina
dettata dall'articolo 110 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, commi secondo,
terzo e settimo.
Al
fine di garantire il risarcimento degli eventuali danni la Giunta regionale può
prescrivere al richiedente, con esclusione dell'Enel e delle Aziende elettriche
municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.
Art.
3
Domanda
di autorizzazione.
La
domanda di autorizzazione a costruire nuove linee, stazioni elettriche e
relative opere accessorie, ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del
tracciato di linee esistenti, va rivolta al Presidente della Giunta regionale e
deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche
degli impianti, da elaborati progettuali sufficienti a stabilire l'impatto con
l'ambiente e da una corografia, nel numero di copie necessario ai fini della
presente procedura (2).
Gli
impianti debbono essere progettati in modo che gli stessi siano collocati
possibilmente lungo i confini, le testate dei campi e comunque in modo da
recare il minore pregiudizio alle operazioni agricole ed all'ambiente (3).
Le
imprese e gli enti non trasferiti all'Enel ai sensi dell'art. 4 nn. 6 e 8 della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione
necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica,
nonchè le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.
Gli
enti di cui all'art. 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono
allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività
elettriche e, qualora l'istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria,
alla domanda deve essere allegata l'istanza di concessione stessa corredata dal
consenso
del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in
materia.
I
richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda e dei relativi
allegati alle Amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 12 ed
al comune territorialmente interessato.
La
Giunta regionale provvede a richiedere i pareri di competenza degli enti ed
uffici subregionali delegatari di funzioni in tema di vincoli paesaggistici,
parchi e riserve naturali, protezione idrogeologica e forestale, nel termine di
20 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione
necessaria (4).
(2)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 17 aprile 1990, n. 20.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 17 aprile 1990, n. 20.
(4)
Vedi, anche, l'art. 110, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
4
Istruttoria.
La
Giunta regionale, a cura e spese dei richiedenti, effettua:
-
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso
contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici
dell'impianto progettato, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per
le eventuali osservazioni ed opposizioni alla Regione;
-
l'affissione dell'avviso in pubblicazione e della relativa corografia, per
trenta giorni nell'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la
costruzione dell'impianto progettato;
-
l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste
e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 nonché all'Enel ai sensi
dell'articolo 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
Entro
trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel B.U.R. e dall'affissione
all'Albo pretorio del Comune, chiunque vi abbia interesse può presentare
osservazioni ed opposizioni alla Regione.
Le
Amministrazioni e gli Enti di cui al quinto comma del precedente articolo 3
devono comunicare alla Regione, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni
specificando, eventualmente, le condizioni alle quali ritengono che
l'autorizzazione debba essere subordinata. Fatto salvo quanto diversamente
disposto da norme statali, trascorso tale termine senza che siano state
formulate osservazioni ed opposizioni, il parere si intende espresso
favorevolmente.
La
Regione comunica ai richiedenti le osservazioni e le opposizioni pervenute,
nonché le condizioni indicate dagli Enti e dalle Amministrazioni con raccomandata
con avviso di ricevimento invitando i richiedenti a formulare, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, le proprie
controdeduzioni e, ove ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni
di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.
Art.
5
Autorizzazione.
La
Giunta regionale autorizza la costruzione degli impianti indicati dall'articolo
1 della presente legge, aventi tensione di esercizio fino a 150.000 Volt.
Il
provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione di
esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce la facoltà di
realizzare anche impianti di tensione fino a 30.000 Volt che si diramino
dall'impianto autorizzato entro un raggio di mille metri. Per la realizzazione
della diramazione precitata resta ferma la necessità della specifica
autorizzazione o assenso, ove richiesti, delle Amministrazioni e degli Enti di
cui al quinto comma del precedente articolo 3 nonché il consenso dei privati
interessati (5).
Qualora
non sia stato possibile pervenire alla definizione, in sede istruttoria,
mediante accordo tra le parti interessate, di un progetto conforme al parere ed
alle prescrizioni delle Amministrazioni e degli Enti di cui al quinto comma del
precedente articolo 3, prima del provvedimento della Giunta regionale deve
essere acquisito il parere della Commissione tecnico-amministrativa di cui alla
legge regionale 9 maggio 1977, n. 20.
Le
spese relative agli atti istruttori e di collaudo sono a carico dei richiedenti
l'autorizzazione che ha l'obbligo di anticiparle versando alla Tesoreria
regionale le somme a tal fine provvisoriamente determinate dalla Giunta
regionale. L'ammontare definitivo di tale spesa è accertato dopo il collaudo e
comunicato
ai richiedenti, curando l'esazione di quanto ancora dovuto o la restituzione
della eccedenza.
L'autorizzazione
può essere revocata qualora il titolare, entro 120 giorni dal ricevimento di
apposita diffida da parte della Regione, non abbia provveduto ad adempiere agli
obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere
eventualmente eseguite, sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a
spese del titolare dell'autorizzazione.
(5)
Comma così sostituitodall'art. 2, L.R. 17 aprile 1990, n. 20.
Art.
6
Concessione
edilizia e varianti urbanistiche.
La
costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è
subordinata alla concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera f) della
medesima.
Le
opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della
rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo
dell'edificabilità consentita.
Nel
caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie di cui
ai precedenti commi non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico
vigente e per l'impianto sia richiesta o prevista la dichiarazione di pubblica
utilità e indifferibilità dei lavori, il Comune interpellato ai sensi del
quinto comma del precedente articolo 3, si pronuncia sulla localizzazione
dell'opera con deliberazione consiliare entro lo stesso termine di 60 giorni
dal ricevimento della domanda di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente
legge e trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende
favorevole.
Il
provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale, nel caso di cui al
precedente comma, deve essere preceduto dal parere della Commissione
tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20,
determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce
variante allo strumento urbanistico vigente.
Art.
7
Autorizzazione
provvisoria.
Nei
casi di urgenza motivata, l'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo
113 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, è rilasciata dalla Giunta regionale nel
rispetto delle disposizioni del precedente articolo 3.
La
cauzione prescritta dall'ultimo comma del precitato articolo 113 del T.U. 11
dicembre 1933, n. 1775 deve essere depositata presso la Tesoreria regionale,
nella misura stabilita dalla Giunta regionale.
L'ENEL
e le Aziende municipalizzate sono esonerate dal prestare la cauzione; i
depositi cauzionali già prestati dall'ENEL, dalle Aziende municipalizzate o
loro danti causa, a garanzia di autorizzazioni provvisorie o definitive, sono
svincolati a favore dell'Ente medesimo.
L'autorizzazione
provvisoria ha la durata di anni tre dalla data del relativo provvedimento
autorizzativo e potrà essere prorogata, a richiesta, per un anno allorché
particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato l'entrata in
esercizio nell'impianto.
Art.
8
Procedura
abbreviata.
Sono
omesse le fasi istruttorie di cui al precedente art. 4 qualora i richiedenti
l'autorizzazione producano, oltre gli allegati progettuali, l'autorizzazione o
l'assenso delle Amministrazioni ed Enti di cui al quinto comma del precedente
art. 3 nonché dichiarazione di consenso dei proprietari interessati all'opera.
Art.
9
Pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità.
Con
il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate, a richiesta, la pubblica
utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti
alla costruzione ed all'esercizio degli impianti indicati al precedente
articolo 3 comma primo e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone
interessate dagli impianti stessi.
Ove
i termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità non possano essere
osservati per cause di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla
volontà del titolare dell'autorizzazione, potranno essere prorogati senza
l'obbligo di ripubblicazione della relativa istanza.
Art.
10
Obblighi
conseguenti all'autorizzazione.
Il
titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e
nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria
responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme
vigenti.
Prima
di mettere in tensione l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo
di effettuare la verifica.
Art.
11
Collaudo
di linee elettriche e relative opere accessorie.
Tutti
gli elettrodotti sono soggetti a collaudo ad eccezione di quelli con tensione
inferiore a 30.000 Volt, costruiti dall'ENEL o da Aziende municipalizzate, per
i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione a cura del
proprietario dell'impianto, da inviare alla Regione ai fini dell'ottenimento
del provvedimento definitivo di autorizzazione.
In
sede di collaudo debbono accertarsi:
a)
l'ultimazione dei lavori;
b)
la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei
materiali e dei complessi costruttivi;
c)
la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali
prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d)
l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dalla autorizzazione
stessa;
e)
l'adozione delle misure di cui al precedente art. 10.
Qualora
le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con
l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già
sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto
previsto
dal D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma
secondo, lettere b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell'esercente in
tal senso.
Il
collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il
buon esito di quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma.
La
nomina del collaudatore viene effettuata in applicazione della legge regionale
21 ottobre 1981, n. 70.
Art.
12
Attraversamento
di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche.
Per
l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea
che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti,
canali, miniere e foreste demaniali zone demaniali, lacuali, strade pubbliche,
ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di
pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione
delle F.S. a servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee
elettriche dell'ENEL o di altri Enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali
linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano
attraversare
altre
opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le
Amministrazioni e gli Enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori
di costruzione sia di quelli di manutenzione.
Restano
salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per
i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.
Art.
13
Amovibilità
ed inamovibilità degli elettrodotti.
Le
linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte
soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un'apposita
istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di
percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse
pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di
autorizzazione.
Le
linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate ai
sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il disposto del
successivo art. 17 primo comma.
Gli
esercenti che debbano provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi
dell'art. 122 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, possono richiedere
l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 7.
Art.
14
Asservimento
definitivo ed occupazioni in via d'urgenza.
(giurisprudenza)
1.
Il titolare dell'autorizzazione presenta al comune territorialmente competente
i piani particolareggiati dei tratti di linea, rispetto ai quali è necessario
procedere alla occupazione d'urgenza, composti da:
a)
decreto di autorizzazione provvisoria alla costruzione della linea;
b)
planimetria catastale contenente i riferimenti atti a consentire l'accertamento
della rispondenza dei tratti di impianti interessati dall'asservimento e
riportanti l'indicazione delle aree da asservire al tracciato
autorizzato;
c)
l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali degli immobili da
asservire.
2.
L'occupazione delle aree da asservire è disposta dal comune territorialmente
competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, con
l'osservanza dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
3.
La procedura espropriativa è disciplinata dalla legge 22 ottobre 1981, n. 865 e
successive modifiche e integrazioni, mentre gli importi degli indennizzi sono
determinati secondo quanto previsto dall'art. 15.
4.
I provvedimenti, oltre che notificati, sono pubblicati e, ove occorra,
registrati e trascritti a cura del titolare dell'autorizzazione (6).
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 17 aprile 1990, n. 20.
Art.
15
Determinazioni
delle indennità.
L'indennità
per l'imposizione delle servitù di elettrodotto da corrispondersi in base
all'art. 123 del TU. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di
risarcimento dei danni nelle ipotesi previste al quinto comma del suddetto art.
123, è commisurata:
a)
per le aree occupate dai basamenti dei sostegni e da cabine o altre
costruzioni, aumentate ove occorra da adeguata zona di rispetto al valore
totale;
b)
per la striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo
delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla
percorrenza dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse, ad un quarto del
valore;
c)
per le fasce laterali, diminuite delle aree già calcolate in a) e b), a un
ventesimo se la servitù interessa terreno sterile, incolto e pascolo; un decimo
se la servitù interessa terreno seminativo, orto, vigneto, uliveto, frutteto o
comunque terreni con colture compatibili con la linea. Nel caso di bosco alto
fusto,
dovendosi procedere al taglio dello stesso per la larghezza della striscia da
asservire e ridurre quindi tale striscia ad incolto, si calcolerà la differenza
di valore fra il bosco e l'incolto per l'intera striscia da osservare, e a tale
differenza si aggiungerà la quota relativa alla servitù sull'incolto.
Il
valore dei terreni è determinato agli effetti di cui al precedente comma, ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.
Il
calcolo condotto come indicato nel comma primo punti a), b) e c) determina il
valore della indennità da corrispondere al concedente per servitù amovibile e
nel caso di servitù inamovibile il valore di cui sopra è aumentato del 50 per
cento.
Art.
16
Indennità
a Regioni, Province, Comuni.
Per
le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della
Regione, delle Province e dei Comuni, la corresponsione dell'indennità di cui
al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse
previste dalle vigenti norme sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Per
i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle Province e dei
Comuni di chiedere la corresponsione del canone anziché l'indennità determinata
secondo i criteri di cui al precedente art. 15.
Il
pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non
pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto
comma, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art.
17
Modifiche
delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.
La
Giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche
autorizzate ai sensi della presente legge quando ciò si renda necessario per
l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano
ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.
L'esercente
ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica
occorsa per effettuare i relativi lavori.
Art.
18
Norma
transitoria.
I
proprietari degli impianti aventi tensione di esercizio inferiore a 30.000 Volt
già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e
per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due
anni dalla data predetta devono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale
presentando alla Regione una apposita istanza corredata da:
-
un elenco degli impianti da una corografia del loro tracciato in scala
1:25.000;
-
una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico
qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questo
ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed
attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
La
Giunta regionale approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione
dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla
presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso
le
amministrazioni
pubbliche interessate.
Le
autorizzazioni provvisorie rilasciate precedentemente all'entrata in vigore
della presente legge sono prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Per
gli impianti fino a 30.000 Volt autorizzati anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, che non siano di proprietà dell'ENEL o di
Aziende municipalizzate e che siano in esercizio da almeno tre anni, il
certificato di collaudo previsto dall'art. 11, comma quarto, viene redatto
dietro
presentazione
della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato anomalie,
difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, nè ha dato origine a
contestazione da parte di terzi.