L.R. 17 agosto 1983, n. 35 (1).

Modificazione e integrazione della L.R. 29 maggio 1980, n. 62 recante modificazioni della L.R. 23 maggio 1975, n. 34 sull'ordinamento degli uffici regionali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

 

Art. 1

 

[Il contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali-retributivi del ruolo unico regionale sono rideterminati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, come risulta dall'allegata tabella che sostituisce la tabella «A» allegata alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 62] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Dotazioni organiche degli Uffici regionali e degli enti dipendenti.

 

 (4)] (5).

 

(4) Sostituisce l'art. 2, L.R. 29 maggio 1980, n. 62.

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

[L'ampliamento della dotazione organica prevista dall'art. 1 della presente legge, derivante dal l'immissione nel ruolo unico regionale del personale inquadrato in soprannumero ai sensi della L.R. n. 2/1983 e già a carico del bilancio regionale a norma di specifiche leggi, non comporta variazioni agli stanziamenti del bilancio del corrente esercizio.

Per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, delle vigenti norme di contabilità regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale 83/85 (programmi 03 e 06 del I settore)] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato

 

Tabella A

 

[Organico del personale per ciascun livello funzionale-retributivo del ruolo regionale (7)] (8).

 

 

 

(7) Sostituisce la tabella A allegata alla L.R. 29 maggio 1980, n. 62, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge.

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.