L.R.
17 agosto 1983, n. 35 (1).
Modificazione
e integrazione della L.R. 29 maggio 1980, n. 62 recante modificazioni della
L.R. 23 maggio 1975, n. 34 sull'ordinamento degli uffici regionali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera ee), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Il
contingente globale e i contingenti dei singoli livelli funzionali-retributivi
del ruolo unico regionale sono rideterminati, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, come risulta
dall'allegata tabella che sostituisce la tabella «A» allegata alla legge
regionale 29 maggio 1980, n. 62] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
[Dotazioni
organiche degli Uffici regionali e degli enti dipendenti.
(4)] (5).
(4)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 29 maggio 1980, n. 62.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Norma
finanziaria.
[L'ampliamento
della dotazione organica prevista dall'art. 1 della presente legge, derivante
dal l'immissione nel ruolo unico regionale del personale inquadrato in
soprannumero ai sensi della L.R. n. 2/1983 e già a carico del bilancio
regionale a norma di specifiche leggi, non comporta variazioni agli
stanziamenti del bilancio del corrente esercizio.
Per
gli esercizi successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai
sensi dell'art. 5, secondo comma, delle vigenti norme di contabilità regionale
e nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale 83/85 (programmi 03 e
06 del I settore)] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
Tabella
A
[Organico
del personale per ciascun livello funzionale-retributivo del ruolo regionale
(7)] (8).
(7)
Sostituisce la tabella A allegata alla L.R. 29 maggio 1980, n. 62, in virtù di
quanto disposto dall'art. 1 della presente legge.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera ee), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.