L.R.
11 novembre 1983, n. 43 (1).
Trattamento
di previdenza dei dipendenti regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 16 novembre 1983, n. 72.
Art.
1
Finalità.
La
Regione assicura ai dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o
ai superstiti indicati nell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il
trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti nella misura
indicata nel successivo art. 2.
Detto
trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle
prestazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano
l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.
Art.
2
Indennità
premio di servizio - Misura.
Per
ogni anno di servizio, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura
del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento
della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento
dell'INADEL, riferita alla data di cessazione del servizio, ivi compresa la
tredicesima mensilità e gli eventuali benefici attribuibili in applicazione
dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
L'indennità
integrativa speciale è valutata nella misura stabilita dalle vigenti
disposizioni.
Ai
fini del calcolo degli anni di servizio le frazioni superiori a sei mesi si
computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.
La
Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante
secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta a titolo di
indennità premio di servizio dell'INADEL.
Nessuna
liquidazione, a carico della Regione, compete ai dipendenti che cessano dal
servizio per passaggio ad altro ente, il cui personale sia iscritto all'ENPAS o
all'INADEL, per effetto di nomina a seguito di pubblico concorso o di
trasferimento volontario a domanda dell'interessato o dell'ente di destinazione
(2).
L'integrazione
a carico della Regione di cui al quarto comma compete al personale regionale
trasferito ad enti locali o di emanazione regionale per l'esercizio di funzioni
ai predetti enti delegate (3).
La
corresponsione del trattamento integrativo di cui al comma precedente resta
subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo
l'avvenuta liquidazione del trattamento di indennità premio di servizio da
parte dell'INADEL e di buonuscita da parte dell'ENPAS (4).
(2)
Gli attuali ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma, per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L.R. 22 febbraio 1994, n. 5.
(3)
Gli attuali ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma, per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L.R. 22 febbraio 1994, n. 5.
(4)
Gli attuali ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma, per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L.R. 22 febbraio 1994, n. 5.
Art.
3
Anni
valutabili.
Ai
fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza sono
computabili:
a)
i servizi resi alle dipendenze della Regione;
b)
i servizi resi con iscrizioni all'ENPAS e all'INADEL nonché quelli riconosciuti
utili dagli ordinamenti dei suddetti Enti previdenziali;
c)
i servizi e periodi riscattati dal dipendente presso l'ENPAS e l'INADEL.
Sono
esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano
dato luogo alla liquidazione delle prestazioni previdenziali.
Sono
parimenti esclusi i servizi soggetti al regime indicato nell'art. 7 della legge
18 novembre 1975, n. 764.
Art.
4
Servizi
non ricongiungibili.
Al
personale trasferito alla Regione, per il quale non opera la ricongiunzione ai
fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi. prestati presso l'ente di
provenienza e a condizione che risultino versate alla tesoreria regionale le
somme accantonate a titolo di indennità di fine servizio, si applicano le
seguenti disposizioni:
a)
la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi o periodi già riconosciuti
utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza,
limitatamente a quelli per i quali sia stato versato alla Regione il
corrispondente importo della liquidazione o di altro analogo trattamento;
b)
la Regione incamera in apposito capitolo le somme di cui al precedente punto a)
e provvede a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi
dall'avvenuto versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello
dell'indennità premio di servizio determinata, in via teorica, secondo i
criteri di cui al primo comma dell'art. 2, in relazione alla posizione
giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di
iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a) computati
secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;
c)
alla definitiva cessazione dal servizio la Regione assicura agli interessati o
loro aventi causa, quali indicati nell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152,
il trattamento di cui all'art. 2 in base alla somma dei servizi di cui al
precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.
Art.
5
Rifusione.
I
dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale della Regione dell'Umbria che
abbiano già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento per
effetto del servizio prestato presso l'ente di provenienza, possono rifondere
in un unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita, al
fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all'importo rifuso,
la valutazione del servizio prestato presso l'ente di provenienza stabilito
dall'art. 2 della presente legge.
La
rifusione di cui al precedente comma può essere effettuata anche mediante
rateizzazione mensile per un periodo pari ai mesi liquidati e, comunque, non
superiore a dieci anni. In questo caso è applicata la maggiorazione di un
interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di
rateizzazione del debito.
L'importo
complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione del servizio è
portato in detrazione per il valore capitale dall'ammontare del trattamento
previdenziale complessivo spettante.
Art.
6
Termini.
Il
personale interessato all'applicazione del primo comma dell'art. 5 della
presente legge deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda alla
Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione da parte della Regione di accoglimento della domanda prevista al
comma precedente il dipendente dovrà provvedere al pagamento in unica soluzione
della somma da rifondere o, in alternativa, far pervenire domanda di
rateizzazione (5).
(5)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 5 marzo 1984, n. 14.
Art.
7
Trattamento
per il personale che non ha diritto all'indennità premio di servizio. La
Regione assicura il trattamento di cui all'art. 1 della presente legge anche
nell'ipotesi che all'atto della cessazione del rapporto di impiego non vi sia
diritto per il dipendente, secondo la legislazione relativa all'INADEL, di
percepire l'indennità premio di servizio od altro analogo trattamento.
Al
personale assunto a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa
vigente, la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato una indennità di
liquidazione pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio
pensionabile in godimento, ivi compresa l'indennità integrativa speciale nella
misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio.
Ai
fini di cui sopra le frazioni di mese superiori a quindici giorni vengono
computate a mese intero. Le frazioni di mese fino a quindici giorni sono
trascurate.
Il
trattamento di cui al capoverso è corrisposto all'atto della cessazione del
rapporto (6).
Il
personale di cui al primo comma del presente articolo è iscritto ai fini del
trattamento di quiescenza alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti
locali.
(6)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 5 marzo 1984, n. 14.
Art.
8
Estensione
ad altri Enti.
Gli
Organi di amministrazione degli Enti istituiti dalla Regione o ai quali la
Regione partecipa possono adottare apposito regolamento, da approvarsi da parte
della Giunta regionale, per adeguare il trattamento previdenziale del
rispettivo personale ai principi della presente legge con riferimento alla
decorrenza della loro iscrizione all'INADEL.
Art.
9
Norma
finanziaria.
Agli
oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte con gli
stanziamenti previsti per ciascun esercizio finanziario nei capitoli 50 e 280
(riferimento bilancio pluriennale 1.03.1.01 e 1.06.1.01).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.