L.R. 20 ottobre 1983, n. 40 (1).

Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 recante: Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, in applicazione dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 ottobre 1983, n. 67.

 

 

Art. 1

 

Gli importi delle tasse previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, come modificata con L.R. 23 luglio 1981, n. 44 e L.R. 14 maggio 1982, n. 22, sono aumentati del cento per cento.

Sono esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 16/1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria) e al n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) della stessa tariffa.

Gli aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

 

 

Art. 2

 

Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonché degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle lire 500 superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in ragione alle quantità variabili, per i quali l'arrotondamento sarà operato sul totale della tassa o del contributo.

Dall'aumento di cui al primo comma sono esclusi gli importi di cui al n. 16/1 (concessione di costituzione di aziende faunistiche-venatorie) della tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 3

 

Alle note annesse alla voce 7 della vigente tariffa delle tasse di concessioni regionali, sono aggiunte le seguenti:

«Per effetto della nuova disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33:

a) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a cinque stelle si applica la tariffa per gli alberghi di lusso;

b) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a quattro stelle si applica la tariffa per gli alberghi di prima categoria;

c) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a tre stelle si applica la tariffa per gli alberghi di seconda categoria;

d) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a due stelle si applica la tariffa per gli alberghi di terza categoria;

e) alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a una stella si applica la tariffa per gli alberghi di quarta categoria».

 

 

Art. 4

 

Gli aumenti del precedente art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.