L.R.
11 agosto 1983, n. 34 (1).
Formazione
dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.
Art.
1
La
Regione provvede alla istituzione di un elenco regionale di esperti in beni
ambientali e assetto del territorio.
I
Comuni, i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, le
Comunità montane e la Regione sceglieranno preferenzialmente gli esperti
necessari per la costituzione delle commissioni di cui agli artt. 3, 6 e 8
della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 tra gli iscritti nel suddetto elenco
regionale.
Art.
2
Nell'elenco
regionale degli esperti in beni ambientali e assetto del territorio, possono
essere iscritti:
a)
laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria e docenti
abilitati nell'insegnamento della storia dell'arte, con almeno 5 anni di
servizio di ruolo nella amministrazione dello Stato, della Regione e di altri
enti pubblici;
b)
laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, geologia, agraria iscritti
da almeno 5 anni ai relativi albi professionali.
Art.
3
La
inclusione del suddetto elenco, su richiesta degli interessati, è disposta da
una commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta
come segue:
-
un membro della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
-
tre funzionari di livello VIII, designati dalla Giunta regionale;
-
tre membri eletti dal Consiglio regionale nell'ambito degli appartenenti alle
categorie di cui al precedente art. 2.
Esercita
le mansioni di segretario un funzionario amministrativo del Dipartimento per
l'assetto del territorio.
Avverso
il disposto della commissione di cui al primo comma è ammesso ricorso
amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell'elenco.
Per
essere iscritti nell'elenco regionale gli interessati devono presentare alla
Regione - Dipartimento per l'assetto del territorio - i seguenti documenti:
1)
domanda diretta alla Regione dell'Umbria con le indicazioni delle generalità e
della residenza;
2)
documentato curriculum professionale da cui risultino anche eventuali rapporti
di dipendenza e/o collaborazione con enti sia pubblici che privati;
3)
attestato di servizio con la descrizione delle mansioni svolte per i dipendenti
da pubbliche amministrazioni;
4)
certificato di iscrizione all'Albo professionale;
5)
dichiarazione di non avere condanne penali.
Art.
4
Sono
altresì iscritti nell'elenco regionale degli esperti coloro che, risultando già
iscritti nell'Albo nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n.
507, presentino domanda nei termini previsti dalla presente legge, allegando
idonea documentazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici.
Art.
5
L'elenco
regionale degli esperti è formato dalla Giunta regionale ed è aggiornato entro
il 31 dicembre di ogni anno.
L'elenco
è tenuto presso il Dipartimento per l'assetto del territorio.
Art.
6
Alla
formazione del primo elenco degli esperti la Giunta regionale provvede entro
tre mesi dalla nomina della commissione di cui al precedente art. 3, sulla base
delle domande presentate entro due mesi dal termine predetto.
Art.
7
Ai
membri della commissione di cui al precedente art. 3 - estranei
all'Amministrazione regionale - è corrisposto, per ogni giornata di seduta, lo
stesso trattamento economico previsto per i componenti della Commissione
regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.
All'onere
relativo si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 della parte
spesa del bilancio regionale.