L.R.
16 dicembre 1983, n. 47 (1).
Delega
alle Comunità montane delle funzioni amministrative e degli interventi per il
recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori
collinari e montani.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 dicembre 1983, n. 79.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Art.
1
Finalità
e delega.
L'esercizio
delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi diretti al
recupero, alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico dei territori collinari
e montani sono delegati alle Comunità montane dell'Umbria.
Sono
delegati, in particolare, i seguenti interventi sul territorio:
a)
rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati colture da legno;
b)
ricostituzione, rinfoltimento dei boschi degradati e conversione dei boschi
cedui;
c)
sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli;
d)
sistemazione idraulico-forestale, consolidamento delle pendici franose e
dissestate e relative opere di manutenzione;
e)
bonifica montana;
f)
difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e dell'equilibrio
ecologico, recupero delle risorse;
g)
prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
h)
difesa antiparassitaria;
i)
vivaistica;
l)
opere infrastrutturali e di valorizzazione fondiaria;
m)
faunistica, fatte salve le competenze della Provincia ai sensi della legge
regionale 3 gennaio 1980, n. 1;
n)
tartuficoltura.
Tutti
gli interventi possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti
ad Enti pubblici; in questo caso dovranno essere preceduti da apposite
convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.
Per
interventi che riguardino territori di due o più Comunità montane, le stesse
stipulano intese per la presentazione di progetti comuni a carattere
interzonale.
Art.
2
Programma
e progetti esecutivi.
Per
l'attuazione delle finalità della presente legge la Regione approva il
programma annuale articolato per zone omogenee.
Il
programma, redatto in armonia con il piano di sviluppo economico e con il piano
urbanistico territoriale, individua gli indirizzi programmatici regionali del
settore, cui dovranno attenersi le Comunità montane nella predisposizione dei
progetti esecutivi finanziati dalla Regione.
Per
la elaborazione dei progetti esecutivi, le Comunità montane possono avvalersi
dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria e del corpo forestale dello Stato
impiegato dalla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, nonché dei servizi tecnici regionali operanti nel
territorio.
La
Regione può comandare il proprio personale presso gli enti delegati per
l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.
Art.
3
Progetti
speciali.
Le
Comunità montane provvedono alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti
speciali attinenti le finalità del precedente art. 1, previsti dalla normativa
regionale, statale o della Comunità Economica Europea.
La
Regione può, in casi particolari provvedere direttamente alla predisposizione
di progetti speciali.
Per
i progetti di cui al primo comma e per la realizzazione di quelli previsti al
secondo comma la Regione può intervenire con fondi propri al finanziamento
della quota a carico delle Comunità montane.
Art.
4
Programma
e finanziamenti.
Entro
il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale, sentite le Comunità montane,
predispone per l'anno successivo il programma annuale per gli interventi di cui
all'art. 1, suddiviso per zone omogenee e formula la proposta di riparto dei
finanziamenti provenienti dal bilancio regionale, anche in base alla superficie
montana, alla popolazione, ed alla differenza per ciascuna Comunità tra la
superficie totale dei comuni e quella classificata montana.
Il
programma è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno
(2).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 113, comma 2, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
5
Progetti
esecutivi.
Le
Comunità montane presentano alla Regione, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, per l'approvazione da parte della Giunta, i progetti esecutivi
degli interventi, redatti in conformità al programma regionale di cui al
precedente art. 2.
La
Giunta regionale si riserva la vigilanza sugli interventi anche al fine di
assicurare la corretta realizzazione delle opere progettate entro i termini di tempo
stabiliti.
In
caso di grave inadempienza delle Comunità montane, la Giunta regionale, oltre
ai poteri di cui al successivo art. 12, provvede alla nomina di un commissario
per il compimento degli atti relativi alle opere di cui al precedente comma.
Art.
6
Erogazione
finanziamenti.
La
Giunta regionale provvede all'inizio di ciascun anno alla erogazione dei fondi
stanziati in bilancio e relativi ai lavori indicati nei progetti delle Comunità
montane, che è effettuata fino ad un massimo dell'85 per cento dell'importo con
anticipazione.
Per
la parte rimanente provvede invece ad opere ultimate e dopo l'approvazione dei
verbali di collaudo, da parte della Giunta regionale.
Nel
caso di lavori per importi fino a 1.000 milioni di lire è facoltà della Giunta
regionale consentire che il certificato di collaudo venga sostituito da quello
di regolare esecuzione, emesso dalla Comunità montana.
Art.
7
Attività
promozionali.
La
Giunta regionale assegna alle Comunità montane contributi per:
a)
acquisto di macchine ed attrezzi per l'attuazione degli interventi previsti
all'art. 1;
b)
ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di
materiali per riparazioni o costruzioni di immobili idonei agli usi delle
Comunità montane;
c)
attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della
montagna (3);
d)
incentivazione delle attività di natura economica comunque idonee a perseguire
la valorizzazione dei territori delle Comunità montane, per la realizzazione di
interventi o per la concessione di mutui o contributi come previsto dalla legge
3 dicembre 1971, n. 1102.
(3)
Lettera così modificata dall'art. 17, L.R. 3 novembre 1987, n. 47 e dall'art.
21, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.
Art.
8
Progetti
e preventivi di spesa.
Per
partecipare al riparto dei fondi stanziati per gli interventi previsti al
precedente articolo, le Comunità montane presentano alla Giunta regionale,
entro il 30 aprile di ogni anno, progetti e preventivi di spesa.
L'entità
di ciascun contributo non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile.
Art.
9
Riparto
ed erogazione fondi.
Entro
il 30 maggio, la Giunta regionale provvede al riparto dei fondi tra le Comunità
montane richiedenti.
I
contributi assegnati sono erogati:
-
per il 50 per cento in acconto;
-
per il rimanente 50 per cento, a seguito dell'esito positivo del collaudo
definitivo, o dell'accertamento di acquisto.
Art.
10
Pubblica
utilità.
Le
opere realizzate ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica
utilità, urgenti, indifferibili e conformi alle disposizioni relative alla
difesa dell'ambiente, alla protezione della natura, ai vincoli panoramici ed
idrogeologici.
Art.
11
Indirizzo
e coordinamento.
La
funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dalla Giunta regionale, in
conformità degli obiettivi del piano regionale di sviluppo.
Art.
12
Inadempienza.
Qualora
le Comunità montane interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni
delegate, la Giunta regionale, sentito l'ente delegato, previa fissazione di un
termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.
Art. 13
Norma finale.
La
legge regionale 17 maggio 1980, n. 44, è abrogata.
Art.
14
Finanziamento.
Per
l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono confermati,
per l'anno 1983, gli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nei
seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
dell'esercizio in corso: 4000; 4020; 4040; 4170; 8350; 8380; 8400; 8470 e 8505.
Per
gli anni successivi le autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli suindicati
saranno determinate con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma,
della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti delle
previsioni iscritte nel bilancio pluriennale della Regione ai seguenti
programmi e progetti: 2.033.04 - 2.03.3.08 - 2.24.2.01 - 2.24.2.02 - 2.24.3.01.