L.R.
17 gennaio 1984, n. 1 (1).
Norme
in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1984, n. 6.
Art.
1
Finalità.
La
Regione esercita le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di usi civici, al
fine di favorire, tramite l'uso produttivo delle terre soggette all'esercizio
di usi civici e di altri diritti di promiscuo godimento, lo sviluppo economico
dei territori interessati.
Le
disposizioni della presente legge si applicano anche alle terre della Regione e
a quelle degli Enti locali, nei limiti consentiti dal regime giuridico e dai
vincoli di destinazione dei rispettivi beni.
Art.
2
Ricognizione
degli usi civici.
La
Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
trasmette ai comuni, alle associazioni agrarie, comunque denominate, ed alle
frazioni, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate
con i dati catastali.
L'elenco
comprende le terre già assoggettate alle disposizioni della legge 16 giugno
1927, n. 1766 ed in particolare:
a)
i terreni di originaria appartenenza delle popolazioni e quelli sui quali, a
qualsiasi titolo, siano stati esercitati usi civici;
b)
i terreni acquisiti a seguito di liquidazione o estinzione di usi civici,
scioglimento di promiscuità, scioglimento di associazioni agrarie, permuta con
altre terre civiche, conciliazioni relative alle materie regolate dalla citata
legge n. 1766 del 1927;
c)
i terreni acquistati per le finalità di cui all'art. 22 della legge n. 1766 del
1927, e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
I
comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed
agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni
notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli
usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico
delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di
entrata in vigore della legge n. 1766 del 1927, per i quali non siano stati
promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti.
La
Giunta regionale, non oltre i successivi 30 giorni, sulla base delle notizie
fornite e delle indagini di ufficio, approva l'inventario delle terre di cui al
presente articolo, distinte per ente di appartenenza. Per i terreni di
appartenenza promiscua, l'inventario indica tutti gli enti partecipanti alla
promiscuità.
L'inventario
ha esclusivamente carattere conoscitivo e può essere aggiornato sentiti i
comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta regionale.
La
Giunta regionale dandone comunicazione alla competente commissione consiliare,
esercita le competenze amministrative in materia di accertamento, valutazione e
liquidazione degli usi civici, scioglimento delle promiscuità, verifica,
legittimazione - limitatamente alla fase istruttoria della verifica delle
occupazioni, della proposta di legittimazione e della pubblicazione degli atti
a firma del Presidente della Giunta regionale, e alla fase conseguente della
ordinanza commissariale di intesa regionale - e reintegrazione delle
occupazioni, destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti da
affrancazioni, autorizzazione alla loro alienazione, utilizzazione e cambio di
destinazione, affrancazione dei canoni, approvazione delle conciliazioni,
svincolo di capitali, nomine di periti ed ispettori per il compimento delle
operazioni relative (2).
L'approvazione
delle legittimazioni è effettuata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766 del
1927, con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Giunta
regionale.
(2)
Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. 2 dicembre 1998, n. 45.
Art.
4
Competenze
regionali in materie di legittimazione.
La
Regione favorisce nei limiti delle proprie competenze e nella fase istruttoria
di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 la concessione delle
legittimazioni di cui all'art. 9 della stessa legge, a un canone ridotto a
favore di coltivatori diretti, salariati agricoli, braccianti, mezzadri,
pastori e piccoli allevatori. L'intesa regionale di cui all'art. 66 D.P.R. n.
616/1977 verrà deliberata dalla Giunta regionale a favore degli occupatori che
si impegnino a rispettare la destinazione ad uso agricolo del terreno in
conformità dei piani di sviluppo economico regionali e a ritrasferire all'Ente
agrario o al Comune il bene legittimato ove non sia più in grado di mantenere
la suddetta destinazione nel termine massimo di anni 30, in analogia con quanto
disposto dalle leggi di riforma agraria.
Art.
5
Destinazioni
delle terre utilizzabili come bosco o pascolo permanente.
La
Giunta regionale può autorizzare l'alienazione dei terreni, ai sensi dell'art.
12 della legge n. 1766 del 1927, qualora i terreni stessi abbiano perso
l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti
urbanistici adottati dai comuni interessati.
Non
sono consentiti mutamenti di destinazione dei terreni in deroga a quanto
previsto dai piani di sviluppo economico di cui al successivo art. 7.
Art.
6
Operazioni
di accertamento e valutazione degli usi civici.
Per
l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art.
28 della legge n. 1766 del 1927, ed alle norme di attuazione contenute nel R.D.
26 febbraio 1928, n. 332, la Giunta regionale può avvalersi di esperti in
materie agrarie e forestali e storico-giuridiche, scelti in apposito elenco
istituito dalla Giunta stessa.
Ogni
esperto potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando i propri titoli di
studio e quelli professionali.
Entro
90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
sottopone all'approvazione del Consiglio regionale apposito regolamento sulla
formazione e la tenuta dell'elenco di cui al presente articolo.
Le
competenze degli esperti scelti nell'elenco di cui al presente articolo sono
liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberazione della Giunta
regionale (3).
(3)
In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Reg. 30 ottobre
1984, n. 7.
Art.
7
Piano
di sviluppo economico.
I
beni civici dei comuni, delle frazioni ed associazioni agrarie devono essere
utilizzati in conformità ad un piano di sviluppo economico che dovrà tendere,
in relazione alla estensione e alla qualità dei terreni, alla introduzione ed
alla regolamentazione di attività produttive plurime, secondo le modalità di
cui al
successivo
art. 8.
Qualora
sulle terre siano attualmente esercitati usi civici di carattere essenziale da
parte degli aventi diritto, il piano dovrà riservare le superfici necessarie al
loro soddisfacimento, se ed in quanto tale uso non contrasti con l'interesse
della generalità della popolazione.
I
diritti di godimento degli usi civici debbono comunque essere esercitati
secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art. 1021
cod. civile.
Gli
indirizzi generali dei piani saranno tracciati dagli enti interessati sulla
base del Programma regionale di sviluppo e dei piani eventualmente adottati
dalle Comunità montane e dagli enti delegati in materia di agricoltura.
I
piani sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale, ed il provvedimento implica approvazione delle eventuali modifiche
di destinazione delle terre che si rendessero necessarie ai fini di
corrispondere agli interessi della generalità della popolazione, fatte salve in
ogni caso le competenze comunali in materia di urbanistica.
Art.
8
Modalità
d'uso delle terre civiche.
I
comuni, le associazioni agrarie e le frazioni, promuovono l'uso agricolo e
forestale delle terre civiche:
a)
per le terre di rilevante estensione, in via preferenziale, attraverso la
partecipazione dell'ente ad imprese cooperative, cui le terre sono conferite
come quota capitale, ovvero, in via subordinata,
attraverso
la concessione delle terre stesse ad imprese cooperative;
b)
per le terre di limitata estensione, attraverso la loro concessione in comodato
ai soggetti di cui all'art. 4 nonché ad imprenditori agricoli a titolo
principale singoli o associati, ovvero attraverso l'eventuale costituzione di
consorzi di ricomposizione fondiaria, diretti ad unificare e coordinare la
gestione aziendale di più appezzamenti di terreno.
Alla
costituzione del consorzio di ricomposizione fondiaria, alla approvazione degli
eventuali piani di riordinamento e alla adozione dei conseguenti provvedimenti
ablatori provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale,
previa delibera della stessa.
Si
considerano di limitata estensione le terre la cui superficie risulti inferiore
alla minima unità colturale, determinata dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 847 cod. civile.
La
concessione delle terre civiche è in ogni caso condizionata alla presentazione
di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, predisposto ai sensi della
legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, in conformità con le indicazioni dei
piani di cui al precedente art. 7.
Gli
Enti titolari di terre civiche possono riservarsi la gestione produttiva delle
terre, nelle forme imprenditoriali o consortili consentite dai rispettivi
ordinamenti.
Art.
9
Contributi
regionali.
La
Regione eroga contributi a favore delle imprese e dei soggetti di cui all'art.
8.
Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un programma annuale di
riparto dei contributi di cui al presente articolo.
Art.
10
Concorso
dell'E.S.A.U.
I
piani di cui all'art. 7 ed i relativi progetti produttivi possono essere
elaborati da parte dei soggetti interessati mediante il concorso progettuale
dell'E.S.A.U., che potrà essere altresì incaricato di elaborare schemi di
progetti produttivi a favore di imprese in corso di costituzione.
Art.
11
Uso
delle terre trasferite ai comuni.
La
Regione favorisce, nell'ambito degli aiuti finanziari previsti dal precedente
art. 9, la piena valorizzazione produttiva delle terre in possesso dei comuni a
seguito della trasformazione o della estinzione di istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici.
A
tal fine i comuni dovranno assicurare, compatibilmente con il vincolo di
destinazione dei singoli beni, la gestione produttiva delle terre secondo
quanto previsto dagli artt. 7 e 8, della presente legge, mantenendo o favorendo
altresì, anche mediante forme consortili, l'accorpamento aziendale delle terre,
specie se dislocate in territori di comuni diversi.
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
12
Finché
la Giunta regionale non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui
all'ultimo comma dell'art. 6, si applicano le disposizioni contenute nel R.D.
15 novembre 1925, n. 218 e le vacazioni degli esperti in materia
agricolo-forestale non potranno essere inferiori a quelle previste dalla
tariffa
professionale
per i dottori agronomi, ridotte del 40 per cento.
Art.
13
Ove
i comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione
delle spese di cui all'art. 39 della legge n. 1766 del 1927, l'anticipazione
stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze di istruttori, periti
ed esperti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni,
frazioni ed associazioni, nei termini e nei modi da determinarsi nell'atto di
anticipazione.
La
Giunta regionale potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese
anticipate ai sensi del precedente comma venga effettuato direttamente dai
singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge
n. 1766 del 1927.
Art.
14
Fino
all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un
periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente
legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B, di cui
all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e le redazioni dei piani
tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.
Art.
15
Norma
finanziaria.
Alle
leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni,
sono rinviate la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la
relativa copertura, ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma della L.R. 3
maggio 1978, n. 23, legge di contabilità regionale.