L.R.
27 dicembre 1983, n. 50 (1).
Pareri
delle Unità locali per i servizi socio-sanitari sugli strumenti urbanistici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 dicembre 1983, n. 83, edizione straordinaria.
Articolo
unico
(2).
Entro
venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge ogni U.S.L. designa
un esperto ai fini di cui al primo comma.
La
seduta della Commissione di cui al primo comma è valida anche senza la presenza
dell'esperto designato dall'U.S.L. purché ritualmente convocato.
Il
parere espresso dall'esperto sanitario nella Commissione edilizia comunale sui
progetti di opere pubbliche, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 è reso, ai
fini dell'art. 20, punto f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche sulla
eventuale variante allo strumento urbanistico.
Le
varianti di strumenti urbanistici generali relative esclusivamente alla
viabilità secondaria, interna o di penetrazione di singole zone omogenee, di
cui all'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37, non comportano
l'esame di cui all'art. 20, punto f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Al
secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, dopo le
parole «interesse regionale», sono aggiunte le parole «e in materia prevista
dall'art. 20, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833».
Il
punto 6 del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1982, n.
24 è abrogato.
È
abrogata la disposizione dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1982, n.
6, nella parte in cui tra i compiti del Consiglio tecnico regionale per la
sanità è compresa anche la consulenza relativa:
-
alla verifica della compatibilità dei Piani urbanistici e dei progetti di
insediamento industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di
tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della
salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Fino
alla entrata in vigore della presente legge il parere della Commissione
tecnico-amministrativa, di cui all'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1977,
n. 20 (3), si intende sostitutivo della verifica di cui all'art. 20 punto f)
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(2)
Aggiunge due commi all'art. 10, L.R. 9 maggio 1977, n. 20.
(3)
La Commissione regionale tecnico-amministrativa di cui alla legge regionale 9
maggio 1977, n.20 è stata sostituita dal Comitato consultivo regionale per il
territorio in virtù di quanto disposto dall'art. 9, L.R. 26 luglio 1994, n. 20.