L.R.
17 gennaio 1984, n. 3 (1).
Erogazione
di provvidenze a favore degli Enti di tutela e assistenza agli invalidi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1984, n. 6.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
Art.
1
La
Regione concede annualmente contributi alle seguenti Associazioni allo scopo di
favorirne lo svolgimento dei compiti istituzionali:
-
Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con
D.P.R. 31 marzo 1979;
-
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con
D.P.R. 23 dicembre 1978;
-
Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con D.P.R.
23 dicembre 1978;
-
Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con D.P.R. 23
dicembre 1978;
-
Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con D.P.R. 23 dicembre 1978;
-
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con
D.P.R. 23 dicembre 1978;
-
Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con D.P.R. 31 dicembre 1979.
Art.
2
I
contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di
riparto adottato dalla Giunta medesima secondo le seguenti percentuali:
Il
20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana
ciechi (UIC), il 29 per cento all'ANMIC, il 20 per cento all'ANMIL, il 13 per
cento all'ANMIG, il 6 per cento all'ENS, il 6 per cento all'UNMS e il 6 per
cento all'ANVCG.
La
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto
provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla
revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del
numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività
svolta, da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.
Art.
3
Al
fine della formazione del piano di riparto di cui al precedente art. 2, gli
aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta
regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano
finanziario.
La
Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui al precedente
art. 2 previa valutazione dei programmi presentati, sentita la commissione
consiliare competente.
Entro
il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto presentano alla Giunta
regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.
Qualora
la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o
agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti degli
Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.
Art.
4
Norma
transitoria.
Per
l'esercizio 1984 il termine di cui al primo comma del precedente art. 3 è
fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Art.
5
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984, la spesa di
lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap.
2886 - di nuova istituzione nel bilancio regionale - denominato: «Contributi
della Regione agli Enti di tutela e assistenza degli invalidi» (tit. I, sez. 8,
rubrica 28, tipo 1.1, cat. 5, settore 07).
Per
gli anni dal 1985 in poi l'entità della spesa sarà determinata con legge di
bilancio a norma dell'art. 5 comma secondo, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23,
legge regionale di contabilità.
All'onere
di cui al comma primo si farà fronte con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al cap. 2885, voce 5040, per le finalità della legge
regionale 31 maggio 1982, n. 29. La stessa riduzione è apportata al programma
operativo 5.09.2.02 «Attività socio-assistenziale delle U.L.S.S.» del bilancio
pluriennale della Regione e gli interventi previsti dalla presente legge
saranno inseriti nel programma operativo 5.09.2.03 «Interventi vari in materia
di assistenza » dello stesso bilancio pluriennale.