L.R. 11 agosto 1983, n. 33 (1).

Modificazione della L.R. 24 gennaio 1983, n. 3, concernente: «Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983»(2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Destinazione dei fondi.

 

[I fondi di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, vengono così destinati:

a) lire 7.200.000.000 per ripianare i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nel periodo 1° luglio-30 settembre 1983;

b) lire 7.800.000.000 per le finalità anzidette, in relazione al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1983] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Ripartizione dei fondi.

 

[I fondi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 vengono assegnati in acconto e ripartiti in base alle prescrizioni contenute nell'articolo 2 - primo e secondo comma - della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3.

I fondi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 verranno attribuiti, con atto della Giunta regionale, a saldo, ai tre Consorzi per i servizi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale, sulla base dei principi e delle procedure che verranno stabiliti con successiva legge regionale e con l'obiettivo di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, che siano in contrasto con la presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera ii), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.