L.R. 16 dicembre 1983, n. 46 (1).

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni e integrazioni della L.R. n. 33/1983, della L.R. n. 26/1979 e della L.R. n. 10/1981 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 16 dicembre 1983, n. 77.

(2) Per il periodo 1985-1987 vedi la L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Finalità della legge.

 

[1. Il recepimento nell'ordinamento della Regione dell'Umbria dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1983/1985, è disciplinato - nel rispetto degli artt. 2, 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 - dalla presente legge, che modifica e integra la L.R. 9 agosto 1973, n. 33, la L.R. 15 giugno 1979, n. 26 e la L.R. 26 febbraio 1981, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni] (3).

 

(3) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Campo di applicazione e durata del contratto nazionale di lavoro.

 

[1. L'accordo nazionale di lavoro, recepito con la presente legge, riguarda tutto il personale dipendente dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti e dalle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo dell'Umbria.

2. Il predetto accordo ha decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.

3. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità di cui all'art. 45 a partire dal 10 gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1985, data in cui il contratto entrerà a regime] (4).

 

(4) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Accordi decentrati.

 

[1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge, e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è demandata ad accordi a livello aziendale tra la Giunta regionale rappresentata dal Presidente o da un suo delegato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie:

a) le condizioni di lavoro, nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

b) l'individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili professionali determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici in stretta correlazione con le qualifiche funzionali risultanti nei capi secondo e terzo del titolo secondo della presente legge;

c) le articolazioni dell'orario di lavoro;

d) la verifica delle condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL;

e) la definizione e l'attuazione dei progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

2. Per gli accordi a livello regionale, che regolano istituti che riguardano sia il personale regionale che quello degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNCEM.

3. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, agli accordi decentrati riguardanti il personale regionale, che non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti, in conformità all'accordo nazionale, dalla presente legge si dà esecuzione mediante atti degli Organi

regionali secondo le rispettive competenze] (5).

 

(5) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Informazione.

 

[1. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali, garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione. Per quanto riguarda l'informazione sulla organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi del Consiglio regionale, vi provvede - nei modi previsti nei successivi commi - l'Ufficio di presidenza.

2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

3. A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

4. Le modalità ed i tempi della informazione saranno definite in sede di accordi decentrati.

5. Per le finalità di cui al primo comma si tengono periodiche conferenze di servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni] (6).

 

(6) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Formazione e aggiornamento professionale.

 

[1. In attuazione dei principi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, la Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale, ricercando anche la collaborazione dell'Università degli studi di Perugia, della scuola superiore della pubblica amministrazione e degli istituti specializzati.

2. L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

3. Per gli obiettivi indicati nella lett. a) del precedente comma sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

4. Gli obiettivi di cui alla lett. b) del secondo comma sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio organizzati o patrocinati dalla Regione e da altri enti o istituti.

6. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento che di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

7. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonché la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore per diritto allo studio sono demandate agli accordi decentrati a livello regionale previsti dal precedente art. 3.

8. Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'ente.

9. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente] (7).

 

(7) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Orario di lavoro.

 

[1.  (8)] (9).

 

(8) Sostituisce l'art. 17, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(9) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Mobilità: princìpi generali.

 

[1. La mobilità del personale nell'ambito dell'ente, tra le regioni a statuto ordinario, ivi compresi gli enti non economici da esse dipendenti, nonché tra la Regione e gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

2. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui sopra spettano, ove dovute, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente] (10).

 

(10) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Mobilità interna all'ente.

 

[1. La mobilità interna all'ente, che non comporti assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, e attuata dalla Giunta regionale secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali, alle quali viene data informazione dei singoli provvedimenti.

2. È consentito, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, il mutamento del profilo professionale, previo accertamento dei necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti dalla Giunta regionale a seguito di accordi decentrati, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica della idoneità alle mansioni.

3. Qualora tale mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza,

all'anzianità e alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati] (11).

 

(11) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

Mobilità tra enti.

 

[1. La mobilità esterna che riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale delle regioni e degli enti locali, comporta il trasferimento del dipendente, eventualmente preceduto da un periodo di comando, nei ruoli dell'ente di destinazione.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

3. Il trasferimento in ruolo, che è comunque subordinato al consenso dell'ente di provenienza, è possibile, a seguito di avviso pubblico, nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti per il personale interno, oppure a domanda, nei limiti e con le modalità di cui al successivo settimo comma.

4. Nel primo caso, la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento viene stabilita in sede di accordi decentrati a livello regionale.

5. A tal fine gli enti pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

6. La copertura dei posti dell'organico regionale è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta regionale e della quale sono chiamati a far parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

7. Nel secondo caso, è consentito il trasferimento di personale tra le Regioni nonché tra le Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali] (12).

 

(12) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Trasferimento o assegnazione funzionale in caso di delega di funzioni regionali.

 

[1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

2. In caso di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

3. Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

4. Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

5. Sono, altresì, consentiti l'assegnazione funzionale e il trasferimento del personale di ruolo della Regione agli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 13 dello statuto, istituiti dalla Regione o ai quali la stessa partecipa, e da questi alla Regione. Per il trasferimento si osservano, per le singole fattispecie, le norme del presente articolo e dell'art. 9] (13).

 

(13) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Comando.

 

[1. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile dietro assenso del dipendente, oppure, d'intesa con il dipendente interessato, presso altre Regioni e presso gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

2. È parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di personale di altre Regioni e di enti locali.

3. Il comando del personale regionale assegnato agli uffici del Consiglio del Comitato di controllo e degli enti regionali non economici è disposto su proposta dell'Ufficio di presidenza, del Comitato o dell'ente, o d'intesa con essi] (14).

 

(14) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO II

Norme sullo stato giuridico del personale

 

Capo I - Ordinamento

 

Art. 12

Ruolo unico del personale regionale.

 

[ ] (15).

 

(15) Articolo già abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

Modalità di costituzione del rapporto d'impiego.

 

[1.  (16).

2.  (17).

3. Restano ferme, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e agli artt. 16 e 17 seguenti, le procedure speciali per il reclutamento del personale con peculiari professionalità previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10] (18).

 

(16) Sostituisce l'art. 11, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(17) Il presente comma, come sostituito dall'art. 1, L.R. 18 novembre 1987, n. 53, sostituisce il primo comma dell'art. 12, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(18) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 14

Rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

[1. Le assunzioni a tempo determinato, sono effettuate, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, secondo graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, può altresì essere fatto ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro (19).

2. I criteri e le modalità delle predette assunzioni saranno definiti con apposito regolamento (20)] (21).

 

(19) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il Reg. 13 novembre 1984, n. 8.

(21) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 15

Part-time.

 

[1. In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

2. Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50 per cento dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

3. Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

4. Al riguardo si applicano i seguenti criteri:

a) le norme di accesso sono quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50 per cento delle competenze fisse e periodici spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità previsto nel successivo art. 34, è pari al 50 per cento di quello spettante al personale di pari qualifica a orario intero;

d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie, nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

5. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la qualifica funzionale di addetto alle pulizie e quella di istruttore.

6. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, la individuazione dei settori e dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time sono definiti dalla Giunta regionale, con atti che danno esecuzione agli accordi decentrati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.

8. Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

9. La sperimentazione del part-time, con i criteri e le modalità fissati nel, presente articolo, verrà attuata allorché saranno definiti, con legge nazionale, gli aspetti previdenziali dello speciale rapporto di lavoro che ne deriva] (22).

 

(22) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 16

Accesso alle qualifiche dirigenziali.

 

[ ] (23).

 

(23) Articolo già abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 17

Accesso alle altre qualifiche funzionali.

 

1. Alle qualifiche funzionali non dirigenziali si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali; per le qualifiche funzionali fino a quella di collaboratore professionale (quinto livello retributivo) gli esami scritti possono essere sostituiti da prove pratiche o attitudinali come previsto dalla tabella A/1 (livelli dal 1° al 4°) allegata alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 45. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 4 della predetta legge regionale n. 45/1980.

2. Il 50 per cento dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre.

3. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

 

 

Capo II - Della dirigenza regionale

 

Art. 18

Funzione dirigenziale.

 

[ ] (24).

 

(24) Articolo già abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 19

Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali.

 

[ ] (25).

 

(25) Articolo già abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 20

Responsabilità dei dirigenti.

 

[ ] (26).

 

(26) Articolo già abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 21

Qualifiche funzionali dirigenziali.

 

[ ] (27).

 

(27) Articolo già abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 22

Funzione di coordinamento.

 

[ ] (28).

 

(28) Articolo già abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo III - Delle altre qualifiche funzionali

 

Art. 23

Funzionario.

 

1. Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

2. Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

3. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione; si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

4. Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista.

In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità belle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici;

c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

6. La qualifica di funzionario può comportare la responsabilità di unità operative organiche eventualmente previste e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

7. L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale e altri specifici requisiti eventualmente previsti dall'ordinamento regionale.

 

 

Art. 24

Istruttore direttivo.

 

1. L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

2. L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP); provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

3. Con riferimento ai compiti attribuiti, l'istruttore direttivo:

a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione;

g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.

4. La posizione di lavoro di istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il possesso del diploma di laurea.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;

d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

6. L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in nome o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

 

Art. 25

Istruttore.

 

1. L'istruttore cura:

a) nel campo amministrativo:

- la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;

- la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima;

- la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

- la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

- la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

- la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;

- altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dati:

- la minutazione dei programmi;

- la gestione operativa degli impianti di elaborazione;

- il controllo delle informazioni input/output;

- la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

c) nel campo tecnico:

- le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.), connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

2. Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, l'istruttore:

- svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;

- conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

- sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;

- controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

3. La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, nel caso in cui per l'insegnamento delle singole discipline sia richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.

4. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le posizioni di lavoro che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello culturale di base del diploma di scuola secondaria superiore.

5. L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche di un certo rilievo.

6. L'istruttore ha un grado di iniziativa nell'ambito di istruzione di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente.

 

 

Art. 26

Collaboratore professionale.

 

1. Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operai ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamenti.

2. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

3. L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

5. Con riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 12 e nel secondo comma dell'art. 42, la eventuale istituzione della qualifica funzionale di collaboratore professionale, prevista dal C.N.L., è demandata alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

 

 

Art. 27

Esecutore.

 

1. L'esecutore:

a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni;

b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa della pratiche;

c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) provvede alla collazionatura dei dattiloscritti;

e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

f) è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

2. Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

3. L'esecutore è, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

a) attività agricole e forestali;

b) sorveglianza idraulica;

c) strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri;

d) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

e) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

f) conduzione di operatrici semoventi;

g) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;

h) altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

4. Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione, lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché l'assorbimento delle operazioni amministrative complementari.

5. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale è richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

6. L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di assegnazione per trattare questioni o pratiche di rilievo apprezzabile.

7. L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;

la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori.

8. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, della specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

 

 

Art. 28

Operatore.

 

1. L'operatore è addetto a:

a) prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

c) conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) attività agricole e forestali;

e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

f) compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

2. Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.

3. Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

4. Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

5. L'operatore ha autonomia operativa riferita all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità diretta limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

6. Per l'accesso dall'esterno è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

 

 

Art. 29

Ausiliario.

 

1. L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

2. In particolare l'ausiliario è addetto a compiti di:

a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

c) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

e) commissioni anche esterne al luogo di lavoro;

f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

3. Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

4. La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività di tipo manuale e non, di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione

del prodotto ma la sola conservazione.

5. L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella riferita alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione dei propri compiti.

6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

 

Art. 30

Addetto alle pulizie.

 

1. La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed, anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

2. L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

3. Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

 

TITOLO III

Trattamento economico

 

Art. 31

Livelli retributivi.

 

[1. Alle qualifiche funzionali indicate al primo e secondo comma dell'art. 12 corrispondono i seguenti livelli retributivi (29):

 

- dirigente di struttura di secondo livello e qualifiche equiparateL.14.000.000- dirigente di struttura di primo livello e qualifiche equiparateL.11.200.000- funzionarioL.8.640.000- istruttore direttivoL.6.400.000- istruttoreL.5.500.000- collaboratore professionaleL.5.200.000- esecutoreL.4.450.000- operatoreL.3.900.000- ausiliarioL.3.600.000- addetto alle pulizieL.3.300.000

 

2. Spettano, inoltre, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia] (30).

 

(29) Vedi, ora, l'art. 35, L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

(30) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 32

Indennità.

 

[1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31 sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento, di cui all'art. 22, è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di lire 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale (dirigente di struttura di secondo livello e qualifiche equiparate) compete una indennità fissa per 12 mensilità di lire 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo livello compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 3.000.000;

d) al personale inquadrato nella qualifica di funzionario con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di istruttore direttivo e di istruttore compete una

indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria silvo-pastorale) inquadrato nella qualifica funzionale di

collaboratore professionale compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di collaboratore professionale, di esecutore e di operatore compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 120.000; tale indennità non compete al personale della qualifica di collaboratore professionale che percepisce l'indennità di lire 600.000 di cui alla precedente lett. f);

h) al personale inquadrato nella qualifica funzionale di ausiliario compete una indennità annua fissa per

12 mensilità di lire 600.000. Al personale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie non compete alcuna indennità;

i) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolari esposizioni a rischio nei settori di cui all'allegato A), compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di lire 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di lire 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali di esecutore e di operatore che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato A) (31)] (32).

 

(31) Vedi, anche, gli articoli 35, 36 e 37, L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

(32) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 33

Passaggio di livello.

 

[1. In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso] (33).

 

(33) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 34

Salario di anzianità.

 

[1. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 10 gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:

 

- dirigente di struttura di II livello e qualifiche equiparate(II dirig.)L.840.000- dirigente di struttura di I livello e qualifiche equiparate(I dirig.)L.672.000- funzionario(8° livello)L.518.000- istruttore direttivo(7° livello)L.384.000- istruttore(6° livello)L.330.000- collaboratore professionale(5° livello)L.312.000- esecutore(4° livello)L.267.000- operatore(3° livello)L.234.000- ausiliario(2° livello)L.216.000- addetto alle pulizie(1° livello)L.198.000

 

2. Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il predetto salario di anzianità è riconosciuto in proporzione ai mesi trascorsi in servizio alla data del 1° gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestato nella qualifica di provenienza e in quella di godimento alla data del 1° gennaio 1985.

3. Le somme di cui ai precedenti commi sono, altresì, ridotte in proporzione ai periodi di interruzione del trattamento economico intervenuti nel biennio di riferimento.

4. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.

5. In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

6. Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

7. La progressione economica di cui all'art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, cessa alla data del 31 dicembre 1982] (34).

 

(34) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 35

Omnicomprensività.

 

[1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste da tale legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate alla Regione] (35).

 

(35) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 36

Lavoro straordinario.

 

[1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore per i dipendenti dell'ente ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro-capite.

2. Per esigenze eccezionali debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere

superato, previo confronto con le OO.SS. aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.

3. Fino alla definizione intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979-1981, recepito con legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista nell'art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

4. Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT che corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione, i compensi correlati alle prestazioni di servizio fuori del normale orario di lavoro] (36).

 

(36) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 37

Compensi incentivanti la produttività.

 

[1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

2. La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

3. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti dalla Giunta regionale, in attuazione di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

4. Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante le produttività è costituito da:

a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente art. 36;

b) ed, eventualmente, da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

5. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.

6. L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già inscritto in bilancio.

7. Dette economie si ripartiscono come segue:

- 20 per cento in economie di bilancio;

- 40 per cento in riconversione di attrezzature;

- 40 per cento di produttività.

8. L'Ufficio organizzazione, in ordine alle specifiche competenze in materia attribuitegli dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici, provvederà alla determinazione di standard di produttività] (37).

 

(37) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 38

Indennità di turno.

 

[1. Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di lire 25.000.

2. L'indennità oraria per orario ordinario notturno è di lire 1.080; ordinario festivo lire 1.215; ordinario notturno festivo lire 1.800] (38).

 

(38) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 39

Indennità di reperibilità.

 

[1. Per le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali la Regione istituisce il servizio di pronta disponibilità. Esso è remunerato con il compenso di lire 600 orarie.

2. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordo decentrato] (39).

 

(39) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 40

Missioni.

 

[ ] (40).

 

(40) Il presente articolo, che apportava modifiche agli artt. 3, 5, 7 e 8, L.R. 15 giugno 1979, n. 28 è stato abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22, e, successivamente, di nuovo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 41

Servizi di mensa.

 

[  (41)] (42).

 

(41) Sostituisce l'art. 1, L.R. 23 marzo 1981, n. 15.

(42) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

 

Art. 42

Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.

 

[1. Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali di cui ai capi II e III del titolo II della presente legge, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

 

Livelli L.R. n. 26/1979Qualifiche funzionaliIAddetto alle pulizieIIAusiliarioIIIOperatoreIVEsecutore--Collaboratore

professionaleVIstruttoreVIIstruttore direttivoVIIFunzionarioVIII1ª qualifica dirigenziale.2ª qualifica dirigenziale.

 

2. Qualora, in relazione alle esigenze organizzative, sia istituita la qualifica funzionale di collaboratore professionale, la legge regionale sull'ordinamento degli uffici detterà i criteri e le modalità dell'inquadramento del personale nella predetta qualifica, in stretta corrispondenza alle declaratorie di qualifica e di funzioni indicate al precedente art. 26.

3.  (43).

4.  (44).

5.  (45).

6.  (46).

7.  (47).

8.  (48).

9.  (49)] (50).

 

(43) Comma abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(44) Comma abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(45) Comma abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(46) Comma abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(47) Comma abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(48) Comma abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(49) Comma abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(50) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 43

Concorsi speciali.

 

[1. In occasione delle operazioni di ristrutturazione dei servizi regionali, sulla base della legge sull'ordinamento degli uffici regionali ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50 per cento dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge, dalla qualifica di ausiliario a quella di funzionario, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

2. I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità dell'accordo recepito con la presente legge] (51).

 

(51) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 44

Riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.

 

[1. Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di cui all'art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

2. I criteri sui quali si attua il predetto riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione in mesi e per intero, in termini di classe e/o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e Regioni;

b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento, computando il servizio come previsto dalla precedente lett. a).

3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7 per cento, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risulti superiore al maturato determinato ai sensi delle lett. a) e b) del secondo comma del presente articolo] (52).

 

(52) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 45

Scaglionamento dei benefici economici.

 

[1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento

dal 1° gennaio 1984: 70 per cento

dal 1° gennaio 1985: 100 per cento

2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

3. Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale della corrente qualifica funzionale di cui alla tab. B) allegata alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, a cui vanno aggiunti i benefici previsti nella presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma.

4. Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983/31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste al primo comma del presente articolo] (53).

 

(53) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 46

Aspettativa e permessi sindacali.

 

[1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, rimangono in vigore le norme di cui all'art. 27 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 e all'art. 64 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come risulta integrato dall'art. 26 della predetta legge regionale n. 26/1979 e dall'art. 11 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10] (54).

 

(54) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 47

Personale docente della formazione professionale.

 

[1. Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro il 1983, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalle regioni] (55).

 

(55) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 48

Applicabilità della normativa della presente legge al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

 

[1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite e al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, e al personale delle aziende comprensoriali di cura, soggiorno e turismo dell'Umbria.

2. Nel rispetto degli ordinamenti dei predetti enti, i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche funzionali di ciascun ente sono regolati, ai sensi dell'art. 2, n. 5, della predetta legge n. 93/1983, dalla legge regionale o, comunque, con atto normativo o amministrativo sulla

base di essa] (56).

 

(56) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 49

Norme incompatibili.

 

[1. Sono abrogati gli artt. 47, 51 e 52 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33; gli artt. dall'1 al 9, 18, 19, 40, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26; gli artt. 3, 5, 8, 9, 10 - primo comma - 12 con allegata tab. B), e 16 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

3. Le parole «livello funzionale» utilizzate nella precedente normativa s'intendono sostituite con le parole «qualifica funzionale»] (57).

 

(57) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 50

Acconti sui benefici economici maturati nell'anno 1983.

 

[1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di applicazione delle norme contenute nel titolo IV della presente legge, possono essere liquidate, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti per l'anno 1983 dall'art. 45, acconti mensili forfettari, per i singoli livelli retributivi attribuibili automaticamente per effetto dell'equiparazione derivante dal primo comma dell'art. 42, nelle seguenti misure:

 

Iqualifica dirigenziale(ex-VIII liv.)L.150.000VIIIlivello retributivo(ex-VII livello)L.115.000VIIlivello retributivo(ex-VI livello)L.55.000VIlivello retributivo(ex-V livello)L.50.000IVlivello retributivo(ex-IV livello)L.35.000IIIlivello retributivo(ex-III livello)L.32.000IIlivello retributivo(ex-II livello)L.30.000

 

2. Le somme predette sono al lordo delle ritenute erariali, assistenziali e previdenziali.

3. In sede di liquidazione dei benefici economici spettanti a ciascun dipendente ai sensi del predetto art. 45, si provvederà al conguaglio anche negativo delle somme corrisposte a titolo di acconto] (58).

 

(58) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 51

Norma finanziaria.

 

[1. L'onere a carico dell'esercizio 1983 per l'attribuzione dei benefici economici derivanti dall'attuazione della presente legge nella misura prevista al precedente art. 45, nonché, per i benefici di cui agli artt. 38 e 40, è valutato in lire 1.528 milioni, di cui lire 108 milioni per il personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio e lire 1.420.000.000 per quello in servizio presso gli uffici della Giunta e graverà sugli stanziamenti dei capp. 50, 280 e 290 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'anno 1983. Ad esso si fa fronte con la disponibilità esistente nei detti stanziamenti; per gli anni 1984 e 1985 con quota degli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale 1983/1985 ai programmi di attività 1.03.1.01, 1.06.1.01 e seguenti.

2. A decorrere dall'esercizio 1984 è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cap. 305 denominato: «Indennità di reperibilità a favore del personale per le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali» (tit. 1, sez. I, rubr. 4, cat. 2, tipo 1.1). Il relativo stanziamento sarà annualmente determinato con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità.

3. Al finanziamento degli oneri a carico degli esercizi 1984 e 1985 per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, si provvederà nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali previsti dall'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale, entro i limiti di spesa previsti nel bilancio pluriennale della Regione, al programma operativo 6.03.2.01 (cap. 2960).

4. Agli oneri a carico degli esercizi 1984 e 1985 per le finalità di cui agli artt. 5, quinto comma; 13, ultimo

comma; 15, 34, 36, 37, 38, 40 e 41 della presente legge si fa fronte con quote degli stanziamenti già iscritti nel bilancio pluriennale 1983/1985 ai seguenti programmi di attività:

- 1.03.1.01 (cap. 50); 1.06.1.01 (capp. 280 e 290); 1.06.1.02 (cap. 300); 1.06.1.07 (capp. 320 e 325);

1.06.1.08 (cap. 355).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (59).

 

(59) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato A

 

Tabella delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e integrità personale

 

Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui alla lett. i) del primo comma dell'art. 32 della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata, sotto la propria diretta responsabilità, dal responsabile della unità operativa presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di lire 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di lire 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.