L.R.
20 ottobre 1983, n. 40 (1).
Ulteriori
modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 recante: Nuova
disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, in applicazione dell'art.
25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.
131.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 ottobre 1983, n. 67.
Art.
1
Gli
importi delle tasse previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 28
maggio 1980, n. 57, come modificata con L.R. 23 luglio 1981, n. 44 e L.R. 14
maggio 1982, n. 22, sono aumentati del cento per cento.
Sono
esclusi dall'aumento suddetto gli importi di cui al n. 16/1 (concessione di
costituzione di azienda faunistico-venatoria) e al n. 17 (abilitazione
all'esercizio venatorio) della stessa tariffa.
Gli
aumenti, nella stessa misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle
altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.
Art.
2
Gli
importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali
nonché degli altri tributi e contributi di cui all'ultimo comma del precedente
art. 1, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.
Gli
importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle lire 500
superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi
in ragione alle quantità variabili, per i quali l'arrotondamento sarà operato
sul totale della tassa o del contributo.
Dall'aumento
di cui al primo comma sono esclusi gli importi di cui al n. 16/1 (concessione
di costituzione di aziende faunistiche-venatorie) della tariffa allegata alla
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
3
Alle
note annesse alla voce 7 della vigente tariffa delle tasse di concessioni
regionali, sono aggiunte le seguenti:
«Per
effetto della nuova disciplina della classificazione delle aziende ricettive,
alberghiere e all'aria aperta di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33:
a)
alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a cinque
stelle si applica la tariffa per gli alberghi di lusso;
b)
alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a quattro
stelle si applica la tariffa per gli alberghi di prima categoria;
c)
alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi e alberghi residenziali) a tre
stelle si applica la tariffa per gli alberghi di seconda categoria;
d)
alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a due stelle si applica la
tariffa per gli alberghi di terza categoria;
e)
alle aziende ricettivo alberghiere (alberghi) a una stella si applica la
tariffa per gli alberghi di quarta categoria».
Art.
4
Gli
aumenti del precedente art. 1 si applicano per i pagamenti dovuti dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.