L.R. 16 dicembre 1983, n. 47 (1).

Delega alle Comunità montane delle funzioni amministrative e degli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 dicembre 1983, n. 79.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

Finalità e delega.

 

L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi diretti al recupero, alla valorizzazione e allo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani sono delegati alle Comunità montane dell'Umbria.

Sono delegati, in particolare, i seguenti interventi sul territorio:

a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati colture da legno;

b) ricostituzione, rinfoltimento dei boschi degradati e conversione dei boschi cedui;

c) sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli;

d) sistemazione idraulico-forestale, consolidamento delle pendici franose e dissestate e relative opere di manutenzione;

e) bonifica montana;

f) difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e dell'equilibrio ecologico, recupero delle risorse;

g) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;

h) difesa antiparassitaria;

i) vivaistica;

l) opere infrastrutturali e di valorizzazione fondiaria;

m) faunistica, fatte salve le competenze della Provincia ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;

n) tartuficoltura.

Tutti gli interventi possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad Enti pubblici; in questo caso dovranno essere preceduti da apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.

Per interventi che riguardino territori di due o più Comunità montane, le stesse stipulano intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.

 

 

Art. 2

Programma e progetti esecutivi.

 

Per l'attuazione delle finalità della presente legge la Regione approva il programma annuale articolato per zone omogenee.

Il programma, redatto in armonia con il piano di sviluppo economico e con il piano urbanistico territoriale, individua gli indirizzi programmatici regionali del settore, cui dovranno attenersi le Comunità montane nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione.

Per la elaborazione dei progetti esecutivi, le Comunità montane possono avvalersi dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria e del corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dei servizi tecnici regionali operanti nel territorio.

La Regione può comandare il proprio personale presso gli enti delegati per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

 

 

Art. 3

Progetti speciali.

 

Le Comunità montane provvedono alla predisposizione ed alla realizzazione di progetti speciali attinenti le finalità del precedente art. 1, previsti dalla normativa regionale, statale o della Comunità Economica Europea.

La Regione può, in casi particolari provvedere direttamente alla predisposizione di progetti speciali.

Per i progetti di cui al primo comma e per la realizzazione di quelli previsti al secondo comma la Regione può intervenire con fondi propri al finanziamento della quota a carico delle Comunità montane.

 

 

Art. 4

Programma e finanziamenti.

 

Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale, sentite le Comunità montane, predispone per l'anno successivo il programma annuale per gli interventi di cui all'art. 1, suddiviso per zone omogenee e formula la proposta di riparto dei finanziamenti provenienti dal bilancio regionale, anche in base alla superficie montana, alla popolazione, ed alla differenza per ciascuna Comunità tra la superficie totale dei comuni e quella classificata montana.

Il programma è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno (2).

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 113, comma 2, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

Art. 5

Progetti esecutivi.

 

Le Comunità montane presentano alla Regione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'approvazione da parte della Giunta, i progetti esecutivi degli interventi, redatti in conformità al programma regionale di cui al precedente art. 2.

La Giunta regionale si riserva la vigilanza sugli interventi anche al fine di assicurare la corretta realizzazione delle opere progettate entro i termini di tempo stabiliti.

In caso di grave inadempienza delle Comunità montane, la Giunta regionale, oltre ai poteri di cui al successivo art. 12, provvede alla nomina di un commissario per il compimento degli atti relativi alle opere di cui al precedente comma.

 

 

Art. 6

Erogazione finanziamenti.

 

La Giunta regionale provvede all'inizio di ciascun anno alla erogazione dei fondi stanziati in bilancio e relativi ai lavori indicati nei progetti delle Comunità montane, che è effettuata fino ad un massimo dell'85 per cento dell'importo con anticipazione.

Per la parte rimanente provvede invece ad opere ultimate e dopo l'approvazione dei verbali di collaudo, da parte della Giunta regionale.

Nel caso di lavori per importi fino a 1.000 milioni di lire è facoltà della Giunta regionale consentire che il certificato di collaudo venga sostituito da quello di regolare esecuzione, emesso dalla Comunità montana.

 

 

Art. 7

Attività promozionali.

 

La Giunta regionale assegna alle Comunità montane contributi per:

a) acquisto di macchine ed attrezzi per l'attuazione degli interventi previsti all'art. 1;

b) ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni o costruzioni di immobili idonei agli usi delle Comunità montane;

c) attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna (3);

d) incentivazione delle attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle Comunità montane, per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui o contributi come previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

 

(3) Lettera così modificata dall'art. 17, L.R. 3 novembre 1987, n. 47 e dall'art. 21, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.

 

 

Art. 8

Progetti e preventivi di spesa.

 

Per partecipare al riparto dei fondi stanziati per gli interventi previsti al precedente articolo, le Comunità montane presentano alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, progetti e preventivi di spesa.

L'entità di ciascun contributo non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

 

Art. 9

Riparto ed erogazione fondi.

 

Entro il 30 maggio, la Giunta regionale provvede al riparto dei fondi tra le Comunità montane richiedenti.

I contributi assegnati sono erogati:

- per il 50 per cento in acconto;

- per il rimanente 50 per cento, a seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo, o dell'accertamento di acquisto.

 

 

Art. 10

Pubblica utilità.

 

Le opere realizzate ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti, indifferibili e conformi alle disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, alla protezione della natura, ai vincoli panoramici ed idrogeologici.

 

 

Art. 11

Indirizzo e coordinamento.

 

La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dalla Giunta regionale, in conformità degli obiettivi del piano regionale di sviluppo.

 

 

Art. 12

Inadempienza.

 

Qualora le Comunità montane interessate non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentito l'ente delegato, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.

 

 

Art. 13

Norma finale.

 

La legge regionale 17 maggio 1980, n. 44, è abrogata.

 

 

Art. 14

Finanziamento.

 

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono confermati, per l'anno 1983, gli stanziamenti di competenza e di cassa previsti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio in corso: 4000; 4020; 4040; 4170; 8350; 8380; 8400; 8470 e 8505.

Per gli anni successivi le autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli suindicati saranno determinate con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, entro i limiti delle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale della Regione ai seguenti programmi e progetti: 2.033.04 - 2.03.3.08 - 2.24.2.01 - 2.24.2.02 - 2.24.3.01.