L.R.
27 dicembre 1983, n. 49 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1984 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 1983, n. 83, edizione straordinaria.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1984 è stato poi approvato con L.R. 3 maggio
1984, n. 27.
Articolo
unico
Ai
sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23,
sono autorizzati, per il primo trimestre 1984, l'accertamento e la riscossione
delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle
previsioni iniziali del bilancio per l'anno 1983 limitatamente, per quanto
concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento iniziale di ciascun
capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l'esclusione degli
stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1983 (3).
Dalla
data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1984 le
autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.
Nel
caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione
dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.
Ai
fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai
pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1983 e
precedenti.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1984 è stato poi approvato con L.R. 3 maggio
1984, n. 27.