L.R. 21 novembre 1983, n. 44 (1).

Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione (2).

 

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 novembre 1983, n. 73, S.O.

(2) La presente legge, gia modificata dalla L.R. 25 agosto 1988, n. 30 e dalla L.R. 28 luglio 1989, n. 23, è stata poi unitamente a queste, abrogata dall'art. 41, comma 1, L.R. 23 dicembre 1996, n. 33. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le predette norme continuino ad applicarsi ai procedimenti di assegnazione in corso e fino alla conclusione degli stessi.

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio-1° giugno 2000, n. 169 (pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 24, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera c) del comma 1 dell'art. 2, riguardante i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui non prevede che sia considerato non adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per ragioni igienico-sanitario. Detta lettera c) era così formulata: «c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo

familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Non si considera adeguato l'alloggio dechiarato inabitabile per motivi statici».