L.R.
20 ottobre 1983, n. 41 (1).
Riorganizzazione
dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività
di ricerca e sperimentazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 ottobre 1983, n. 68.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
Finalità.
La
presente legge disciplina, in armonia con lo Statuto regionale e la
legislazione vigente in materia, le funzioni amministrative attribuite alla
Regione dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art.
66, secondo comma, lett. a) ed attua il Reg. C.E.E. n. 270/1979 relativo allo
sviluppo della divulgazione agricola in Italia.
Le
funzioni riguardano le attività di assistenza tecnica, dimostrativa,
divulgativa, informazione socio-economica e connesse attività di ricerca e
sperimentazione d'interesse regionale in agricoltura.
Le
funzioni di cui al precedente comma sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello
Statuto regionale, all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria che le esercita a
livello centrale e decentrato.
Art.
2
Livello
centrale.
A
livello centrale le funzioni predette attengono in particolare a:
-
formulazione e attuazione dei piani triennali di assistenza tecnica,
promozione, informazione socio-economica e consulenza in agricoltura,
articolati in progetti stralcio annuali da realizzare a livello decentrato; i
piani triennali sono approvati dal Consiglio regionale, i progetti stralcio
annuali dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare; in
entrambi i casi dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Comitato
tecnico consultivo di cui al successivo art. 6; i piani sono redatti sulla base
delle indicazioni recate dal Piano regionale di sviluppo; dai piani di sviluppo
comprensoriali e dalle linee di intervento nel campo dell'assistenza tecnica
che la Giunta regionale annualmente predispone, tenendo presente anche le
indicazioni riportate in materia di formazione professionale in agricoltura,
dai programmi pluriennali per gli interventi nel settore formativo approvati
dal Consiglio regionale; detti piani tengono inoltre conto delle specifiche
esigenze delle realtà produttive ed economico-sociali locali (2);
-
individuazione delle tecniche, delle metodologie e degli strumenti per la
promozione, informazione e consulenza in agricoltura più confacenti alla realtà
regionale;
-
collegamento con le Istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria presenti
sul territorio regionale;
-
formulazione e attuazione dei progetti annuali di ricerca applicata di
interesse regionale direttamente interessanti l'attività divulgativa legata ai
piani di assistenza tecnica, sulla base delle direttive di intervento della
Giunta regionale e delle indicazioni fornite annualmente dal Comitato tecnico
consultivo di cui al successivo art. 6; detti progetti, previa approvazione
della Giunta regionale, possono attuarsi tramite Istituti universitari, Enti ed
organismi specializzati operanti nel settore della ricerca applicata, regolando
i relativi rapporti con apposite convenzioni;
-
elaborazione statistica dei dati raccolti attraverso la rete di contabilità
agraria in Umbria ed attraverso ogni altra indagine svolta dall'ESAU
riguardante l'agricoltura della Regione in armonia con quanto previsto dalla
legge regionale 20 marzo 1980, n. 21;
-
elaborazione e diffusione di pubblicazioni periodiche o no, a carattere
divulgativo;
-
consulenza specialistica in materia di ricerca ed informazioni di mercato, di
tecniche di allevamento animale e vegetale, di difesa fitosanitaria, di
meccanizzazione e di strutture aziendali anche avvalendosi di enti od istituti
statali o no, operanti nella Regione nei settori sopra detti, previ accordi da
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
In
relazione a specifiche esigenze informative e promozionali non
territorializzabili l'ESAU, sulla base delle indicazioni riportate dai
programmi pluriennali regionali riguardanti i settori portanti dell'agricoltura
umbra, in modo particolare nel campo della commercializzazione dei prodotti e
delle informazioni di mercato, formula ed attua progetti per singoli settori di
intervento, da inserire nei piani di assistenza tecnica triennali, secondo le
procedure previste dal presente articolo.
I
piani di assistenza tecnica indicano le iniziative da attuarsi direttamente
dalla struttura pubblica e quelle da realizzarsi tramite gli organismi
associativi di cui agli artt. 5 e 8, della presente legge.
Il
piano di assistenza tecnica triennale ed i connessi progetti di ricerca e
sperimentazione sono trasmessi alla Regione contestualmente al bilancio di
previsione dell'ESAU.
Entro
il 31 marzo dell'anno successivo viene presentata alla Giunta regionale la
relazione illustrativa annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.
(2)
Per l'approvazione dell'atto amministrativo concernente il piano di cui al presente
comma, vedi la Delib.C.R. 22 febbraio 2000, n. 800.
Art.
3
Caratteristiche
e funzioni dei livelli decentrati.
Nello
svolgimento delle precipue funzioni i livelli decentrati di assistenza tecnica
curano il collegamento tra il livello centrale ed i nuclei operativi di base
presenti sul territorio, oltre a fornire servizi connessi ai compiti specifici
ad essi affidati.
Detto
collegamento si concretizza in una azione di controllo, coordinamento e
supporto tecnico organizzativo sulla base delle indicazioni e degli indirizzi
forniti dalla struttura centrale di assistenza tecnica sentite le associazioni
regionali a cui aderiscono le associazioni costituite ai sensi dell'art. 20
della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38.
Territorialmente
sono individuati in ampie zone di territorio con caratteristiche
economico-sociali simili che ricomprendono non più di dieci nuclei di base.
Le
funzioni dei livelli decentrati attengono in particolare a:
-
attuazione dei progetti territoriali di attività di informazione e consulenza
attraverso i nuclei operativi di base di cui al successivo art. 7, sentite le
associazioni regionali di cui sopra;
-
formulazione delle proposte per i progetti territoriali da inserire nel piano
triennale di assistenza tecnica, attività di informazione socio-economica e
consulenza, sulla base delle richieste predisposte dai nuclei di base pubblici
od autogestiti presenti sul territorio, delle indicazioni di carattere generale
fornite dal livello centrale di assistenza tecnica ed in raccordo, per quanto
attiene le esigenze divulgative e formative degli imprenditori agricoli, con
l'azione svolta dagli enti ed associazioni intercomunali titolari di delega nel
campo della formazione professionale, presenti sul territorio;
-
svolgimento delle attività di assistenza specialistica a supporto e ad
integrazione dell'attività informativa e di consulenza svolta dai nuclei di
base di cui al successivo art. 7, fornendo direttamente, ove possibile gli
interventi necessari, o indirizzando le richieste agli esperti presenti nelle
strutture pubbliche centrali o periferiche dell'ESAU, degli Uffici regionali,
dell'Osservatorio per le malattie delle piante, o negli istituti universitari
od in altri enti con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
Art.
4
Funzioni
riservate alla Regione.
Restano
di competenza della Regione:
-
la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale
dell'assistenza tecnica appartenente alla struttura pubblica già in attività o
da formare sulla base del Reg. C.E.E. n. 270/1979;
-
ogni altro adempimento conseguente alla applicazione del Reg. C.E.E. n.
270/1979 per quanto attiene il controllo sulla utilizzazione dei divulgatori e
gli indirizzi e le indicazioni in ordine alla predisposizione del piano annuale
di divulgazione di cui all'art. 8 del predetto regolamento;
-
gli indirizzi e le scelte da adottare in ordine alle attività di studio e di
verifica sulla idoneità delle tecniche di divulgazione interessanti la Regione,
sentite le associazioni regionali di cui all'art. 3;
-
i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato in materia
di assistenza tecnica, ricerca e sperimentazione in agricoltura.
Art.
5
Attuazione
progetti settoriali non territorializzabili di assistenza tecnica.
L'attuazione
dei progetti di cui all'art. 2, secondo comma, può essere affidata
dall'E.S.A.U., tramite convenzioni e previo accertamento delle necessarie
capacità tecnico-organizzative e della sufficiente rappresentatività, espressa
in termini percentuali sul totale delle aziende interessate, alle:
-
Associazioni regionali per lo sviluppo della cooperazione agricola che siano
emanazione delle Associazioni cooperative nazionali giuridicamente
riconosciute;
-
Associazioni regionali dei produttori riconosciute ai sensi della vigente
legislazione.
Art.
6
Comitato
tecnico consultivo.
[Presso
l'E.S.A.U. è costituito il Comitato tecnico consultivo per la promozione,
l'informazione, la consulenza e l'attività di ricerca e sperimentazione di
interesse regionale in agricoltura composto da:
-
il Presidente dell'E.S.A.U. o un suo delegato, che lo presiede;
-
un funzionario dell'E.S.A.U. designato dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente;
-
il funzionario regionale responsabile della divulgazione, ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, designato dalla Giunta regionale;
-
due funzionari regionali appartenenti all'Ufficio della formazione
professionale ed all'ufficio del piano designati dalla Giunta regionale;
-
due docenti designati dalla Facoltà di agraria di Perugia;
-
un docente designato dalla Facoltà di veterinaria di Perugia;
-
un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
-
un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni regionali di cui
all'art. 3.
Il
Comitato dura in carica quattro anni e viene convocato dal Presidente
dell'E.S.A.U. per esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai piani di
assistenza tecnica ed ai progetti di ricerca applicata di cui all'art. 2 e ad
ogni altro problema connesso all'attività di assistenza tecnica di cui sia
fatto espresso riferimento nella presente legge] (3).
(3)
Articolo abrogato dalle norme contenute nell'art. 1 e nella tabella A, L.R. 30
giugno 1999, n. 19.
Art.
7
Funzioni
dei nuclei operativi di base.
I
nuclei operativi di base, sia pubblici che autogestiti, nella loro normale
attività provvedono:
-
allo svolgimento di assistenza tecnica, attività dimostrativa ed informazione
socio-economica in favore degli operatori agricoli per la diffusione delle più
rispondenti tecniche colturali e di conduzione degli allevamenti ed in genere
per una più efficace gestione dell'impresa agricola, sulla base delle richieste
di attività di assistenza tecnica approvate e delle indicazioni fornite dai
livelli decentrati dell'assistenza tecnica;
-
a fornire ogni utile indicazione agli operatori agricoli delle rispettive zone
in ordine agli interventi specialistici richiesti, in collaborazione con i
livelli decentrati dell'assistenza tecnica.
Art.
8
Caratteristiche
e requisiti dei nuclei operativi di base.
I
nuclei di base, sia pubblici che autogestiti, sono normalmente composti da una
o due unità di personale tecnico a seconda delle effettive necessità e delle
caratteristiche delle zone in cui operano.
La
loro estensione territoriale deve essere commisurata alle possibilità di
instaurare da parte del tecnico attivi e frequenti rapporti con le aziende
agrarie.
Essi
assicurano normalmente la presenza di un tecnico ogni 300 aziende.
Ove
sia necessaria una più incisiva azione divulgativa, l'E.S.A.U. attiva nuclei di
base pubblici, prevalentemente in zone di montagna e svantaggiate, tramite
accordi con gli enti titolari di delega in agricoltura presenti sul territorio.
Essi
sono gestiti con personale tecnico già operante negli enti sopraddetti od
assunto per la durata dei progetti, in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 10.
I
nuclei di base autogestiti sono individuati in associazioni di produttori
agricoli finalizzate allo svolgimento di attività dimostrativa, di assistenza
tecnica, consulenza ed attività di promozione in favore delle aziende agricole
presenti sul territorio e possono essere coordinati dalle associazioni agricole
regionali di cui all'art. 3.
Essi
per poter ottenere l'inserimento della loro attività nei progetti redatti dai
livelli decentrati dell'assistenza tecnica, e conseguentemente il finanziamento
sino al 100 per cento della spesa sostenuta e ammessa, devono ottenere il
riconoscimento di idoneità di cui al successivo quarto comma del presente
articolo.
Essi
debbono inoltre:
-
prevedere nei loro statuti una durata minima di attività tale da dare
sufficienti garanzie di continuità all'azione divulgativa intrapresa e comunque
almeno pari a quella occorrente per la realizzazione completa dei piani di
assistenza tecnica a cui partecipano;
-
precisare la delimitazione territoriale entro la quale assicurano l'assistenza
tecnica di base alla maggioranza delle aziende presenti, in modo tale che non
si abbiano sovrapposizioni tra di loro e con quelli pubblici;
-
garantire che il personale tecnico operante nel loro ambito presenti i
requisiti professionali richiesti dal successivo art. 10.
Il
riconoscimento dell'idoneità all'esercizio dell'assistenza tecnica, per i
nuclei di base autogestiti, è demandato all'E.S.A.U., previo accertamento dei
requisiti e delle caratteristiche previste dal presente articolo, su conforme
parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 6, ed è rilasciato su
domanda degli organismi associativi.
Il
riconoscimento dell'idoneità può essere revocato dall'E.S.A.U., qualora vengano
accertate da parte dei livelli centrali e decentrati dell'assistenza tecnica
irregolarità e sussistano situazioni di perdurante inattività, o per decadenza
dei requisiti richiesti.
In
assenza dei nuclei di base pubblici o di quelli autogestiti di cui al secondo e
terzo comma del presente articolo, l'E.S.A.U. provvede direttamente alla
gestione dei nuclei di base.
In
deroga ai disposti dell'ottavo comma, secondo trattino del presente articolo,
fino e non oltre il 31 dicembre 1985, nelle zone non ricomprese nel quarto
comma dell'articolo medesimo, potranno essere riconosciuti idonei anche nuclei
di base autogestiti che sovrappongono tra di loro, parzialmente o totalmente, i
territori autonomamente delimitati purché assicurino, nel loro complesso, l'assistenza
tecnica di base alla maggioranza delle aziende presenti. Per ottenere il
riconoscimento i predetti nuclei dovranno possedere singolarmente tutte le
altre caratteristiche ed i requisiti richiesti dal presente articolo ed
attivare le procedure di riconoscimento individuate nel precedente nono comma.
Le richieste di attività di assistenza tecnica presentate dai nuclei di base
autogestiti riconosciuti ai sensi del presente comma, potranno essere ammesse
al finanziamento pubblico, fino al 100 per cento per le spese relative al
personale e sino al 70 per cento per la restante spesa purché tali richieste
siano presentate unitariamente dalle Associazioni dei produttori agricoli che
sovrappongono i rispettivi territori delimitati, in modo tale che il programma
di attività risulti, per il territorio interessato, omogeneo e coordinato.
Successivamente al 31 dicembre 1985, per il riconoscimento dei nuclei operativi
di base autogestiti si applicano esclusivamente le norme di cui ai precedenti
commi del presente articolo. Limitatamente ai nuclei di base autogestiti
riconosciuti ai sensi del presente comma l'ESAU, in aggiunta ai normali
adempimenti di cui ai disposti del decimo comma del presente articolo,
effettuerà entro il 31 dicembre 1987 verifiche specifiche sulla funzionalità
operativa dei singoli nuclei procedendo, ove essi diano risultati giudicati non
soddisfacenti, alla revoca dei relativi riconoscimenti di idoneità (4).
(4)
Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 29 aprile 1985, n. 38.
Art.
9
Organici
dei livelli centrali e decentrati dell'assistenza tecnica.
Allo
scopo di assicurare un efficiente e dinamico servizio di assistenza tecnica ed
acquisire una elevata professionalità da accrescere ed affinare nello
svolgimento dell'attività, il personale assegnato al livello centrale ed ai
livelli decentrati dell'assistenza tecnica è impiegato esclusivamente per i
compiti connessi con la presente legge.
Nell'ambito
dei livelli decentrati operano tecnici con profili professionali adeguati alle
funzioni da svolgere che ricomprendono attività direttive, di consulenza
specialistica nel settore produttivo maggiormente interessante la zona di
competenza e di analisi dell'informazione in agricoltura.
Al
fine di attivare prontamente il servizio di assistenza tecnica, il personale in
attività nei servizi agricoli comprensoriali e nella struttura centrale
dell'ufficio agricoltura, ivi comprese le unità di personale assunto per lo
svolgimento dell'attività di informazione socio-economica previste dagli artt.
nn. 38 e 40 della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, impiegato alla data
della presente legge in attività di promozione, assistenza tecnica,
divulgazione ed informazione socio-economica, in possesso delle qualifiche
professionali necessarie, può, a seconda dei livelli funzionali richiesti,
essere comandato presso l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per un anno.
Decorso
tale termine può essere richiesto da parte degli interessati il trasferimento
all'E.S.A.U.
Ai
fini dell'attuazione della presente legge l'organico del personale
dell'E.S.A.U., previa autorizzazione della Giunta regionale, può essere
incrementato per i vari livelli funzionali, delle unità strettamente necessarie
a coprire le esigenze emergenti all'atto della strutturazione organica del
servizio di assistenza tecnica.
L'incremento
delle unità necessarie è coperto sia con personale eventualmente proveniente
dai servizi regionali di cui al terzo comma del presente articolo, sia con il
contingente di personale direttivo della divulgazione e di divulgatori
specializzati e polivalenti di cui agli artt. 6 e 7 del Reg. C.E.E. n. 270/1979
di spettanza della Regione Umbria secondo le indicazioni del piano quadro di
divulgazione agricola approvato dalla C.E.E.
Il
personale trasferito all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, assunto con
contratto a termine e quello di cui al contingente di personale direttivo della
divulgazione e dei divulgatori specializzati e polivalenti di spettanza della
Regione Umbria ai sensi del precedente comma, sarà immesso nei ruoli organici
dell'Ente stesso a seguito di concorso ai sensi dell'art. 16 della legge
regionale 3 giugno 1977, n. 26.
In
relazione ai molteplici compiti che sono assegnati ai livelli pubblici
dell'assistenza tecnica, l'Amministrazione regionale provvede, per il personale
da adibire alla predetta attività, ad istituire corsi di riqualificazione ed
aggiornamento, da espletare questi ultimi con cadenza annuale, sulle tecniche
di conduzione aziendale, di elaborazione e realizzazione dei programmi in
sintonia con quanto previsto dall'articolo 7 del Reg. C.E.E. n. 270/1979,
presso il Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e
l'aggiornamento dei divulgatori.
Art.
10
Personale
dei nuclei di base pubblici ed autogestiti.
I
tecnici divulgatori dei nuclei di base pubblici e di quelli autogestiti che
beneficiano dei contributi della Regione, devono, per poter essere impiegati
nella realizzazione dei progetti di assistenza tecnica di cui all'art. 3 della
presente legge, dimostrare di aver frequentato con profitto:
a)
i corsi di formazione per divulgatori di cui al Reg. C.E.E. n. 270/1979;
e/o
in alternativa:
b)
i corsi per informatori soci-economici di cui all'art. 53 della legge 9 maggio
1975, n. 153 limitatamente ai tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art.
6 del Reg. C.E.E. n. 270/1979.
In
carenza del personale tecnico in possesso dei requisiti sopraddetti può essere
utilizzato, nel primo periodo di applicazione della legge, in attesa che
vengano espletati i corsi per divulgatori di cui al primo comma, lett. a) del
presente articolo, il personale tecnico che, in possesso dei titoli di studio
richiesti per i divulgatori di cui all'art. 6 del Reg. C.E.E. n. 270/1979, sia
munito di attestato di idoneità dell'Amministrazione regionale.
Detto
attestato è rilasciato previo esame colloquio tendente ad accertare
l'attitudine all'esercizio della attività di divulgazione agricola da
effettuarsi al termine di un corso di aggiornamento sulle tecniche e metodologie
divulgative in agricoltura da espletarsi presso il competente Centro
interregionale di Foligno per la formazione, il perfezionamento e
l'aggiornamento dei divulgatori.
Ai
corsi di cui sopra è ammesso quel personale tecnico che, in possesso dei titoli
di studio di cui al precedente secondo comma, possa documentare di avere
espletato attività in campo agricolo tale da garantire il possesso di una
sufficiente esperienza professionale dei problemi agricoli.
Art.
11
Norma
transitoria.
Nel
primo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
provvederà al finanziamento dei programmi di assistenza tecnica e attività
dimostrativa previa intesa con enti ed associazioni agricole.
Art.
12
Norme
finanziarie.
Al
finanziamento dell'attività di cui alla presente legge l'E.S.A.U. provvede
mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della
spesa del proprio bilancio annuale, correlati alle assegnazioni di fondi su
stanziamenti recati specificatamente dalle leggi regionali di bilancio ai sensi
dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e dalle
leggi regionali in agricoltura.
Gli
stanziamenti di tali capitoli potranno essere integrati con la quota spettante alla
Regione per l'applicazione del Reg. C.E.E. n. 270/1979 per quanto attiene il
rimborso delle spese sostenute per l'impiego dei divulgatori in conformità al
titolo quarto, art. 11, paragrafo 3 del predetto regolamento.