L.R.
17 agosto 1983, n. 37 (1).
Modificazioni
ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante «interventi
straordinari a favore di cooperative edilizie».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 agosto 1983, n. 54.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
La
legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, concernente interventi straordinari a
favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come di seguito
indicato:
Al
primo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole «ricorrendo a mutui agevolati
col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al sessanta per
cento del costo di intervento» e sono sostituite con le parole:
«ricorrendo
a mutui concessi dal Fondo europeo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o a
mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore
al sessanta per cento del costo d'intervento».
Al
secondo comma dell'art. 1 le parole «50 alloggi» sono sostituite con «100
alloggi». (2).
Alla
lettera b) dell'art. 3 la parola «originario» è sostituita con «ordinario».
(3).
(2)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 2, L.R. 8 marzo 1982, n. 11.
(3)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 8 marzo 1982, n. 11.
Art.
2
Per
beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative
dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa
allegando la documentazione prevista dall'art. 3, primo e secondo comma, della
legge regionale 8 marzo 1982, n. 11.
Entro
i 30 giorni successivi, la Giunta regionale sentita la commissione consiliare
competente procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al
contributo.
Art.
3
Per
gli interventi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, come
modificata ed integrata con la presente legge, è autorizzato l'ulteriore limite
di impegno di lire 150 milioni per l'anno 1984.
Le
conseguenti annualità relative agli esercizi dal 1984 al 1993 sono così
determinate:
lire
150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988;
lire
110 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, e saranno iscritte in
aggiunta allo stanziamento del cap. 7001 dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale inerente agli esercizi dal 1984 al 1993.
Resta
confermato il disposto di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 8
marzo 1982, n. 11.
Agli
oneri annuali di cui al precedente secondo comma si farà fronte con quota dello
stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1983-1985 per l'ammontare del
mutuo a pareggio del bilancio pluriennale 1983-1985 per l'ammortamento del
mutuo a pareggio del bilancio regionale dell'esercizio 1982, al ripiano del
quale si è provveduto con altri mezzi.
(4).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale
1983-1985, approvato con L.R. 2 maggio 1983, n. 10.